Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28349 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28349 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
TERZA SEZIONE PENALE
COGNOME NOME
Sent. n. sez. 879/2025
CC – 03/06/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, dr. NOME COGNOME che
RITENUTO IN FATTO
Con la successiva decisione, le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che Ł abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice rigetta, per insussistenza delle condizioni di vulnerabilità della vittima o di non rinviabilità
Hanno quindi evidenziato, in sede di esame della disposizioni di interesse, con particolare riguardo all’art. 392 comma 1 bis cod. proc. pen., che la formula lessicale usata preclude al giudice la concreta verifica dell’indifferibilità dell’atto ovvero della non rinviabilità della assunzione della prova come anche ogni verifica sulla effettiva esistenza del carattere di vulnerabilità della persona da ascoltare, ove rientri tra le tipologie contemplate in relazione ai reati espressamente citati.
davvero difficile immaginare che quella prova dichiarativa possa risultare manifestamente superflua o irrilevante».
Ciò non significa, comunque, secondo le Sezioni Unite, che sia escluso che il giudice, qualora ritenga l’esame testimoniale inutile, perchØ la prova dei fatti oggetto della deposizione sia stata raggiunta aliunde o l’esame sia “non praticabile” per le particolari condizioni personali in cui si trova il dichiarante, possa determinarsi, con argomentazioni puntuali e specifiche, per il rigetto della richiesta.
A conferma che, come sopra già evidenziato, gli spazi residuali di valutazione discrezionale lasciati al giudice in punto di inutilità o impraticabilitàdel richiesto esame sono di strettissima interpretazione, e comunque funzionalmente orientati nel senso di evitare forme di vittimizzazione secondaria delle persone offese.
Per cui sembra a questa Corte che, inevitabilmente, il giudizio del giudice, pur astrattamente ammissibile, di inutilità, e dunque di rinviabilità,dell’esame della ritenuta vittima “vulnerabile”, secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite, e sopra riportato, non può che presupporre l’autosufficienza, ai fini della dimostrazione dei fatti di reato ipotizzati e di cui all’art. 392 comma 1 bis cod. proc. pen. , di altre fonti di prova, senza necessità, quindi, quantomeno in via prognostica al momento della decisione sulla richiesta di incidente probatorio, di una integrazione o supporto con altre dichiarazioni, successive e dibattimentali, della persona offesa.
A corroborare la presente esegesi, si Ł altresì evidenziata la compatibilità tra l’opzione interpretativa privilegiata e i parametri costituzionali, esaminando le numerose pronunce con le quali il Giudice delle leggi ha chiarito che la parificazione tra la categoria dei minorenni e quella delle persone offese di uno dei reati elencati nella norma in questione, entrambe riguardanti soggetti fragili, Ł compatibile con la sfera di discrezionalità riservata al legislatore nella conformazione degli istituti processuali in materia penale e risponde all’esigenza di consentire ai soggetti stessi «di uscire al piø presto dal circuito processuale per aiutarlo a liberarsi piø rapidamente dalle conseguenze psicologiche dell’esperienza vissuta» (Corte cost., sent. n. 14 del 2021; n. 63 del 2005; Corte cost., ord. n. 108 del 2003; sent. n. 529 del 2002).
Ed Ł indubbio che il ricorso all’istituto dell’incidente probatorio, con la cristallizzazione della prova proveniente da soggetti legislativamente ritenuti vulnerabili e meritevoli, con presunzione legale, di un accesso immediato ad una acquisizione in contraddittorio anticipato delle loro dichiarazioni, garantisce, tendenzialmente, tali effetti.
Quanto sopra sinteticamente precisato circa il percorso esegetico sviluppato dalle Sezioni Unite porta a ritenere fondato il ricorso proposto. Invero, l’affermazione del giudice per cui il richiesto esame sarebbe superfluo o irrilevante, e in ultima analisi, in sostanza, rinviabile, atteso che la persona offesa Ł stata esaminata due volte, dalla polizia giudiziaria, e in un quadro indiziario connotato da fotografie, sequestri e sit rese da soggetti interessati, non si pone nella unica, astratta e ristretta prospettiva, ammessa da questa Corte, entro cui il giudice può ancora valutare discrezionalmente l’inutilità (e quindi rinviabilità) del richiesto esame e, pertanto, respingere la domanda di incidente probatorio. Atteso che con tale rappresentazione del quadro indiziario, come riportata in ordinanza, non si esclude in alcun modo, come invece necessario, in via prognostica, per quanto sopra riportato, che possa in futuro reputarsi del tutto superfluo l’esame dibattimentale della persona offesa in ragione di un quadro indiziario ovvero probatorio ormai autosufficiente e autonomo.
Analogamente deve dirsi con riferimento al rilievo, pure riportato in ordinanza, secondo il quale non vi sarebbero situazioni di infermità o di altro grave impedimento o situazioni di
esposizione della ritenuta vittima a minacce, violenze o profferte, tese a farle rendere false dichiarazioni, così da incidere sulla presunzione di non rinviabilità dell’esame richiesto, non essendo questi i profili che, alla luce della sintesi formulata, possono escludere la presunzione di vulnerabilità e non rinviabilità citate.
Anche perchØ, come pure sottolineato dalle Sezioni Unite,la presunzione di vulnerabilità e non rinviabilità risponde innanzitutto ad esigenze proprie della persona offesa, nel senso che mirano ad evitare ogni forma di sua vittimizzazione secondaria, dovendosi tutelarne la sfera personale e nel contempo poi garantire la genuinità e quindi l’affidabilità del relativo apporto conoscitivo.
L’unico giudizio, che in un ristretto spazio discrezionale, residua al giudice per superare la presunzione di non rinviabilità dell’esame, Ł piuttosto, sul piano della considerazione soggettiva della vittima, non quello teste’ citato sulla assenza di minacce o profferte fraudolente,quanto, essenzialmente, quello di una concreta impraticabilità dello stesso esame siccome correlata a condizioni personali della ritenuta vittima che, nel rispetto ancora una volta, del valore qui ritenuto essenziale e preponderante della sua persona e della esigenza di fuoriuscire definitivamente e rapidamente dal percorso giurisdizionale, ne impediscono tuttavia in concreto, il materiale quanto utile ed efficace e definitivo espletamento.
E in proposito, giova altresì ricordare come la Corte abbia anche avuto cura di precisare che tale impostazione rispetta gli interessi di controparte, siccome sussiste una assenzadi contrasto tra la disciplina riservata alla forma “speciale” o “atipica” dell’incidente probatorio e le garanzie difensive riconosciute dagli artt. 24 e 111 Cost. (Corte cost., sent. n. 14 del 2021; n. 92 del 2018; n. 262 del 1998) ed inoltre sussiste una piena conciliabilità tra le scelte operate dal legislatore e il principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, sul presupposto che alle disposizioni codicistiche che comportano, in via eccezionale, limitate e accettabili deroghe al principio dell’immediatezza sono connesse altre misure tese ad assicurare che il giudice chiamato a decidere abbia una piena conoscenza del materiale probatorio in precedenza acquisito (Corte cost., sent. n. 132 del 2019).
E’ dunque fondato il ricorso, ricorrendo, da una parte, la insuperata presunzione di legge ex art. 392 comma 1 bis citato, in ordine ai due profili prima indicati, riguardanti la vulnerabilità della vittima e/o lanon rinviabilità della prova in relazione alla richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell’elenco di cui all’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., e, dall’altra, il conseguente carattere abnorme del provvedimento impugnato per carenza di potere in concreto. Pertanto la ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di Sondrio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Sondrio per l’ulteriore corso.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 03/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME NOME