Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41474 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41474 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 29/05/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo del ricorso; udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la dichiarazione di ricusazione proposta dal difensore e procuratore speciale dell’imputato NOME COGNOME nei confronti della d.ssa NOME COGNOME, Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, che nell’udienza preliminare nell’ambito del proc. pen. n. 12654/21 RGNR e 10332/22 R.G.G.I.P. ha emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME, coimputati del COGNOME, per il quale invece (unitamente alle residue posizioni processuali) è fissata l’udienza del 31 maggio 2024 per la trattazione del rito abbreviato.
In particolare, la ricusazione fa riferimento alla contestazione di cui al reato di cui al capo 24, afferente la fattispecie di natura associativa di narcotraffico, in previsione di accusa costituita da tre soggetti, tra i quali il COGNOME con ruolo apicale e il predetto COGNOME con ruolo di partecipe, essendo assunto dal ricusante che ricorre nella specie la incompatibilità del giudice ricusato a pronunciare sentenza in esito al rito abbreviato, avendo già operato una valutazione nel merito refluente anche sulla posizione del NOME, strettamente interdipendente con quella del coimputato rinviato a giudizio e stante peraltro la composizione sogettiva della contestata associazione di narcotraffico, la cui esistenza strutturale sarebbe affidata nell’an alla intraneità di uno solo dei tre concorrenti necessari.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato che con atto deduce inosservanza ed errone applicazione degli artt. 34 e 37 cod. proc. pen. e vizio della motivazione.
Si contesta, innanzitutto, la denegata natura pregiudicante del decreto che dispone il giudizio, appoggiato su una risalente decisione di legittimità del 2009, ignorandosi il percorso giuriprudenziale costituzionale e di legittimità volto ad assicurare la massima imparzialità del giudice nel processo penale.
Si richiamano a proposito le sentenze costituzionali n. 317 del 1996 e n. 83 del 2000: se è vero che “alla comunanza dell’imputazione fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l’una dall’altra”, è stata fatta salva proprio l’ipotesi estrema in cui la posziione del concorrente nel medesimo reato già valutato costituisce “elemento essenziale per la stessa configurabilità del reato contestato agli altri concorrenti”.
Secondo il ricorrente tale orientamento è stato considerato dalle più recenti sentenze di legittimità (Sez. 5 del 03/12/2020, n. 1215 e Sez. 2, 12/04/2023 n. 15705). In particolare, questa seconda decisione ha esplicitamente affermato che “in materia di associazione per delinquere deve essere ritenuta pregiudicante – e dunque idonea a costituire causa di astensione o ricusazione – la decisione che ritenga la sussistenza di una associazione costituita da solo tre partecipi, dato che in tale caso la condanna di uno dei coimputati implica un giudizio di sussistenza della associazione”.
Si censura, inoltre, la affermata irrilevanza della novella apportata alla regola di giudizio di cui all’art. 425, comma 3, cod. proc. pen. dalla cd. Riforma Cartabia. In realtà, la regola secondo la quale il Giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche “quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna” appare un radicale cambiamento di prospettiva proiettando il Giudice verso un’anticipazione del giudizio di responsabilità e di punibilità dell’imputato, come evidenziato dalla stessa sentenza della sesta sezione del 10/05/2023, n. 19856.
Così la decisione sul rinvio a giudizio per il reato associativo “a tre” implica automaticamente la manifestazione di un pregiudizio rispetto alla posizione del concorrente, giacché l’esistenza del sodalizio – e la ragionevole previsione di condanna per il medesimo – dipende “numericamente” dall’implicita valutazione della partecipazione del Lamaaoui al sodalizio stesso e dalla ragionevole pervisione di condanna del Lamaoaoui per la partecipazione all’associazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2. La ordinanza ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la ricusazione sulla preponderante considerazione secondo la quale il provvedimento con il quale si definisce l’udienza preliminare non comporta alcuna valutazione nel merito della regiudicanda, affidata in via esclusiva al regime della piena cognitio, non incidendo l’ampliamento della valutazione del giudice dell’udienza preliminare introdotta con la c.d. riforma Cartabia, atteso che trattasi comunque di una invariata valutazione prognostica che tiene conto del compendio già disponibile e delle prospettive di implementazione dibattimentale, che risulta sempre sprovvista di efficacia definitoria del grado cui essa accede, incidendo in via esclusiva sul passaggio di fase. In tal senso non incide l’addotta interdipendenza delle posizioni processuali dei componenti – in previsione di accusa – della associazione di narcotraffico de qua, trattandosi di profilo di merito, che rimane logicamente estraneo alle ragioni
squisitamente procedurali che ostano alla configurazione della natura pregiudicante del decreto che dispone il giudizio rispetto al giudizio abbreviato celebrando nei confronti dei coimputati.
che si instaura a seguito della richiesta di emissione del decreto penale di condanna (sent. 13.11.1997 n. 346), individuandosi in tali casi una pronuncia merito o aspetti di una pronuncia di merito, per definizione invece assente quando la decisione sia di natura meramente processuale e abbia ad oggetto soltanto il rinvio a giudizio dell’imputato».
Infine, il principio posto a base della decisione è stato ribadito, richiamando il precedente conforme orientamento, da Sez. 2, n. 8613 del 12/02/2009, Accardo, Rv. 243312 secondo cui il giudice dell’udienza preliminare che ha emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di alcuni imputati non è incompatibile a giudicare con rito abbreviato altro coimputato, in quanto non è stato chiamato a svolgere attività di giudizio o ad esprimere valutazioni sul merito dell’accusa.
L’orientamento che qui si sostiene non è scalfito dai rilievi – riportati in ricorso – della sentenza costituzionale n. 371/1996 riguardanti la essenzialità della posizione di uno dei concorrenti, evidentemente riferiti alla natura pregiudicante di una precedente sentenza di condanna.
La necessaria connotazione del precedente giudizio, costituita dalla valutazione di merito conclusiva sulla responsabilità, giustifica correttamente l’assunto della Corte di merito sulla inincidenza della riformulazione dell’art. 425, comma 3, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 23, comma 1, lett. I) del D. L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, trattandosi di un criterio di giudizio che non muta la natura di impulso processuale del decreto che dispone il giudizio.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.