Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10426 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10426 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il 18/08/1991
NOME nato il 01/03/2000
COGNOME NOME nato a PADOVA il 01/09/1990
NOME nato il 24/05/1995
NOME nato il 02/08/1994
NOME COGNOME nato il 04/09/1965
NOME nato il 19/11/1990
COGNOME nato il 18/04/1993
NOME nato il 04/04/1968
COGNOME nato il 28/03/1989
avverso l’ordinanza del 27/09/2024 del TRIBUNALE di PADOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e COGNOME Veronica, indagati nel procedimento in oggetto per violazioni degli artt.74, 73 d.P.R.309/1990, ricorrono cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Padova in data 27/09/2024, con la quale il giudice a quo ha rigettato l’istanza con cui i difensori degli imputati ne avevano eccep l’incompatibilità, disponendo di procedersi oltre.
2.1.1 ricorrenti, con unico comune motivo di ricorso, lamentano violazione dell’art. comma 1, cod. proc. pen., e violazione dei principi di imparzialità e terzietà del gi evidenziando di aver, in data 09/05/2024, in sede di udienza preliminare, avanzato istanze applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al solo capo 2 di imputazi inerente la violazione dell’art. 73 d.P.R.309/1990, ragione per la quale il pubblico mini procedente non aveva prestato il proprio consenso.
Rappresentano altresì che, a seguito del rinvio a giudizio, in sede di questioni prelimi in data 12/09/2024, i difensori aveva riproposto le istanze di applicazione della pena innanz Tribunale il quale, al fine di valutare le proposte e di verificare l’eventuale insussistenza d associativo di cui al capo 1, aveva disposto l’acquisizione dell’intero fascicolo del pub ministero.
In data 27/09/2024 il Tribunale scioglieva la riserva e, acquisito il parere contrario de disponeva procedersi oltre, non risultando evidente ai sensi dell’art. 129 cod. proc. l’insussistenza del reato di cui all’art. 74 d.P,R.309/1990, e pertanto rigettando la richi applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
Tanto premesso, i ricorrenti rilevano una causa di incompatibilità, con conseguent violazione dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. posto che il giudice, al fine di sciogliere la riserva e decidere sulla richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. acquisito l’intero fascicolo del PM e, conseguentemente, avuto conoscenza degli atti di indagin ed espresso una valutazione di merito, avendo escluso l’esistenza delle condizioni legittimant proscioglimento dal reato associativo ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Affermano quindi l’incompatibilità del giudice del dibattimento che, avendo avuto visio degli atti di indagine, abbia vagliato una richiesta di pena concordata ed espresso u valutazione di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.0ccorre innanzitutto evidenziare che il provvedimento non è impugnabile. L’ordinanza in esame avrebbe dovuto, infatti, essere impugnata, a norma dell’art. 586 cod. proc. pen. congiuntamente alla sentenza. I ricorrenti, viceversa, hanno impugnato un’ordinanza endoprocessuale, emessa nel corso del dibattimento, con cui i giudice a quo ha escluso la
richiesta di rilevare una causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen., ricorso è inammissibile.
I ricorsi NOME devono, dunque, essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione causa di inammissibilità.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso all’udienza del 23 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
GLYPH
Il Presiden