Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15185 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15185 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
utilizzabilità delle prove, anticipando giudizi su questioni centrali del processo, c) l’incompatibilità funzionale ai sensi dell’art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. opera automaticamente, senza necessità di valutare il carattere pregiudicante dell’attività svolta.
In ogni caso, l’ordinanza cautelare aveva operato una piena valutazione nel merito della vicenda: a) il giudice aveva integralmente richiamato e condiviso le valutazioni sull’utilizzabilità degli atti di indagine contenute nell’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli, in particolare riguardo alle conversazioni acquisite tramite la piattaforma Sky ECC; b) il giudice aveva quindi operato un preliminare vaglio di riconducibilità degli originari capi J e L di cui alla ordinanza del Tribunale di Napoli ai capi 9) e 10) del presente procedimento; c) il giudice aveva effettuato una valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai capi 9) e 10) dell’imputazione, ove risulta imputato il ricorrente; d) il giudice aveva operato una valutazione sulla legittimità degli atti di indagine e sull’utilizzabilità del materiale probatorio proveniente dall’Autorità giudiziaria straniera su questione dirimente che lo stesso G.U.P. aveva riservato per la decisione, postergandola alla scelta del rito e alla conclusione del primo grado di giudizio.
Deduce ancora il ricorrente che, operando il magistrato necessariamente in qualità di G.I.P. quando il procedimento approda al nuovo giudice a seguito di trasmissione degli atti ex art. 27 cod. proc. pen., come chiarito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 25779/2024, tanto determina una incompatibilità funzionale ex art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. che ha natura oggettiva e si estende a tutti i coimputati.
2.2 Con un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 3 Cost., 34 c. 2-bis e 37 cod. proc. pen., erronea valutazione degli effetti dell’estensione, violazione del principio di parità del trattamento tra coimputati.
Deduce la difesa che a) le questioni di incompatibilità hanno natura oggettiva e sono estensibili a tutti i coimputati, b) la Suprema Corte aveva già annullato due volte i provvedimenti che negavano l’incompatibilità in relazione al coimputato NOME COGNOME, c) la causa di incompatibilità investe l’intero procedimento, non potendo essere limitata alla sola posizione del COGNOME, legittimando viceversa una ingiustificata disparità di trattamento tra coimputati nel medesimo procedimento.
Aggiunge la difesa che, nelle udienze precedenti a quella del 20/11/2024, il G.U.P. aveva disposto il rinvio dell’intero procedimento e nei confronti di tutti gli imputati, non per il solo COGNOME, pur essendo state ultimate le discussioni e non essendovi ulteriori adempimenti da svolgere. Nell’udienza del 20/11/2024 il giudice aveva invece disposto la separazione delle posizioni con una motivazione che, qualora non fosse stata formulata apposita ricusazione per estendere gli effetti anche nei confronti del ricorrente, avrebbe importato una illegittima disparità di trattamento tra ricorrente e coimputato nel medesimo procedimento.
Non sussisterebbero, infatti, elementi oggettivi tali da giustificare un diverso trattamento tra
COGNOME e gli altri coimputati posto che a) l’incompatibilità deriva dall’ordinanza cautelare adottata il 28/11/2023, circostanza rilevante oggettivamente per l’intero procedimento, b) le valutazioni di merito compiute in tale ordinanza hanno carattere unitario ed inscindibile, investendo l’intera piattaforma probatoria comune a tutti gli imputati, c) il principio di parità di trattamento impone che situazioni identiche ricevano lo stesso trattamento processuale, d) la violazione del principio di parità di trattamento risulta ancor piø evidente considerando che: — lo stralcio della posizione di COGNOME Ł stato disposto proprio in ragione del riconoscimento dell’incompatibilità funzionale del G.U.P., -tale incompatibilità, derivando da valutazioni che investono l’intero procedimento, non può essere arbitrariamente limitata ad un solo imputato, — la differenziazione operata dalla Corte di appello di Reggio Calabria si pone in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.
