Incompatibilità del giudice: come risolvere dopo l’annullamento della Cassazione
Quando la Corte di Cassazione annulla una sentenza d’appello, a quale giudice spetta celebrare il nuovo processo? E cosa succede se la corte competente ha una sola sezione, sollevando dubbi sulla incompatibilità del giudice che si è già espresso? Con l’ordinanza n. 12677 del 2024, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione fornisce un’importante chiarimento procedurale, definendo le responsabilità della corte di merito nel garantire un giudizio imparziale.
I Fatti del Caso Processuale
La vicenda trae origine da una precedente sentenza della Corte di Cassazione (n. 46716/2023), con la quale era stata annullata senza rinvio una decisione della Corte di appello di Salerno. L’annullamento non riguardava il merito della questione, ma era stato disposto per ragioni puramente processuali, in particolare per la violazione del diritto di difesa dell’imputato. Di conseguenza, la Cassazione aveva ordinato la trasmissione degli atti alla stessa Corte di appello di Salerno per la celebrazione di un nuovo giudizio di secondo grado.
Successivamente, il presidente della sezione penale della Corte di appello di Salerno, evidenziando che il suo ufficio è composto da un’unica sezione penale, ha inviato una nota alla Cassazione per una “eventuale correzione” della sentenza. Il dubbio sotteso era che i giudici che avevano emesso la sentenza annullata potessero essere considerati incompatibili a celebrare il nuovo processo, e si chiedeva implicitamente l’indicazione di un’altra autorità giudiziaria.
La gestione dell’incompatibilità del giudice secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha rigettato la richiesta. Gli Ermellini hanno chiarito che non sussisteva alcun errore materiale da correggere. La decisione si fonda su una netta distinzione tra le diverse tipologie di annullamento e le relative conseguenze procedurali.
La Suprema Corte ha sottolineato che il precedente annullamento era avvenuto per motivi esclusivamente processuali. Pertanto, non si rientrava nelle ipotesi previste dall’art. 623, lett. d), del codice di procedura penale, che disciplina il rinvio a un’altra sezione della stessa corte o a una corte diversa. Tali ipotesi sono circoscritte a specifici casi che non ricorrevano nella fattispecie.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore del ragionamento della Cassazione risiede nell’interpretazione dell’art. 34, comma 1, del codice di procedura penale, che disciplina appunto l’incompatibilità del giudice. Secondo la Corte, la potenziale incompatibilità dei magistrati che avevano composto il precedente collegio non è un ostacolo insormontabile, né un errore della Cassazione. È, invece, una questione che la stessa Corte di appello di Salerno ha il dovere e la capacità di risolvere autonomamente.
La soluzione, come indicato dai giudici di legittimità, consiste nella “costituzione di un collegio formato da magistrati differenti da quelli che hanno concorso ad adottare la sentenza annullata”. In altre parole, spetta alla corte di merito organizzarsi internamente per garantire che il nuovo giudizio sia affidato a un pannello di giudici diverso e, quindi, imparziale. La presenza di un’unica sezione penale non impedisce questa riorganizzazione interna.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale di organizzazione giudiziaria e di procedura penale. La responsabilità di garantire la corretta composizione del collegio giudicante, nel rispetto delle norme sull’imparzialità e sull’incompatibilità del giudice, spetta primariamente alla corte cui il processo viene restituito. La Cassazione non interviene per correggere un presunto errore materiale quando la soluzione è già prevista dalla legge e rientra nell’autonomia organizzativa dell’ufficio giudiziario di merito. La decisione chiarisce quindi che, dopo un annullamento per vizi procedurali, la corte d’appello deve attivarsi per formare un nuovo collegio, assicurando così il pieno rispetto del diritto a un giusto processo.
Quando una sentenza d’appello viene annullata per vizi processuali, a quale giudice viene rinviato il processo?
In base alla decisione, il processo viene trasmesso alla stessa Corte d’appello che ha emesso la sentenza annullata, affinché celebri un nuovo giudizio di secondo grado (ex novo).
Come si risolve il problema dell’incompatibilità del giudice se la Corte d’Appello ha una sola sezione penale?
La Corte d’appello deve risolvere la questione autonomamente, costituendo un nuovo collegio giudicante formato da magistrati diversi da quelli che avevano partecipato alla stesura della sentenza annullata, in applicazione dell’art. 34, comma 1, del codice di procedura penale.
La Corte di Cassazione può correggere la propria sentenza per indicare un giudice diverso in caso di potenziale incompatibilità?
No, in questo caso la Corte ha stabilito che non si tratta di un errore materiale da correggere. La gestione dell’incompatibilità è un compito che spetta alla corte di merito, la quale deve applicare le norme procedurali esistenti per garantire l’imparzialità del giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12677 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 12677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sulla richiesta della Corte di appello di Salerno del 19/12/2023 nell’ambito del procedimento nei confronti di:
COGNOME NOME nato a AGROPOLI il DATA_NASCITA definito con sentenza n. 46716 del 20/10/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio, sulla nota trasmessa a questa Corte dal presidente della sezione penale della Corte di appello di Salerno per l’eventuale correzione, sulla :sentenza di questa Seconda Sezione n. 46716 del 20/10/2023 che ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno, dell’indicazione dell’autorità giudiziaria cui va trasmesso il fascicolo, essendo la Corte di appello di Salerno composta da un’unica sezione penale;
rilevato che dalla lettura della sentenza della Corte di legittimità sopra indicata risulta:
che l’annullamento della sentenza impugnata (emessa dalla Corte di appello di Salerno il 04/04/2023 nei confronti di COGNOME NOME) è stato disposto senza rinvio per ragioni esclusivamente processuali e, in particolare, sul rilievo di una nullità a regime intermedio attinente all’esercizio del diritto di d fesa dell’imputato
che, in conseguenza dell’annullamento senza rinvio, il Collegio ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di merito dovendosi celebrare ex novo il giudizio di secondo grado;
ritenuto, pertanto, che, non vertendosi in una delle ipotesi di cui alla lett. d dell’art. 623 cod. proc. pen. – in forza del quale il giudizio è rinviato rispettivament ad un’altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte più vicina individuata a norma dell’art. 175 disp. att. cod. proc. pen. – va escluso il paventato errore materiale;
considerato che la Corte di appello di Salerno, all’incompatibilità stabilita dall’art. 34, comma 1, cod. proc. pen., potrà porre rimedio attraverso la costituzione di un collegio formato da magistrati differenti da quelli che hanno concorso ad adottare la sentenza annullata.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta.
Così deciso, il 1/03/2024