Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9308 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9308 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PATERNO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
considerato che la violazione dedotta con l’unico motivo di ricorso, con il quale NOME COGNOME evidenzia che l’estensore della sentenza di secondo grado aveva in precedenza svolto, nell’ambito del presente procedimento, funzioni di Giudice per le indagini preliminari, emettendo, in particolare, ordinanza di custodia cautelare a suo carico e successivo decreto di giudizio immediato, non sussiste, posto che, per unanime indirizzo della giurisprudenza di legittimità, «L’esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all’art. 37 cod. proc. pen.» (così, tra le tante, Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262302 – 01);
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2025.