Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25908 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25908 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PINEROLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Reggio AVV_NOTAIO, con ordinanza del 22 dicembre 2023 dichiarava inammissibile l’istanza di ricusazione della AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME G fronte alla quale era in corso di celebrazione il giudizio abbreviato, avanzata da COGNOME ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen., in quanto il medesimo giudice svolto le funzioni di GIP, applicando la misura della custodia cautelare in carce confronti del coimputato COGNOME NOME.
Riteneva la Corte d’appello che non ricorresse alcuna ipotesi di incompatibi essendo il COGNOME, al momento della emissione della misura, imputato n medesimo procedimento in corso di celebrazione con il rito abbreviato. L’ordinan cautelare, infatti, era stata emessa in sede di rinnovazione a seguito di decla di incompetenza del GIP del Tribunale di Napoli in ordine ai medesimi fatti-reato i quali era già in corso di celebrazione, davanti alla AVV_NOTAIO, il proc rito abbreviato (precisamente individuato con il n.NUMERO_DOCUMENTO). Di fatto, dunque, provvedimento era stato emesso non già in veste di GIP, come risultava formalmente ma quale GUP.
Ha proposto ricorso per Cassazione COGNOME COGNOME deducendo violazione dell’art. 34, comma 2 bis, cod. proc. pen e rappresentando che invece, nel medesi procedimento ( ossia il n.NUMERO_DOCUMENTO) il giudice COGNOME era stato designato esercitare le funzioni di GUP, celebrando l’udienza preliminare ed ammettendo g imputati al rito alternativo, nonché le funzioni di GIP, applicando la misura custodia cautelare in carcere nei confronti del COGNOME. Sussistevano qui presupposti per l’applicazione dell’art. 34, comma 2 bis, cod. proc. pen, in qu giudice, esprimendosi sui gravi indizi di colpevolezza del predetto COGNOME, a effettivamente svolto una valutazione non meramente formale della regiudicanda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il ricorrente, in qualità di imputato nel procedimento n. NUMERO_DOCUMENTO incardinato nelle forma del rito abbreviato dinanzi al AVV_NOTAIO Tribunale d AVV_NOTAIO, lamenta la circostanza che il medesimo giudice abbia la qualifica di GIP con l’emissione dell’ordinanza cautelare n. 39/2023 nei co coimputato COGNOME NOME, per gli stessi fatti per i quali egli é imputato 10) dell’imputazione (art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309). Ne trae la conse nel momento in cui avrebbe dovuto decidere il giudizio abbreviato, aveva già v i medesimi fatti, quanto a gravità indiziaria, in sede cautelare, così pregi
decisione che sarebbe stata chiamata ad assumere nel giudizio abbreviato. Ri riguardo come sia stato il medesimo giudice ad evidenziare che i fatti di cui all’ cautelare del Gip di Napoli siano i medesimi di quelli per i quali ella stava pr in sede di abbreviato ai capi 9) e 10).
Si assume che la Corte di merito, chiamata a pronunciarsi sull’istanza di ric proposta, avrebbe dovuto ritenere la situazione di incompatibilità invocat prevista dall’art. 34 cod.proc.pen. a seguito degli interventi additivi costituzionale con sentenza del 24.4.1996 n. 131 e con sentenza del 20 maggio n. 155 e come sancita dall’art. 34 comma 2 bis cod.proc.pen.
Tale prospettazione é infondata.
L’ art. 34 cod.proc.pen., è previsto dal legislatore a garanzia dell’impar giudice, la cui mancanza è posta a fondamento dell’incompatibilità dello s svolgere funzioni giudiziarie in un dato procedimento. Tale principio, tuttavi estende indiscriminatamente a qualsiasi valutazione in precedenza compiuta, tro applicazione soltanto nei casi in cui il giudice si sia pronunciato nel procedimento o in altri vertenti sulla medesima regiudicanda.
Ed invero l’art. 34 cod.proc.pen., pur nella versione risultante dalle numerose “additive” d’illegittimità costituzionale nel corso degli anni intervenute, n l’incompatibilità del giudice che, in diverso procedimento, abbia già giu medesimo imputato per un fatto simile a quello nuovamente sub iudice, nemme laddove siano state decise questioni giuridiche riproponibili nel processo in co caso integra un’ipotesi di ricusazione riconducibile all’art. 37 comma 1, lett pure inciso da pronunce di parziale illegittimità costituzionale. Ed inve dell’applicazione delle disposizioni de quibus, ciò che rileva, come con c emerge dalla stessa giurisprudenza costituzionale evocata in ricorso, è l’av funzioni giurisdizionali concernenti l’identica regiudicanda, intesa come il m fatto storico, anche se la posizione concernente la responsabilità penale dell sia stata incidentalmente valutata in giudizio aperto nei confronti di altri so in particolare, Corte Cost., sent. n. 371 del 2/11/1996; Corte Cost.,senten del 17.6.1999; Corte Cost., sentenza n. 283 del 14.7.2000).
Ciò considerato, va altresì ribadito che le disposizioni che prevedono d’incompatibilità e di ricusazione hanno carattere eccezionale e, come tali stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all’esercizio giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un’ingere parti nella materia dell’ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto pubblico fra Stato e giudice (Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, Di Rv. 272845). Non ne è pertanto consentita l’applicazione analogica al di fuori da esse considerati, tra i quali, appunto, non rientra l’ipotesi qui dedotta da
L’incompatibilità determinata da atti già compiuti nel procedimento deve circoscritta ai casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso ogget valutazione non “formale” ma “contenutistica” sulla medesima regiudicanda; ne d che l’identità dell’oggetto del giudizio non è ravvisabile nell’ipotesi in cui il precedentemente pronunciato nei confronti dei concorrenti nello stesso reato al giudicabile, e ciò in quanto alla comunanza dell’imputazione fa necessar riscontro una pluralità di condotte, distintamente imputabili a ciascuno dei co le quali, ai fini del giudizio di responsabilità, devono formare oggetto di valutazioni sotto il profilo tanto materiale che psicologico.
Ciò che è necessario valutare a tal fine è se, a fronte della naturalistica uni fattispecie, siano o meno individuabili condotte scindibili l’una dall’altra, ta oggetto di autonome valutazioni da parte del giudice procedente.
10.A tal fine, occorrerà procedere caso per caso, tenendo conto dell’atteggia singole fattispecie e valutando se l’attività compiuta nel separato procediment dell’altro o degli altri concorrenti, possa determinare un pregiudizio alla sua i (cfr., C. cost. n. 308/1997, secondo cui, le situazioni che danno luogo alla a ricusazione debbono essere sempre oggetto di una puntuale valutazione di merito consenta, previa verifica in concreto dell’eventuale effetto pregiudicante, operante la tutela del principio del giusto processo: sarebbe infatti «i pretendere dal legislatore uno sforzo di astrazione e di tipicizzazione individuare a priori tutte le situazioni in cui il giudice, avendo esercit giudiziarie in un diverso procedimento, potrebbe poi venire a trovarsi in una si di incompatibilità nel successivo procedimento penale).
Ebbene, nel caso in esame, costituisce un prius logico rispetto a successive val rilevare che la posizione del COGNOME è quella di concorrente nel reati di cui d.p.r. n. 309 del 1990, contestati anche al COGNOME, ma che la sua condott di concorso morale o materiale, é scindibile da quella contestata al COGNOME avendo peraltro il ricorrente neanche allegato elementi comuni, di talché viene presupposto dell’identità della regiudicanda fondante l’invocata ricusazione.
In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle s giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10.4.2024