3. E’ pervenuta memoria degli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di fiducia di NOME COGNOME con la quale si ribadisce che l’istanza di ricusazione non sarebbe tardiva, poichØ la nuova circostanza in base alla quale Ł stata adottata Ł data dall’ordinanza emessa dal G.U.P. di Reggio Calabria all’udienza del 20/11/2024, tanto che l’istanza di ricusazione Ł stata depositata il 22/11/2024. Si rimarca, inoltre, che la condotta del ricorrente, coimputato con il COGNOME, non Ł scindibile da quella contestata al predetto COGNOME e si richiama l’art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. a norma del quale il giudice che ha svolto funzioni di G.I.P. non può poi esercitare funzioni di G.U.P. nello stesso procedimento e da una lettura unitaria degli atti emessi dal G.U.P. di Reggio Calabria risulta possibile constatare come le motivazioni utilizzate nell’ordinanza cautelare emessa dal giudice dott.ssa COGNOME nei confronti del COGNOME, ivi inclusi quelli per i quali Ł chiamato a rispondere a titolo di concorso nel reato anche il ricorrente, integrino un anticipato giudizio di colpevolezza anche nei confronti di coloro che, come il ricorrente, rispondono per gli stessi fatti a titolo di concorso con NOME COGNOME destinatario della misura cautelare personale. Si aggiunge, infine, che l’istanza di ricusazione presentata in data 22/11/2024 non rappresenta una riproposizione di quella già decisa dalla Corte di cassazione, ma trae la propria legittimità e fondatezza dall’ordinanza emessa il 20/11/2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perchØ connessi, sono manifestamente infondati, perchØ l’istanza di ricusazione Ł inammissibile.
La Quarta Sezione della Corte di cassazione, con la decisione n. 25778 del 26/03/2024, si Ł già pronunciata su istanza di ricusazione dello stesso giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa NOME COGNOME su istanza dello stesso ricorrente e su questione pregiudicante del tutto analoga: nell’ambito del procedimento incardinato nelle forme del rito abbreviato dinanzi alla predetta dott.ssa COGNOME quale giudice dell’udienza preliminare, e durante lo svolgimento di tale giudizio, il medesimo giudice, con la qualifica di giudice delle indagini preliminari, ha emesso ordinanza cautelare custodiale in data 28/11/2023 ex art. 27 cod. proc. pen. nei confronti del coimputato NOME COGNOME per gli stessi fatti per cui Ł imputato anche l’odierno ricorrente (capi 9 e 10 dell’imputazione per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990), sicchŁ il ricorrente, allora come ora, trae la conseguenza che nel momento in cui avrebbe dovuto decidere il giudizio abbreviato, il giudice dell’udienza preliminare aveva già valutato i medesimi fatti, quanto a gravità indiziaria, in sede cautelare, così pregiudicando la decisione che sarebbe stata chiamata ad assumere nel giudizio abbreviato, così ricorrendo la situazione di incompatibilità come prevista dall’art. 34 cod. proc. pen., a seguito degli interventi additivi della Corte costituzionale, e come
sancita dall’art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. (conclusioni riportate alla pagina 3 della richiamata pronuncia di questa Corte n. 25778 del 2024).
La Corte di legittimità ha ritenuto l’istanza infondata, richiamando il principio che l’incompatibilità determinata da atti già compiuti nel procedimento deve essere circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto, e cioŁ di valutazione non “formale” ma “contenutistica” sulla medesima regiudicanda; con la conseguenza che l’identità dell’oggetto del giudizio non Ł ravvisabile nell’ipotesi in cui il giudice si sia precedentemente pronunciato nei confronti dei concorrenti nello stesso reato ascritto al giudicabile, e ciò in quanto alla comunanza dell’imputazione fa necessariamente riscontro una pluralità di condotte, distintamente imputabili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di responsabilità, devono formare oggetto di autonome valutazioni sotto il profilo tanto materiale che psicologico. Ciò che Ł necessario valutare a tal fine Ł se, a fronte della naturalistica unitarietà della fattispecie, siano o meno individuabili condotte scindibili l’una dall’altra, tali da formare oggetto di autonome valutazioni da parte del giudice procedente. A tal fine, occorrerà procedere caso per caso, tenendo conto dell’atteggiarsi delle singole fattispecie e valutando se l’attività compiuta nel separato procedimento a carico dell’altro o degli altri concorrenti, possa determinare un pregiudizio alla sua imparzialità (cfr., C. cost. n. 308/1997, secondo cui le situazioni che danno luogo alla astensione-ricusazione debbono essere sempre oggetto di una puntuale valutazione di merito, che consenta, previa verifica in concreto dell’eventuale effetto pregiudicante, di rendere operante la tutela del principio del giusto processo: sarebbe infatti impossibile pretendere dal legislatore uno sforzo di astrazione e di tipicizzazione idoneo a individuare a priori tutte le situazioni in cui il giudice, avendo esercitato funzioni giudiziarie in un diverso procedimento, potrebbe poi venire a trovarsi in una situazione di incompatibilità nel successivo procedimento penale).
