Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30571 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30571 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
SESTA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto dal
nel procedimento a carico di:
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
– Relatore –
Sent. n. sez. 768/2025
CC – 15/05/2025
-l’esercizio di un potere (pure legittimo) al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste dall’ordinamento processuale, al di là di ogni ragionevole limite e quindi l’abnormità per carenza di potere in concreto;
-la mancanza di altro rimedio idoneo a rimuovere il provvedimento giudiziale frutto di sviamento di potere e fonte di pregiudizio (altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti).
Il giudice avrebbe travalicato i limiti che l’ordinamento pone ai fini della valutazione di ammissibilità e fondatezza della richiesta di incidente probatorio e avrebbe fondato il proprio giudizio negativo su una valutazione di inopportunità della anticipazione del mezzo probatorio richiesto che nulla hanno a che vedere con la disciplina attuativa dell’obbligo assunto dallo Stato, in sede internazionale, di evitare la vittimizzazione secondaria della persona offesa.
La recente pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U -, n. 10869 del 12/12/2024 -dep. 18/03/2025-, P., Rv. 287607 – 01) esclude qualsiasi potere discrezionale da parte del Giudice in ordine alla sussistenza delle ragioni che giustificano l’anticipazione della prova. La disposizione di cui all’art. 392, comma 1bis cod. proc. pen., accanto alla presunzione di vulnerabilità del testimone, configura la presunzione di non indifferibilità della prova in alcun modo sindacabile per le ragioni anzidette dall’organo giudicante adito con la richiesta di incidente probatorio atipico. Ne deriva che deve ritenersi viziato da abnormità, per carenza di potere in concreto, il provvedimento di rigetto motivato con riferimento alla rinviabilità della prova trattandosi di presupposto che si presume ex lege .
¨ proprio l’incidente probatorio che, nella prospettiva sovranazionale e ordinamentale, preserva il rischio della vittimizzazione secondaria processuale e non certo la dilazione nel tempo della testimonianza della vittima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile, non ravvisandosi alcuna abnormità nel provvedimento impugnato.
2.La sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata ha stabilito che «E’ abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetta, per insussistenza delle condizioni di vulnerabilità della vittima o di non rinviabilità della prova, la richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell’elenco di cui all’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., trattandosi di presupposti la cui esistenza Ł presunta per legge».
La citata disposizione ha voluto escludere che il giudice, chiamato a decidere su una siffatta richiesta di incidente probatorio, sia tenuto ad effettuare verifiche in ordine alla indifferibilità della prova ovvero alla non rinviabilità della sua assunzione. Si tratta di un presupposto di ammissione dell’incidente probatorio che deve considerarsi oggetto di una presunzione iuris et de iure , sicchØ, in presenza della acclarata appartenenza del teste da ascoltare ad una di quelle “categorie protette”, l’accertamento in concreto della esistenza del requisito della non rinviabilità deve considerarsi escluso per legge, non rientrando nello spettro del sindacato discrezionale spettante, in tali ipotesi, al giudice. NØ conduce a differenti conclusioni il tenore della disposizione dell’art. 393, comma l, cod. proc. pen., nella parte in cui prescrive, in generale, quale dev’essere il contenuto della richiesta di incidente probatorio. Se risponde ad un’esigenza di coerenza sistematica l’avere prescritto che l’istanza debba indicare «la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l’oggetto e le
ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale» (lett. a ), nonchØ «le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova» (lett. b ), va considerato, invece, frutto di un difetto di coordinamento legislativo l’aver lasciato, nel tempo, immutato il dettato originario della lett. c ) (secondo cui nella istanza vanno pure precisate «le circostanze che, a norma dell’art. 392, cod. proc. pen., rendono la prova non rinviabile al dibattimento»), trattandosi all’evidenza di una prescrizione di cui – per le ragioni sopra tratteggiate – non Ł necessaria l’osservanza se la richiesta sia stata presentata ai sensi del comma 1bis , primo periodo, dell’art. 392 cod. proc. pen.
resti, in ogni caso, ferma l’applicabilità della regola generale dettata, in materia di prova penale, dall’art. 190, comma 1, cod. proc. pen., per cui il giudice Ł sempre tenuto ad escludere, tra quelle richieste, «le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue irrilevanti».
3.Nulla esclude, tuttavia, che, in applicazione di tali disposizioni, il giudice possa giungere a rigettare una richiesta di incidente probatorio, laddove l’esametestimoniale dovesse risultare in concreto del tutto inutile, perchØ, ad esempio, la prova dei fatti oggetto della deposizione sia stata raggiunta aliunde ; in tali casi, però, il giudice che intende dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta sarà tenuto a dare conto delle specifiche ragioni della sua decisione, assolvendo ad un onere di motivazione puntuale e specifica, per evitare il rischio che le sue determinazioni possano tradursi in una sostanziale elusione delle indicate presunzioni di legge.
3.1.Nel caso in esame, il RAGIONE_SOCIALE si Ł puntualmente conformato a tale principio, evidenziando che:
la primaria fronte di prova dei fatti era da ravvisarsi nelle plurime dichiarazioni della moglie dell’indagato rese anche in relazione agli episodi asseritamente commessi dal coniuge ai danni dei figli minori;
il Tribunale civile era già stato adito, con conseguente inevitabile rischio di «una ridondanza di una pregiudizievole triangolazione a carico dei figli minorenni».
Rileva, inoltre, il Collegio che, dall’ordinanza del giudice civile (chiamato a pronunciarsi sulle condizioni psicofisiche dei minori e sulle effettive capacità genitoriali delle parti, nonchØ, di conseguenza, a verificare il regime di affidamento, di collocazione e di relazioni genitoriali maggiormente confacente alle prospettive di serena ed equilibrata crescita dei minorenni) allegata dalla difesa, emerge pacificamente che i figli della coppia sono già stati sentiti anche dai Servizi Sociali.
Appare, quindi congrua e logica la motivazione dell’ordinanza impugnata, là dove evidenzia che l’audizione dei figli dell’imputato in questa delicatissima fase sarebbe pregiudizievole per la loro serenità psico fisica.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 15/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME