Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7155 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7155 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la ordinanza in data 26/05/2023 della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, prima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, ha chiesto di qualificarsi il ricorso come opposizione e di trasmettersi gli atti alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE;
letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale a firma AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 26/05/2023, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in sede di incidente di esecuzione, ordinava la confisca della somma di denaro pari ad euro 52.775,95 oggetto del decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 21/10/2013, eseguito a carico di NOME COGNOME.
Avverso la predetta ordinanza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo inerente il denunciato vizio motivazionale, viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
In particolare, si evidenzia come il provvedimento impugnato non abbia tenuto conto:
-che l’RAGIONE_SOCIALE non si è mai costituita parte civile nei confronti del COGNOME;
-che, già durante il corso del processo di primo grado, il COGNOME aveva provveduto a risarcire integralmente il danno arrecato alla parte civile RAGIONE_SOCIALE, rimborsando a quest’ultima in via transattiva la somma di euro 56.000, comprensiva delle spese;
-che, in conseguenza di tale avvenuto risarcimento, l’RAGIONE_SOCIALE aveva revocato la propria costituzione di parte civile;
-che, con sentenza n. 42479/2021 la Suprema Corte di Cassazione aveva annullato senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE il 12/02/2020 nella parte in cui aveva condannato l’imputato al risarcimento del danno in favore di una parte civile diversa da quella realmente costituita in primo grado e, successivamente, come detto, revocata;
-che, nel provvedimento impugnato, si è omesso di considerare che il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 21/10/2013 era da considerarsi come una misura ablativa “diretta” dal carattere risarcitorio e non sanzionatorio, con la conseguenza che, una volta risarcito il danno nei confronti dell’ente leso dalla conAVV_NOTAIOa ed esaurita, quindi, la sua funzione preventiva e cautelare, la stessa dovesse essere necessariamente revocata per l’insussistenza dei suoi presupposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato omette di precisare a quale titolo e con quale finalità è stata disposta la confisca della somma di denaro oggetto di sequestro preventivo in data 21/10/2013. L’accertamento in fatto, necessariamente da devolversi al giudice che ha pronunciato il provvedimento
impugnato, è indispensabile ai fini di valutare la fondatezza della domanda contenuta in ricorso e le relative statuizioni consequenziali.
Da qui l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE. Quest’ultima sarà tenuta a giudicare formandosi in diversa composizione rispetto alla compagine che ha pronunciato (AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME, Presidente; AVV_NOTAIO. NOME COGNOME e AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, consiglieri a latere) il provvedimento impugnato, essendo detti componenti divenuti incompatibili a pronunciare nel successivo giudizio di merito conseguente all’odierno rinvio.
omogeneità del giudizio effettuato in ordine alla continuazione in sede esecutiva rispetto a quello che si effettua in sede di cognizione.
3.2. Va, peraltro, evidenziato come detta ultima pronuncia sia intervenuta dopo altra sentenza della Corte costituzionale (sent. n. 7 del 18/01/2022) che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che il giudice dell’esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l’ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, ha testualmente affermato che: «La regola generale di incompatibilità del giudice che abbia già compiuto atti nel procedimento è posta dall’art. 34 cod. proc. pen., che ne definisce termini e limiti, e che, in particolare, stabilisce al comma 1 che il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento.
Questa regola poi è declinata più specificamente dall’art. 623 cod. proc. pen. che, con riferimento alla pronuncia di annullamento con rinvio a seguito del giudizio di cassazione, prevede – alle lettere b), c) e d) – i vari casi di annullamento della sentenza impugnata, indicando il giudice competente per il giudizio di rinvio.
Se è annullata una sentenza di un giudice collegiale (corte di assise di appello o corte di appello o corte di assise o tribunale in composizione collegiale) il giudizio è rinviato rispettivamente a un’altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini.
Se è annullata una sentenza di un giudice monocratico (tribunale in composizione monocratica o giudice per le indagini preliminari) il giudizio è rinviato al medesimo tribunale, ma il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.
Ove invece sia annullata un’ordinanza, il medesimo art. 623, comma 1, cod. proc. pen., alla lettera a), detta una regola diversa. Prevede che la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l’ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento, senza che sia prescritto – come nella successiva lettera d) con riferimento alla sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari – che il giudice, se monocratico, debba essere diverso da quello che ha pronunciato l’ordinanza annullata.
Vi è, in particolare, che l’ordinanza è il tipico provvedimento decisorio del giudice nel procedimento di esecuzione (art. 666, comma 6, cod. proc. pen.); il quale ha caratteristiche e peculiarità ben distinte dal procedimento di cognizione. Il giudice dell’esecuzione esercita un’attività pur sempre giurisdizionale, ma entro
confini limitati, quali sono in particolare quelli del giudicato formatosi in sede di cognizione.
È, in generale, nell’attività della cognizione che il giudice del rinvio, in caso di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, è esposto alla forza della prevenzione insita nel condizionamento per aver egli aAVV_NOTAIOato il provvedimento impugnato.
Ma ciò accade anche quando nel procedimento di esecuzione il giudice del rinvio, al pari del giudice dell’ordinanza annullata, è chiamato a una valutazione che travalica la stretta esecuzione del giudicato e attinge, in via eccezionale, il livello della cognizione; ossia quando al giudice dell’esecuzione è demandato un «frammento di cognizione inserito nella fase di esecuzione penale» (sentenza n. 183 del 2013) … … A tal proposito, questa Corte ha affermato che «la locuzione “giudizio” è di per sé tale da comprendere qualsiasi tipo di giudizio, cioè ogni processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito» (ordinanza n. 151 del 2004).
Pertanto, è un “giudizio” contenutisticamente inteso, ogni sequenza procedimentale – anche diversa dal giudizio dibattimentale – la quale, collocandosi in una fase diversa da quella in cui si è svolta l’attività “pregiudicante”, implichi una valutazione sul merito dell’accusa, e non determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, ancorché aAVV_NOTAIOate sulla base di un apprezzamento delle risultanze processuali» (sentenza n. 224 del 2001) …».
3.3. La ratio decidendi di tale pronuncia consente di affermare che, anche nel caso che ci occupa, il giudice che deve valutare la consistenza delle ragioni poste a fondamento della richiesta di restituzione assume la natura di “giudizio”, che deve essere effettuato da un giudice che non si sia già pronunciato sul medesimo punto, essendo manifestazione di un potere discrezionale di merito.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 11/01/2024.