Sez. 4, n. 25778 del 26/03/2024 ha, pertanto, concluso rilevando che la posizione dello COGNOME Ł quella di concorrente nei reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati anche al COGNOME, ma la sua condotta, a titolo di concorso morale o materiale, Ø scindibile da quella contestata al COGNOME, non avendo peraltro il ricorrente neanche allegato elementi comuni, di talchØ viene meno il presupposto dell’identità della regiudicanda fondante l’invocata ricusazione.
Tanto premesso, come già messo in evidenza nel paragrafo precedente, l’istanza di ricusazione in esame Ł inammissibile perchØ muove dalle stesse premesse su cui era basata l’istanza di ricusazione già definita con la sentenza di questa Corte n. 25778/2024: il provvedimento pregiudicante Ł infatti sostanzialmente indicato nell’ordinanza cautelare del 28/11/2023, emessa, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., in qualità di giudice delle indagini preliminari, dalla dott.ssa NOME COGNOME che stava celebrando, quale giudice dell’udienza preliminare, alla data del 28/11/2023, il giudizio abbreviato nei confronti dell’odierno ricorrente (cfr. pagina 1 dell’ordinanza impugnata).
Deve, dunque, ritenersi che, sul punto, sia ormai preclusa la possibilità di proporre istanza di ricusazione, avendo peraltro il ricorrente già esercitato la relativa facoltà, il cui procedimento si Ł concluso con una decisione di rigetto pronunciata in sede di legittimità.
NŁ vale richiamare il provvedimento ordinatorio adottato dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria all’udienza del 20/11/2024, al fine di sostenere che l’istanza di ricusazione che qui si esamina non rappresenta una riproposizione di quella già decisa in precedenza: non Ł, infatti, l’ordinanza del 20/11/2024 il provvedimento indicato sostanzialmente come pregiudicante, nØ detto provvedimento Ł tale da creare effetti pregiudicanti o da rendere nota una causa di ricusazione per la quale Ł già stata proposta dichiarazione di ricusazione e il procedimento Ł già stato definito dalla Corte di cassazione con sentenza di rigetto, nei termini sopra richiamati. NØ ancora il secondo annullamento con rinvio disposto da questa Corte nel procedimento
di ricusazione promosso da NOME COGNOME può legittimare, facendo decorrere un nuovo termine ai sensi dell’art. 38 cod. proc. pen., una nuova istanza di ricusazione avanzata dall’odierno ricorrente e fondata sullo stesso provvedimento pregiudicante.
Del resto, la Corte territoriale, nell’ordinanza impugnata, ha logicamente illustrato il percorso seguìto dal giudice dell’udienza preliminare che, dopo aver atteso la definizione, in sede di legittimità, del procedimento di ricusazione promosso da NOME COGNOME ed aver appreso che la Corte di cassazione aveva per la seconda volta annullato con rinvio l’ordinanza della Corte di appello che non aveva accolto la dichiarazione di ricusazione, all’udienza del 20/11/2024 aveva separato la posizione di NOME COGNOME al fine di definire il procedimento per le altre posizioni entro il termine di fase previsto per gli imputati sottoposti a misura cautelare personale.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/03/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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