Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24603 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24603 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SIENA nei confronti di:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SIENA il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a ORTONA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a POTENZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a POGGIBONSI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/02/2024 del GIP TRIBUNALE di SIENA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto Proc Gen. NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammssibile il ricorso e degli AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME e dell’AVV_NOTAIO per COGNOME NOME che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Il GIP del Tribunale di Siena con il provvedimento impugnato rigettava la richiesta di incidente probatorio avanzata dal locale Pubblico ministero in data 19 febbraio 2024 motivata dal richiedente con la necessità dello svolgimento di una perizia collegiale, con uno specialista medico legale ed uno specialista di medicina interna in relazione alle cause del decesso di COGNOME NOME nell’ambito del procedimento penale NUMERO_DOCUMENTO a carico di COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME NOME, NOME NOME e NOME NOME.
Il GIP riteneva che la perizia collegiale sarebbe espletata su documentazione e, quindi, diversamente da quanto opinato dal PM richiedente, non richiederebbe particolari esami o accertamenti e non determinerebbe una sospensione superiore a 60 giorni. Gli atti, dunque, venivano restituiti al GUP.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena. Deducendo quali motivi, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. che il GIP abbia esercitato u potere pur legittimo ma al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste dall’o dinamento processuale, al di là di ogni ragionevole limite, la motivazione assente del provvedimento impugnato o comunque solo apparente e la mancanza di altro rimedio idoneo al rimuovere il provvedimento giudiziale, frutto di sviamento di potere è fonte di pregiudizio altrimenti insanabile per le parti.
Chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato ritenendolo abnorme.
Le parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata nel senso di ritenere che in tema di incidente probatorio, tutti i provvedimenti che intervengono nella fase di ammissione sono inoppugnabili, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (cfr. Sez. 1, n. 37212 del 28/04/2014, Liuzzi, Rv. 260590, in una fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso avente ad oggetto la ritualità dell’ordinanza con cui il Gip aveva ammesso l’incidente probatorio); ed è consolidato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari accoglie o rigetta la richiesta di incidente probatorio delle parti (Sez
1, n. 2683 del 12/06/1991, Licata, Rv. 187678); per il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione è da considerare inoppugnabile il provvedimento con cui il Gip accoglie, rigetta o dichiara inammissibile la richiesta del c.d. incident probatorio (Sez. 6, n. 3484 del 28/10/1991, dep. 1992, Parigi, Rv. 189051).
Tale principio è stato ribadito da Sez. 5 n. 49030 del 2017, Palmeri, Rv. 271776-01, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari accoglie, rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di incidente probatorio.
Deve, inoltre, escludersi che si tratti di decisione abnorme, trattandosi di un provvedimento che non si pone al di fuori dal sistema processuale e che rimette al potere discrezionale del giudice la decisione sulla fondatezza della istanza, né determina la stasi del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14/05/2024