Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33138 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33138 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME DI NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 03/03/2025 del Tribunale di Lecce udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per la inammissiiblità del ricorso
Procedimento trattato in modalità cartolare.
RITENUTO IN FATTO
1.XXXXXXXXXXXXXXXX ricorre avverso l’ordinanza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Lecce, adito in sede di appello cautelare, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari della stessa città, adottato in data 4 febbraio 2025, reiettivo della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, avanzata dalla difesa per la incompatibilità delle condizioni di salute dell’istante con la custodia in carcere.
Con un unico articolato motivo il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il Giudice per le indagini preliminari, con pregresso provvedimento, risalente al 4 dicembre 2024, aveva stimato che le condizioni di salute del ricorrente – affetto da anni da patologia a carico dell’apparato gastrointestinale (morbo di Crohn), riacutizzatasi durante la restrizione carceraria – fossero compatibili con il regime carcerario a condizione che venissero immediatamente programmate dalla struttura penitenziaria visite specialistiche in regime ambulatoriale presso le aziende del SSN o presso l’unità ospedaliera di medicina interna di Tricase, ove il detenuto ha intrapreso il proprio iter clinico-terapeutico.
Per converso, sono stati previsti dalla struttura penitenziaria due soli accertamenti, dei quali: a) la visita dermatologica Ł stata ripetutamente rinviata; b) la colonscopia non Ł mai stata espletata.
Con valutazione approssimativa il Tribunale ha confermato il provvedimento reiettivo della istanza di scarcerazione, attribuendo a XXXXXXXXun comportamento ostruzionistico rispetto all’effettuazione della colonscopia, posto che egli ha rifiutato di assumere un farmaco propedeutico, ad effetto lassativo, controindicato – nelle avvertenze tassative del foglietto illustrativo – in caso di malattia di Crohn.
La struttura penitenziaria si Ł rivelata, dunque, inidonea a dare attuazione al
protocollo diagnostico e terapeutico previsto per la fase di acuzie della malattia.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso nei termini indicati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ manifestamente infondato.
Dopo quattro pregresse istanze finalizzate alla scarcerazione – tutte disattese – il tema posto dal ricorso Ł, ancora una volta, l’inadeguatezza del circuito penitenziario ad assicurare adeguate cure al ricorrente.
Il provvedimento del Tribunale di Lecce, estremamente articolato, ha dato atto con argomentazioni logicamente coerenti di come il perito nominato dal Giudice per le indagini preliminari, dott. COGNOME si sia espresso a favore della possibilità di somministrare le terapie di cui il ricorrente ha bisogno in ambiente carcerario, evidenziando che, atteso il lungo lasso di tempo di ‘mutismo clinico e terapeutico’ dalla insorgenza della malattia (13 anni), suggestivo di una scarsa sintomatologia sofferta, non emergano all’attualità situazioni di particolare gravità clinica o chirurgica in grado di rendere indifferibile l’attuazione del protocollo.
Si Ł, dunque, esclusa dai Giudici dell’appello cautelare una effettiva situazione di incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con il regime carcerario. Ciò, in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, il riconoscimento della necessità di periodici controlli, clinici e strumentali, preordinati alla valutazione nel tempo delle condizioni patologiche riscontrate ed alla pianificazione della terapia farmacologica piø congrua, anche a mezzo di brevi ricoveri presso ambiente specialistico esterno al circuito carcerario, non determina di per sØ uno stato di incompatibilità rilevante, ai sensi dell’art. 275, comma 4bis , cod. proc. pen., ai fini dell’operatività del divieto di custodia in carcere, che richiede uno stato morboso in atto, potendo dette esigenze essere salvaguardate, ai sensi dell’art. 11 legge 26 luglio 1975, n. 354, con il trasferimento del detenuto in idonei centri clinici dell’amministrazione penitenziaria o in altri luoghi di cura esterni, con il conseguente diritto ad ottenere, in tal caso, detti trasferimenti (Sez. 5, n. 17047 del 16/02/2024, M., Rv. 286333 – 01; Sez. 6, n. 39980 del 19/09/2013, D.F., Rv. 256138 – 01).
Nella specie, esclusa una situazione di particolare gravità della malattia, Ł stata raccomandata l’esecuzione di un iter diagnostico terapeutico per il corretto monitoraggio e la corretta cura – peraltro coincidente con quello individuato dal consulente tecnico di parte per l’individuazione della terapia farmacologica piø appropriata – e non consta una effettiva inadeguatezza del circuito penitenziario a darvi attuazione.
Superata l’iniziale fase, in cui l’azione dell’Amministrazione penitenziaria Ł stata valutata, rispetto alle esigenze di salute del ricorrente, come tardiva e insufficiente, si Ł osservato dai Giudici di merito che, all’attualità: a) la visita dermatologica risulta essere stata prenotata; b) la programmata colonscopia non Ł stata espletata sol perchØ il ricorrente non ha prestato il consenso ad eseguire la relativa preparazione.
Quanto a tale accertamento diagnostico, anche a volere ritenere, con la difesa, che il medico prescrittore del farmaco propedeutico non abbia espressamente valutato il rapporto rischi-benefici derivanti dalla sua assunzione, il Tribunale ha, con rilievi ragionevoli, evidenziato che le controindicazioni evincibili dal foglietto illustrativo del farmaco, addotte dall’indagato a giustificazione del proprio rifiuto di assumerlo, non evocano affatto un pericolo assoluto per il portatore di morbo di Crohn,salvo il caso di assunzione continuativa. E, d’altra parte, anche il consulente dell’indagato – si Ł osservato – non ha indicato possibili
soluzioni alternative alla somministrazione di un lassativo per l’effettuazione della indagine endoscopica intestinale.
In ogni caso, i Giudici dell’appello hanno prescritto ai responsabili dell’istituto penitenziario non solo di attenersi scrupolosamente e tempestivamente al programma di cura individuato dal perito nominato dal Giudice per le indagini preliminari, provvedendo a sottoporre il detenuto a una serie di esami clinici e visite specialistiche (specificamente enumerate nel dispositivo della ordinanza impugnata); hanno ulteriormente demandato ai sanitari che procederanno alla colonscopia di verificare se il farmaco da assumere per la preparazione sia compatibile con la patologia da cui il prevenuto Ł affetto e, in caso contrario, di sostituirlo, previa adeguata informazione al paziente; infine hanno disposto che l’istituto penitenziario valuti il trasferimento presso altri istituti di pena maggiormente attrezzati dal punto di vista medico ambulatoriale qualora non sia grado di offrire al prevenuto interventi diagnostici e terapeutici adeguati e tempestivi, come specificamente enucleati dal perito.
Dunque, una motivazione esente da illogicità ed ampiamente esaustiva.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
Alla Cancelleria sono demandati gli adempimenti comunicativi di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 24/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME