Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25779 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25779 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria, con l’ordinanza emessa il 19 dicembre 2023 / ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricuazione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, AVV_NOTAIO, in relazione al procedimento n. 3393/23 RGNR, avanzata dall’imputato COGNOME NOME.
Avverso detta ordinanza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Con il primo deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 34, ‘·)A comma 2 bis, cod.proc.pen. assumendo che vi ‘k, Stata una palese violazione dell’art. 34 comma 2 bis cod.proc.pen. laddove si prevede l’incompatibilità tra Gip e Gup nel medesimo procedimento.
Nell’ordinanza con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere la COGNOME.ssa COGNOME si era qualificata come Gip.
In particolare esponeva che il COGNOME era stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare emessa il 25.10.2022 dal Gip presso il Tribunale di Napoli e che lo stesso, accogliendo l’eccezione difensiva, con ordinanza in data 15.11.2023t aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale ai sensi dell’art. 27 cod.proc.pen. ! trasmettendo gli atti alla Procura di Napoli che aveva poi jindirizzando la
richiesto l’applicazione della misura al Tribunale di Reggio Calabria richiesta al Gip sede.
E’ evidente che la COGNOMECOGNOMENOME COGNOME ha emesso la misura quale Gip in relazione ai medesimi capi 9) e 10) contestati all’odierno ricorrente a titolo di concorso materiale e morale in relazione ai quali si sta celebrando il giudizio abbreviato.
Pertanto l’ordinanza impugnata viola il disposto dell’art. 34 cod. proc.pen. in quanto la Corte avrebbe dovuto ritenere sussistente la situazione di incompatibilità di cui all’art. 34 cod.proc.pen. quale risultante dagli intervent additivi della Corte costituzionale con sentenza n. 131 del 24.4.1996 e n.155 del 20 maggio 1996.
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge per carenza della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) con riferimento all’art. 34 e 279 cod.proc.pen.
Si richiama il pronunciamento della Corte costituzionale del 20 maggio 1996 n. 155 ove si dichiarava illegittimo l’art. 34, comma linélla parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il Gip che abbia disposto la misura cautelare personale ,evidenziando la sussistenza di un’incompatibilità di 1
tipo funzionale e contestando l’assunto secondo cui si tratterebbe nella specie della stessa fase processuale.
Con il terzo motivo si propone l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2 bis, dell’art. 279 cod.proc.pen. e dell’art. 27 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 3, comma 1, e 111 Cost. nonché 117 comma 1 in relazione all’art. 6 della CEDU.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegNOME conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, i cui ,hprimi due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi, è fondato.
Ed invero a seguito di ordinanza con cui il Gip di Napoli declinava la propria incompetenza territoriale, su richiesta del Pubblico Ministero competente, il Gip desigNOME, AVV_NOTAIO, emetteva l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di COGNOME NOME ove peraltro osservava che i fatti oggetto dell’originaria misura disposta dal Gip di Napoli e lì rubricati ai capi 3) ed I) erano i medesimi per i quali lo stesso giudice stava procedendo in abbreviato nei confronti del COGNOME (capi 9 e 10 della contestazione).
E’ pertanto evidente che il giudice desigNOME, nel momento in cui ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare ex art. 27 cpp, ha operato in qualità di Gip perché il procedimemto, a seguito della trasmissione degli atti, è approdato di fronte al nuovo giudice nella fase delle indagini preliminari. Quale giudice dell’abbreviato il magistrato interessato ha operato, invece, in una fase diversa, ragion per cui non si applica il principio elaborato dalla Corte costituzionale per cui non è ravvisabile incompatibilità laddove il giudice abbia operato all’interno della medesima fase proprio perché in questo caso il magistrato ha operato nell’ambito di fasi distinte.
Ne consegue pertanto che, contrariamente a quanto ritenuto nell’ordinanza impugnata, nella specie ricorre una palese violazione dell’art. 34, comma 2 bis cod.proc.pen., laddove prevede espressamente l’incompatibilità tra Gip e Gup nel medesimo procedimento.
Va infine rigettata la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzional dell’art. 34 comma 2 bis, dell’art. 279 cod.proc.pen. e dell’art. 27 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 3, comma 1 e 111 Cost. nonché dell’art. 117, comma 1, in relazione all’art. 6 della Cedu, per difetto della rilevanza della questione alla luce dell’accoglimento dei motivi di ricorso.
In conclusione l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.
Così deciso il 26.3.2024