Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7412 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7412 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d Appello di Firenze emessa il 9 febbraio 2023, con la quale è stata parzialmente riformata sentenza di pronunciata dal Tribunale di Firenze in ordine ai reati di cui agli artt. 186, c b), 2-bis , 187 comma 1 e 1 bis e D.Igs. 285/92 e succ. mod. commesso il 30 maggio 2018. (tasso alcolemico 1,28 g/l). In particolare i giudici del gravame avevano confermato la condan in ordine al reato ma avevano ridotto la pena applicando la diminuente per il rito abbrev nella misura corretta ( la metà anziché un terzo, trattandosi di reati contravvenzionali).
2.L’esponente lamenta vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione mancata esclusione dell’aggravante relativa all’aver provocato un incidente stradale. proposito, ha dedotto che non era stata affatto accertata la sua responsabilità esclusi concorrente in relazione all’incedente stradale occorso, e che, pertanto, l’aggravante era s ritenuta configurabile soltanto in relazione all’accertato stato di ebbrezza alcolica, lad norma incriminatrice espressamente stabilisce che l’incidente debba essere ” provocato” da conducente in stato di alterazione. Era del tutto apodittica, indimostrata e comunque care l’argomentazione per cui la corresponsabilità si basava sul fatto che la presenza della sosta non poteva non aver rallentato i tempi di reazione così contribuendo al verificarsi del sin posto che, come emergeva dalla documentazione in atti ed allegata in ossequio al principio d autosufficienza del ricorso, il motociclo condotto dal ricorrente era stato investito dal Land Rover che non si era arrestato al segnale di stop con responsabilità esclusiva nel sini occorso.
3. Il difensore ha depositato memoria con la quale ha insistil:o per l’annullamento ricorso.
CONSIDERATO [N DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
3. La sentenza impugnata, in considerazione del conclamato stato di palese alterazione dell’imputato, che versava non solo in stato di ebbrezza alcolica, ma aveva anche assunt sostanze stupefacenti (benzodiazepine e cocaina) ha rilevato che, sebbene la preponderante responsabilità nella causazione del sinistro fosse attribuibile al conducente che av attraversato l’incrocio non rispettando la regola della precedenza, il conclamato sta alterazione dell’imputato ne aveva rallentato i tempi di reazione e gli aveva certamente imped di approntare le necessarie manovre di emergenza con conseguente, seppur ridotta, responsabilità nella verificazione dell’evento così come concretamente manifestatosi.
3.Questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato, in tema di giuida in stato di ebbr che, ai fini della configurabilità dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, pr
dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumenta tra lo stato di ebbrezza e l’incidente, dovendosi escludere l’aggravante se l’ incidente strad per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e privo di ogni connessione con lo stato alterazione alcolica ( Sez. 4 n. 14267 del 13/12/2018, COGNOME, Rv. 275575 – 0 Sez. 4 – n. 17183 del 11/01/2019, COGNOME, Rv. 275712 0 Sez. 4 – , n. 40269 del 23/05/2019, COGNOME, Rv. 277520 – 01).
Va inoltre rammentato che in materia di circolazione stradale, approssimandosi ad incroci anche l’utente favorito (qual era l’imputato) ha il dovere di tenere velocità particola moderata e, comunque, di mettersi in grado di affrontare qualunque evenienza, compresa quella che non gli venga accordata la dovuta precedenza. III principio dell’afFidamento, nello speci campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purc rientri nel limite della prevedibilità ( ex multis, Sez. 4, n. 7664 de/ 06/12/2017 , Bonfrisco Rv. 272223 – 01; Sez. 4 n. 4923 del 20/10/2022, COGNOME, Rv. 284093 – 01 ). Nel caso di specie non si può ritenere imprevedibile il mancato rispetto del dovere di preceden nell’attraversamento di un incrocio, imponendosi anche per il conducente favorito l’obbligo, questo caso certamente non rispettato, di tenere una condotta di guida attenta e vigile.
Le argomentazioni dei giudici di merito sono coerenti con i principi esposti, non present vizi di illogicità e resistono alle prospettate censure.
Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 23 gennaio 2024 Il Consigliee estensore
Il Presidente