Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5554 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5554 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
parti;
dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 8.7.2025 la Corte di Appello di Brescia ha confermato 1~4A la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di ISTMO nei confronti di NOME per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis d. Igs. 23 maggio 2008 n. 92.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, che ha articolato un motivo unico di ricorso, lamentando inosservanza o erronea applicazione dell’art. 186, comma 2-bis, cod. pen. e vizio di motivazione in punto di sussistenza dell’aggravante ritenuta.
Il motivo proposto è inammissibile per manifesta infondatezza della doglianza.
Come ricordato nella sentenza impugnata, in base a consolidato orientamento di questa Corte, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’aggravante in parola sussiste ove si verifichi un qualunque avvenimento che turbi la regolarità della circolazione e metta in pericolo gli altri utenti della strada . Ebbene, facendo buon governo dei principi stabiliti in questa sede, la Corte di merito ha validamente ritenuto la ricorrenza dell’aggravante in parola, ponendo in evidenza che l’imputato, in stato di ebbrezza, perso il controllo del veicolo, era fuoriuscito dalla sede stradale, danneggiando un cartello stradale e finendo la sua corsa contro un argine in cemento, delimitante una proprietà privata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
t
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 21.1.2026