Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25777 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25777 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALMI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria, con l’ordinanza emessa il 22 dicembre 2023 ha rigettato l’istanza di ricusazione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria in relazione al procedimento n. 978/22 RGNR, avanzata dall’imputato NOME COGNOME.
Avverso detta ordinanza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo.
Con detto motivo deduce la violazione dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all’art. 34,, comma 2 bis / e 37 cod.proc.pen. censurando l’ordinanza impugnata laddove non ha ritenuto incompatibile il giudice che nel corso del giudizio abbreviato si pronuncia sulla richiesta cautelare, definendo improprio il richiamo all’art. 34 , comma 2 bis/cod.proc.pen.
Espone in particolare che COGNOME NOME era stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare emessa il 25.10.2022 dal Gip del Tribunale di Napoli e che lo stesso, accogliendo l’eccezione difensiva, con ordinanza in data 15.11.2023 aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale ai sensi dell’art. 27 cod.proc.pen.,trasmettendo gli atti alla Procura di Napoli che aveva poi richiesto l’applicazione della misura al Tribunale di Reggio Calabria / indirizzando la richiesta al Gip sede.
E’ evidente che la DottAVV_NOTAIOssa COGNOME ha emesso la misura quale Gip in relazione ai medesimi capi 9) e 10) contestati all’odierno ricorrente a titolo di concorso materiale e morale con il COGNOME in relazione ai quali si sta celebrando il giudizio abbreviato.
Pertanto l’ordinanza impugnata viola il disposto dell’art. 34 cod. proc.pen. in quanto la Corte avrebbe dovuto ritenere sussistente la situazione di incompatibilità di cui all’art. 34 cod.proc.pen. quale risultante dagli intervent additivi della Corte costituzionale con sentenza n. 131 del 24.4.1996 e n.155 del 20 maggio 1996.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il ricorrente, in qualità di imputato nel procedimento n. 978/2022 CODICE_FISCALE incardinato nelle forma del rito abbreviato dinanzi al Gup del Tribunale di Reggio
Calabria DottAVV_NOTAIO COGNOME, lamenta la circostanza che il medesimo giudice abbia assunto la qualifica di GIP con l’emissione dell’ordinanza cautelare n. 39/2023 nei confronti del coimputato COGNOME NOME, per gli stessi fatti per i quali egl é imputato ai capi 9) e 10) dell’imputazione (art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309). Ne trae la conseguenza che nel momento in cui avrebbe dovuto decidere il giudizio abbreviato, aveva già valutato i medesimi fatti, quanto a gravità indiziaria, in sede cautelare, così pregiudicando la decisione che sarebbe stata chiamata ad assumere nel giudizio abbreviato. Rileva griguardo come sia stato il medesimo giudice ad evidenziare che i fatti di cui all’ordinanza cautelare del Gip di Napoli siano i medesimi di quelli per i quali ella stava provvedendo in sede di abbreviato ai capi 9) e 10).
Si assume che la Corte di merito, chiamata a pronunciarsi sull’istanza di ricusazione proposta, avrebbe dovuto ritenere la situazione di incompatibilità invocata come prevista dall’art. 34 cod.proc.pen. a seguito degli interventi additivi della Corte costituzionale con sentenza del 24.4.1996 n. 131 e con sentenza del 20 maggio 1996 n. 155 e come sancita dall’art. 34 comma 2 bis cod.proc.pen.
2.Tale prospettazione é infondata.
L’ art. 34 cod.proc.pen., è previsto dal legislatore a garanzia dell’imparzialità del giudice, la cui mancanza è posta a fondamento dell’incompatibilità dello stesso a svolgere funzioni giudiziarie in un dato procedimento. Tale principio, tuttavia, non si estende indiscriminatamente a qualsiasi valutazione in precedenza compiuta, trovando applicazione soltanto nei casi in cui il giudice si sia pronunciato nel medesimo procedimento o in altri vertenti sulla medesima regiudicanda.
Ed invero l’art. 34 cod.proc.pen., pur nella versione risultante dalle numerose pronunce “additive” d’illegittimità costituzionale nel corso degli anni intervenute, non prevede l’incompatibilità del giudice che, in diverso procedimento, abbia già giudicato il medesimo imputato per un fatto simile a quello nuovamente sub iudice, nemmeno laddove siano state decise questioni giuridiche riproponibili nel processo in corso, né il caso integra un’ipotesi di ricusazione riconducibile all’art. 37 comma 1, lett. b), come pure inciso da pronunce di parziale illegittimità costituzionale. Ed invero, ai fini dell’applicazione delle disposizioni de quibus, ciò che rileva, come con chiarezza emerge dalla stessa giurisprudenza costituzionale evocata in ricorso, è l’aver svolto funzioni giurisdizionali concernenti l’identica regiudicanda, intesa come il medesimo fatto storico, anche se la posizione concernente la responsabilità penale dell’imputato sia stata incidentalmente valutata in giudizio aperto nei confronti di altri soggetti (cfr., in particolare, Co
Cost., sent. n. 371 del 2/11/1996; Corte Cost.,sentenza n. 241 del 17.6.1999; Corte Cost., sentenza n. 283 del 14.7.2000).
Ciò considerato, va altresì ribadito che le disposizioni che prevedono le cause d’incompatibilità e di ricusazione hanno carattere eccezionale e, come tali, sono di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all’esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un’ingerenza delle parti nella materia dell’ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice (Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272845). Non ne è pertanto consentita l’applicazione analogica al di fuori dei casi da esse considerati, tra i quali, appunto, non rientra l’ipotesi qu dedotta dal ricorrente.
L’incompatibilità determinata da atti già compiuti nel procedimento deve essere circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto, e cioè d valutazione non “formale” ma “contenutistica” sulla medesima regiudicanda; ne deriva che l’identità dell’oggetto del giudizio non è ravvisabile nell’ipotesi in cui giudice si sia precedentemente pronunciato nei confronti dei concorrenti nello stesso reato ascritto al giudicabile, e ciò in quanto alla comunanza dell’imputazione fa necessariamente riscontro una pluralità di condotte, distintamente imputabili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di responsabilità, devono formare oggetto di autonome valutazioni sotto il profilo tanto materiale che psicologico.
Ciò che è necessario valutare a tal fine è se, a fronte della naturalistica unitarietà della fattispecie, siano o meno individuabili condotte scindibili l’una dall’altra, ta da formare oggetto di autonome valutazioni da parte del giudice procedente.
A tal fine, occorrerà procedere caso per caso, tenendo conto dell’atteggiarsi delle singole fattispecie e valutando se l’attività compiuta nel separato procedimento a carico dell’altro o degli altri concorrenti, possa determinare un pregiudizio alla sua imparzialità (cfr., C. cost. n. 308/1997, secondo cui, le situazioni che danno luogo alla astensione-ricusazione debbono essere sempre oggetto di una puntuale valutazione di merito, che consenta, previa verifica in concreto dell’eventuale effetto pregiudicante, di rendere operante la tutela del principio del giusto processo: sarebbe infatti «impossibile pretendere dal legislatore uno sforzo di astrazione e di tipicizzazione idoneo a individuare a priori tutte le situazioni in cui il giudice, avendo esercitato funzioni giudiziarie in un diverso procedimento, potrebbe poi venire a trovarsi in una situazione di incompatibilità nel successivo procedimento penale).
Ebbene, nel caso in esame, costituisce un prius logico rispetto a successive valutazioni, rilevare che la posizione di NOME COGNOME è quella di concorrente nel
reati di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, contestati anche al COGNOME, ma che la sua condotta, a titolo di concorso morale o materiale, é scindibile da quella contestata al COGNOME, non avendo peraltro il ricorrente neanche allegato elementi comuni, di talché viene meno il presupposto dell’identità della regiudicanda fondante l’invocata ricusazione.
4. In conclusione il ricorso va rigettato Segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così de GLYPH il 26.3.2024