Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1721 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1721 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Ord. n. 2326 sez.
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
-Relatore-
CC – 18/12/2025
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 06/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
Ricorso trattato con procedura de plano , secondo quanto prevede l’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in data 6 ottobre 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava all’imputato -oggi ricorrente- la pena concordata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., con il Pubblico ministero, in relazione ai reati di rapina, ricettazione e ingiustificato porto di coltello fuori dall’abitazione; fatti tutti unificati sotto il vincolo della continuazione.
1.1. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo inosservanza della norma processuale (art. 34 cod. proc. pen.), non avendo il giudice rilevato di ufficio la causa di incompatibilità a decidere sulla rinnovata
richiesta di applicazione della pena, nonostante avesse già precedentemente rigettato altra analoga, ancorché diversamente articolata, richiesta di applicazione della pena.
Il ricorso è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge.
2.1. L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato e il Pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte sua, il Giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta, prima di applicarla.
Consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen. – le parti non possono che lamentare i vizi tassativamente indicati nel testo dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen: ‘… motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.’ .
La causa di incompatibilità a decidere, dedotta con i motivi di ricorso, non è dunque contemplata nel testo della disposizione processuale appena riportata per estratto e non è, pertanto, deducibile con i motivi di ricorso.
2.2. Tale inammissibilità può essere delibata con procedura de plano, secondo quanto disposto dal comma 5bis dell’art. 610 cod. proc. pen.
2.3. In ogni caso, deve rilevarsi che, secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte (sin da Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, COGNOME, Rv. 204464; Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097), l’esistenza di cause di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito; né ha incidenza sulla capacità del giudice la violazione del dovere di astensione, che non è causa di nullità generale ed assoluta, ai sensi dell’art. 178, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., ma costituisce anch’essa esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi (Sez. 1, n. 32516 del 19/04/2018, NOME, Rv. 273852; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, COGNOME., Rv. 267419; Sez. 6, n. 39174 del 09/09/2015, COGNOME, Rv. 264637; Sez. 1, n. 10075 del 25/06/2014, COGNOME, Rv. 263179; Sez. 6, n. 25013 del 04/0672013, COGNOME, Rv. 257033; da ultimo, tra le non massimate: Sez. 3, n. 45999 del 12/11/2024, NOME; Sez. 1, n. 39267 del 20/09/2024, Salerno; Sez. 5, n. 17847, del 7/4/2022, COGNOME; Sez. 2, n. 6538, del 15/12/2021, dep. 2022, in motiv. sub 1.3; Sez. 2, n. 45896, del 10/9/2021, in motiv. sub 1.4.).
La Corte costituzionale, in diverse pronunce, ha richiamato il diritto vivente sul punto ed ha ritenuto che le norme dettate dal codice di procedura penale in materia di incompatibilità del giudice, prevedendo la possibilità per la parte di proporre dichiarazione di ricusazione, siano idonee ad assicurare l’osservanza dei principi dell’imparzialità e della terzietà, connotati
essenziali della funzione giurisdizionale compendiati nella formula del “giusto processo” (ordinanze n. 238 del 2008, n. 346 del 2000, n. 36 del 1999).
Anche la Corte EDU ha preso atto che la ritenuta mancanza di imparzialità del giudice per incompatibilità è denunciabile, nell’ordinamento italiano, attraverso l’istituto della ricusazione, tant’è che, senza previo ricorso a tale strumento ed esaurimento, quindi, di tutte le vie interne, il ricorso alla Corte sulla questione della mancanza di imparzialità viene dichiarato irricevibile (cfr. Corte EDU, 24/09/2013, COGNOME c. Italia; per analogo principio v. Corte EDU, 12/04/2007, COGNOME c. Italia nonché Corte EDU, 22/04/2004, COGNOME c. Italia).
Segue alla dichiarata inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME