Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20782 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20782 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Genova ha rigettato l’istanza presentata da NOME e finalizzata, ai sensi dell’art.629bis cod.proc.pen., a ottenere la rescissione del giudicato i relazione alla sentenza emessa il 03/02/2020 dal Tribunale di Genova (irrevocabile il 23/05/2020), con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di anni tre e mesi uno di reclusione, con sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei, in relazione al reato previsto dall’art.590bis cod.pen., nonché a ‘tutte le altre sentenze di condanna ricomprese nel provvedimento di cumulo emesso il 26/10/2021 dal Procuratore della Repubblica di Genova e ivi indicate ai nn.2), 3) e 4).
La Corte territoriale ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità di tale secondo punto di ricorso, atteso il suo carattere non motivato e circostanziato; mentre, in riferimento alla prima sentenza, ha esposto che il ricorrente aveva lamentato che – dopo la dichiarazione di domicilio e la nomina del difensore di fiducia – nulla avrebbe più conosciuto del procedimento dal momento della citazione in giudizio in avanti, in quanto aveva fatto rientro in Romania e ciò anche in relazione alla dismissione del mandato da parte del suddetto difensore di fiducia e alla nomina di un difensore d’ufficio.
La Corte ha quindi esposto che, dalla lettura degli atti, emergeva che: a) in data 24/04/2018, al momento dell’incidente stradale e dell’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica, il ricorrente era sta compiutamente identificato e che il 14/04/2018 lo stesso aveva dichiarato domicilio e nominato un difensore di fiducia; b) che l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari era stato notificato al difensore di fiducia nonché presso il domicilio dichiarato, a mezzo del servizio postale e che la notifica medesima si era perfezionata per compiuta giacenza; c) che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato in proprio e all’imputato, ai sen dell’art.161, n.4, cod.proc.pen., presso il difensore di fiducia, in quan presso il domicilio eletto era presente una donna – qualificatasi come convivente dell’imputato – la quale aveva dichiarato che il NOME era rientrato in Romania e che si era rifiutata di ricevere l’atto; d) che, all’ della prima udienza dibattimentale, l’imputato era stato dichiarato assente e il difensore di fiducia aveva rinunciato all’incarico, esponendo di non avere più avuto contatti con il proprio assistito, venendo quindi nominato un difensore d’ufficio (con atto comunicato presso il domicilio eletto dell’imputato e riguardo al quale pure si perfezionava la compiuta giacenza);
e) che all’udienza del 03/02/2020, era stata emessa la sentenza di condanna.
Il Collegio ha quindi osservato che l’imputato aveva precostituito una situazione favorevole per la piena conoscenza degli atti, nominando un difensore di fiducia e dichiarando un domicilio presso la propria abitazione di residenza; situazione che gli avrebbe imposto un onere minimale di diligenza nel mantenimento dei contatti con il difensore e il domicilio stesso; che, a fronte della partenza per la Romania / d collocare nel gennaio 2019, il ricorrente non aveva mai segnalato a nessuno la propria intenzione di allontanarsi dall’Italia, né contattato il proprio difensore al fine di otte informazioni sul procedimento; che non risultava che tali omissioni comportamentali fossero state determinate da fattori esterni alla volontà dell’imputato; che il conseguente disinteresse dell’imputato per l’evoluzione del procedimento non concretizzava quindi la necessaria incolpevole conoscenza del giudizio in capo all’interessato.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione della legge processuale e l’illogicità e della motivazione – ai sensi dell’art.606, comm 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – in riferimento agli artt. 629bis e 420 cod.proc.pen., in ordine alla valutazione operata dalla Corte circa i presupposti di fatto e le condizioni in diritto attinenti alla dedotta incolpevo mancata conoscenza del processo.
Ha esposto che l’atto di cui l’imputato doveva avere necessaria conoscenza e/o conoscibilità era rappresentato dall’atto di evocazione in giudizio e che – nel caso di specie – la consegna al difensore avvenuta ai sensi dell’art.161, n.4, cod.proc.pen., era stata determinata dal dichiarazione, resa da una persona dichiaratasi ex-convivente, in base alla quale il destinatario aveva fatto ritorno in Romania; ha quindi esposto che proprio tali dati di fatto avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale ritenere che vi fosse una mancata ed effettiva conoscenza del processo, risalente quanto meno alla data della prima udienza (16/10/2019); esponendo altresì come la Corte, erroneamente, non avrebbe attribuito rilevanza al dato rappresentato dalla intervenuta notifica della citazione a giudizio nei confronti del solo difensore di fiducia ai sensi dell’art.161, n cod.proc.pen. e alla successiva rinuncia di questi al mandato.
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Il Procuratore generale. ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il testo dell’art.629bis cod.proc.pen., inserito dall’art.1, comma 71, della I. 23 giugno 2017, n.103, prevedeva – nella originaria formulazione e nel testo vigente ratione temporis (applicabile in caso di dichiarazione di assenza pronunciata anteriormente al 10 novembre 2022, data di entrata in vigore della riforma contenuta nel d.lgs. 10/10/2022, n.150, ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell’art.89, comma 1) – che il condannato con sentenza definitiva, e dichiarato assente per tutta la durata del processo, potesse ottenere la rescissione del giudicato «qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo»; disposizione rispetto alla quale il vigente testo dell’art.629bi cod.proc.pen. fa riferimento alla condizione rappresentata dall’intervenuta dichiarazione di assenza in mancanza dei presupposti previsti dall’art.420bis cod.proc.pen. e all’imputato che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza senza sua colpa «salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza».
In relazione alle ragioni poste alla base del provvedimento impugnato e alle deduzioni contenute nell’unitario motivo di ricorso, il punto di diritt cui fare riferimento ai fini della valutazione della fondatezza dell’impugnazione è quello relativo alla valenza della intervenuta nomina di un difensore di fiducia (ovvero l’AVV_NOTAIO), con contestuale elezione di domicilio operata dall’imputato presso la propria residenza.
Sul punto, richiamando la parte motiva di Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019, deve premettersi che la questione da esaminare riguarda l’interpretazione da dare non solo all’art. 629b1s cod. pen., ma anche ad un’altra norma, ovvero all’art. 420bis cod. proc. pen. che al primo comma e nel testo applicabile ratione temporis prevedeva che si procedesse in assenza se vi è stata espressa rinuncia da parte dell’imputato e, al secondo comma, individuava specificamente i casi in cui si procede in assenza pur se non vi fosse stata alcuna manifestazione espressa da parte dell’imputato, ovvero enunciando che « il giudice procede altresì in assenza
dell’imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo».
Occorrendo quindi ricavare dal coordinamento fra le due disposizioni e dalla funzione assegnata all’istituto della rescissione le coordinate per ricostruire il significato della suddetta formula; in relazione alla quale nel contesto della disposizione, quindi, gli indici rappresentati dall’avere eletto domicilio, dall’essere stato sottoposto a misura cautelare, dall’avere nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare, ma non a mani proprie, alla effettiva conoscenza del processo; trattandosi, non di presunzioni in senso stretto, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l’imputato abbia effettivamente conosciuto l’atto regolarmente notificatogli anche non a mani proprie (così, in parte motiva, Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, NOME, Rv. 279420).
Conseguendone che tanto la pregressa elezione di domicilio quanto la intervenuta nomina di un difensore di fiducia costituiscono indici della conoscenza o conoscibilità della pendenza del procedimento, dovendo peraltro tali elementi essere letti alla luce delle concrete circostanze di fatto
In particolare, quanto alla rilevanza dell’elezione di domicilio, questa Corte ha ritenuto che l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell’atto introduttivo del giudizio in detto luogo ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l’atto (Sez. 6, Sentenza n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680).
Mentre, quanto alla rilevanza della nomina del difensore, nella casistica esaminata da questa Corte, si è ritenuto – tra gli altri casi – c l’effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza non può essere desunta dalla nomina, nelle fasi iniziali del procedimento (nella specie, nell’immediatezza dell’arresto), di un difensore di fiducia con
elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito l’immediata espulsione del condannato dal territorio dello Stato, in assenza di elementi di fatto che consentano di ritenere effettivamente instaurato e stabilizzato il rapporto professionale (Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Ndreca, Rv. 281637); ovvero che la prova della conoscenza del procedimento non può essere desunta dalla nomina, in fase di indagini preliminari, di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, ove questi si sia successivamente cancellato dall’albo e non vi sia prova che tale circostanza sia stata comunicata all’interessato o che questi ne sia venuto comunque a conoscenza (Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, COGNOME, Rv. 281256).
Di contro, vanno peraltro richiamati gli arresti che hanno invece ritenuto la nomina del difensore di fiducia come indice di conoscenza del procedimento, salva l’allegazione di specifiche circostanze di fatto e di segno contrario da parte del condannato.
In particolare, è stato rilevato che la partecipazione del difensore di fiducia dorniciliatario, nominato in fase di indagini preliminari, all’udienza preliminare senza che siano sollevati rilievi sul rapporto fiduciario consente di ritenere lo stesso realmente instaurato, sicché deve ritenersi effettiva l conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza (Sez. 2, n. 6057 del 13/01/2022, Aguasvivas, Rv. 282813).
Mentre, in riferimento a fattispecie concreta che appare pienamente sovrapponibile alla presente, è stato altresì rilevato che la nomina di un difensore di fiducia, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione, da parte de condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019, già prima citata); avendo altresì questa Corte pure enunciato il principio in base al quale sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso per rescissione, in tutti i casi in cui l’imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell’esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, desumibile dalla elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia, ovvero dall’applicazione di una misura precautelare o cautelare, ovvero dal ricevimento personale della notifica dell’avviso di udienza (Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, Xhami, Rv. 269554) e che, l’ignoranza incolpevole, rilevante anche ai sensi dell’art. 6 della CEDU – e in relazione
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ai principi dettati, tra le altre, da Corte EDU, 1°/03/2006, Sejdovic c. Italia – è esclusa in tutti i casi in cui l’imputato, attraverso singoli atti d progressione processuale quali l’elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l’arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell’esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305).
Ciò premesso non può ritenersi che nel caso di specie sia ravvisabile la situazione di incolpevole ignoranza della celebrazione del giudizio.
In particolare, la Corte ha evidenziato come l’imputato avesse congiuntamente – eletto domicilio presso il proprio luogo pro tempore di residenza effettiva e nominato un difensore di fiducia; elementi in presenza dei quali deve ritenersi che l’imputato medesimo, esercitando un minimo di diligenza, avrebbe potuto informarsi sull’andamento del giudizio, non versando in una condizione che gli impediva di compiere tale attività con relativa facilità e rendendosi invece, di fatto, irreperibile anche con il propri difensore; elemento, quello dell’assenza di contatti tra imputato e difensore di fiducia che – in presenza del previo consolidamento del rapporto professionale – non è di per sé valutabile quale indice di incolpevole ignoranza del procedimento bensì quale indice di una situazione equivalente alla rinuncia a comparire e a proporre impugnazione (così la citata Cass.13263/2022, in parte motiva).
Situazione di fatto in presenza della quale, sulla base dei principi sopra evocati, non può quindi attribuirsi rilevanza al fine di dedurre una situazione di incolpevole ignoranza alla successiva rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia.
Considerazioni dalle quali deve dedursi che non sussistano quindi i presupposti richiesti dall’art.629bis cod.proc.pen., nel testo applicabile ratione temporis, per dare luogo alla rescissione del giudicato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente