Incidente Probatorio e Appello: la Cassazione fissa i paletti
L’incidente probatorio rappresenta uno strumento fondamentale nel processo penale, consentendo di anticipare la formazione della prova alla fase delle indagini preliminari. Tuttavia, cosa accade se il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) rigetta tale richiesta? È possibile impugnare questa decisione? Con la recente ordinanza n. 24444 del 2024, la Corte di Cassazione ha fornito una risposta netta, dichiarando inammissibile un ricorso e chiarendo i confini dell’appellabilità di tali provvedimenti.
Il Caso: Ricorso contro il Diniego di Incidente Probatorio
Il caso trae origine dalla decisione di un cittadino di presentare ricorso in Cassazione avverso un’ordinanza del GIP del Tribunale di Caltanissetta. Il GIP aveva dichiarato inammissibile la richiesta di procedere con un incidente probatorio, un atto cruciale per cristallizzare elementi di prova prima del dibattimento. Ritenendo leso il proprio diritto, l’interessato si è rivolto alla Suprema Corte per ottenere l’annullamento di tale provvedimento.
La Decisione della Cassazione: l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su principi cardine della procedura penale, che limitano la possibilità di contestare i provvedimenti giudiziari ai soli casi espressamente previsti dalla legge.
Il Principio di Tassatività dei Mezzi di Impugnazione
Il fulcro della decisione risiede nel principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Questo principio stabilisce che non si può presentare appello o ricorso contro un provvedimento se la legge non lo consente esplicitamente. Nel caso di specie, l’ordinanza con cui il GIP decide su una richiesta di incidente probatorio è considerata inoppugnabile. La scelta del legislatore è quella di non consentire un’autonoma contestazione di questo tipo di decisione per non rallentare la fase delle indagini.
L’Esclusione della Qualifica di “Atto Abnorme”
Il ricorrente, probabilmente, sperava di far qualificare l’ordinanza del GIP come “atto abnorme”. Un atto è considerato abnorme quando è talmente anomalo da collocarsi al di fuori del sistema processuale o da causare una stasi ingiustificata del procedimento. La Cassazione ha escluso questa possibilità. Anche se l’ordinanza del GIP fosse illegittima, essa non determina una paralisi del procedimento né esula dalle logiche del sistema, in quanto la decisione sulla fondatezza di una richiesta rientra nel potere discrezionale del giudice.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nelle sue motivazioni, la Corte ha sottolineato che il provvedimento del GIP non impedisce al procedimento penale di proseguire il suo corso naturale. La decisione, pur potendo incidere sulla strategia difensiva, non crea una situazione irrimediabile che giustifichi un’impugnazione immediata. Citando una precedente sentenza (n. 49030/2017), i giudici hanno ribadito che la discrezionalità del giudice sulla fondatezza dell’istanza è un elemento intrinseco al sistema. Di conseguenza, l’inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di rito, con una trattazione camerale non partecipata, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Costi
La pronuncia ha importanti implicazioni pratiche. Chi si vede rigettare una richiesta di incidente probatorio non può ricorrere immediatamente, ma dovrà attendere le fasi successive del procedimento per far valere le proprie ragioni. Inoltre, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche severe. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione volta a disincentivare ricorsi palesemente infondati.
È possibile fare ricorso contro un’ordinanza del GIP che dichiara inammissibile una richiesta di incidente probatorio?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale provvedimento è inoppugnabile in base al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, secondo cui un atto è contestabile solo se la legge lo prevede espressamente.
Quando un provvedimento del giudice può essere considerato un ‘atto abnorme’?
Un atto è considerato ‘abnorme’ solo se provoca una stasi del procedimento o si pone completamente al di fuori del sistema processuale, condizioni che la Corte ha ritenuto non sussistenti nel caso di un rigetto di richiesta di incidente probatorio.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24444 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24444 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/01/2024 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA
Vato
udita la la relazione svoà /daltonsigliere NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile avendo ad oggetto l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Caltanissetta del 17 gennaio 2024 con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità della richiesta di incidente probatorio, trattandosi di provvedimento inoppugnabile per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, né potendosi qualificare come atto abnorme anche se illegittimo, trattandosi di provvedimento che non determina la stasi del procedimento, nè si pone fuori dal sistema processuale, il quale rimette al potere discrezionale del giudice la decisione sulla fondatezza della istanza (ex multis, Sez. 5, n. 49030 del 17/07/2017, Rv. 271776);
ritenuto che si tratta di un caso di inammissibilità che va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
ritenuto che alla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
‘ere estensore
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Il Presidente
Così deciso il giorno il 7 giugno 2024