Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8244 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8244 Anno 2026
Presidente: NOME
Data Udienza: 20/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a COGNOMEil COGNOMEXXX
avverso l’ordinanza del 19/11/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19/11/2025, il Tribunale di Napoli rigettava l’appello che era stato proposto da NOME contro l’ordinanza del 14/10/2025 con la quale la Corte d’appello di Napoli aveva rigettato la richiesta dello stesso COGNOME di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere a lui applicata con la misura degli arresti domiciliari, avendo ritenuto la compatibilità delle condizioni di salute dell’COGNOME con il regime carcerario.
Avverso la suddetta ordinanza del 19/11/2025 del Tribunale di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO,
NOME, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 275, comma 4bis , dello stesso codice, in combinato disposto con gli artt. 2, 27 e 32 Cost., in quanto «la Corte» avrebbe «fatto malgoverno della legge penale» e avrebbe «offerto una motivazione viziata nella parte in cui ha ritenuto di non dover conferire l’incarico ad un perito super partes ed ha ritenuto idonee le cure offerte al detenuto presso il Carcere tali da poter garantire il suo diritto alla salute».
Il ricorrente deduce che, nel rigettare il suo appello, il Tribunale di Napoli si sarebbe confrontato soltanto con il dato tecnico costituito dal contenuto della perizia a firma del dott.
NOME COGNOME, perito che era stato nominato dalla Corte d’appello di Napoli, ma non anche con il dato tecnico costituito dalla consulenza che era stata redatta dal dott. COGNOME consulente di parte che aveva partecipato alle operazioni peritali – «proprio in relazione alla considerazioni del collega» NOME.
Dopo avere trascritto un ampio stralcio della consulenza tecnica del dott. COGNOME (pagg. 3-9 del ricorso), il ricorrente ribadisce che il Tribunale di Napoli non si sarebbe
confrontato con le tesi di detto consulente tecnico di parte, il quale avrebbe rappresentato che l’TARGA_VEICOLO «beneficerebbe della collocazione in regime autocustodiale in quanto potrebbe sottoporsi a trattamenti diversi e piø adeguati rispetto a quelli a cui si Ł sottoposto durante la sua detenzione e, soprattutto, in maniera piø celere rispetto ai termini degli istituti penitenziari» (così il ricorso), come sarebbe comprovato dal fatto «che alcune visite prescritte non sono mai state effettuate (es. visita neurologica prescritta nel febbraio 2024) o sono state effettuate terapie diverse rispetto a quelle necessarie per comprendere la genesi degli episodi sincopali da cui Ł affetto, di fatto non impedendone la reiterazione» (così il ricorso).
Nella consulenza del dott. COGNOME si sarebbe altresì dato atto che l’aggravamento delle condizioni di salute dell’NOME poteva «essere collegato alla mancata tempestività delle cure offerte da parte del carcere».
Sarebbe stata perciò dimostrata l’inadeguatezza delle cure che l’TARGA_VEICOLO poteva ottenere in sede carceraria a tutelare la sua salute e ad evitare ulteriori peggioramenti della stessa.
Il ricorrente afferma che, tenuto conto del contrasto tra le conclusioni dei due medici, il Tribunale di Napoli «avrebbe dovuto nominare un terzo perito super partes », il quale si sarebbe dovuto esprimere non solo sulla compatibilità o no delle sue condizioni di salute con il regime carcerario, ma anche sull’adeguatezza delle cure di cui poteva usufruire in stato detentivo rispetto alle sue patologie.
Il ricorrente rappresenta che aveva chiesto che gli arresti domiciliari fossero eseguiti in Torino presso l’abitazione della figlia NOME COGNOME, cioŁ in un luogo «decontestualizzato rispetto ai fatti per cui Ł processo», e che gli fosse applicato il cosiddetto braccialetto elettronico.
Afferma ancora che la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari dovrebbe trovare applicazione anche quando la prosecuzione della detenzione in carcere «comporti un trattamento contrario al senso di umanità e possa costituire un pericolo di vita per il detenuto (quindi tutte le volte in cui il prevenuto, all’esterno del penitenziario, può usufruire di cure diverse e migliori rispetto a quelle che possono essergli corrisposte in ambito inframurario)».
Dopo avere illustrato le ragioni della prevalenza del fondamentale diritto alla salute sull’esigenza di tutela della sicurezza pubblica, il ricorrente conclude che, «quando il prevenuto Ł affetto da gravi patologie (come nel caso che ci riguarda), anche se l’istituto di pena ove Ł detenuto Ł attrezzato per l’esecuzione delle cure richieste, tenuto conto dei diritti umani e del divieto di mettere in atto trattamenti inumani e degradanti (di cui agli artt. 32 e 27 Cost.), il Tribunale deve optare per l’applicazione di una misura meno restrittiva della libertà personale, come gli arresti domiciliari, perchØ la prosecuzione della detenzione inframuraria rappresenta una sofferenza aggiuntiva che può travalicare i limiti dell’umana tollerabilità».
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo Ł fondato, nei termini che seguono.
Il comma 4bis dell’art. 275 cod. proc. pen. stabilisce un divieto in virtø del quale la custodia cautelare in carcere non può essere disposta nØ mantenuta quando l’imputato sia una persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, ovvero da un’altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultino incompatibili con lo stato di detenzione o, comunque, siano tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.
A proposito di tale disposizione, dettata a tutela del fondamentale diritto alla salute, la Corte di cassazione ha chiarito che la valutazione della gravità delle condizioni di salute del
detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita. Ne consegue che, da un lato, la permanenza nel sistema penitenziario può essere deliberata se il giudice accerta che esistano istituti in relazione ai quali possa formularsi un giudizio di compatibilità, dall’altro lato, che tale accertamento deve rappresentare un prius rispetto alla decisione e non una mera modalità esecutiva della stessa rimessa all’autorità amministrativa (Sez. 4, n. 19880 del 19/06/2020, COGNOME, Rv. 279250-01; Sez. 6, n. 4117 del 10/01/2018, COGNOME, Rv. 272184-01; Sez. 5, n. 16500 del 15/03/2006, COGNOME, Rv. 234446-01).
Ai fini del giudizio di compatibilità o no delle condizioni di salute della persona con lo stato di detenzione in carcere, l’art. 275, comma 4bis , cod. proc. pen., postula dunque «l’accertamento giudiziale non solo della patologia stessa, ma anche delle reali possibilità di diagnosi, terapia e cura e di una pronta allocazione presso una struttura in grado di garantirle» (Sez. 1, n. 49237 del 03/10/2014, F., non massimata).
In ragione di ciò, il giudice che ritenga di non accogliere una richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere fondata su una diagnosi di incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione inframuraria ha l’obbligo, a norma dell’art. 299, comma 4ter , terzo periodo, cod. proc. pen., di disporre accertamenti medici, da espletarsi nelle forme e con le garanzie che sono previste per le perizie (Sez. 2, n. 24558 del 05/06/2024, R., Rv. 286539-01).
Ciò posto, si deve osservare che Ł vero che il perito assume una posizione processuale che Ł diversa rispetto a quella del consulente di parte, atteso che questi Ł chiamato a prestare la sua opera nel solo interesse di chi lo ha nominato, senza assumere, come il perito, l’impegno di cui all’art. 226, comma 1, cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito, in difformità da quelle del consulente di parte, non Ł tenuto a fornire autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità delle seconde (Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, NOME, Rv. 275945-01), nØ Ł tenuto a nominare, come mostra di ritenere il ricorrente, un altro perito.
Tuttavia, nell’aderire alle conclusioni del perito, il giudice, oltre a dimostrare di avere valutato le stesse, deve altresì dimostrare di essersi soffermato sulla diversa tesi del consulente tecnico di parte che ha disatteso, in particolare, di non avere ignorato le argomentazioni dello stesso consulente tecnico, enunciando in modo adeguato le ragioni che lo hanno indotto a non ritenerle idonee a dimostrare la fallacia delle conclusioni peritali (Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, COGNOME, cit. Si veda altresì: Sez. 2, n. 49742 del 10/10/2023, B., Rv. 285866-01; Sez. 5, n. 43845 del 14/10/2022, Figliano, Rv. 283807-01).
Ciò non risulta essere avvenuto nel caso in esame, atteso che il Tribunale di Napoli, nel fare proprie le conclusioni del perito, nominato dalla Corte d’appello di Napoli, dott.
COGNOME, non ha fatto cenno alle argomentazioni del consulente tecnico di parte dott.
NOME e alle ragioni che lo avevano eventualmente indotto a ritenere che le argomentazioni di tale consulente – dirette, in particolare, a dimostrare che le condizioni di salute
dell’COGNOME non consentivano adeguate cure in carcere – non fossero idonee a dimostrare la fallacia delle opposte conclusioni del perito dott. COGNOME.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per un nuovo giudizio, al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di napoli
competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 20/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.