Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 102 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 102 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Barletta il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bari del 30/6/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza resa in data 30.6.2025, il G.i.p. del Tribunale di Bari ha provveduto su una istanza, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, di procedere con incidente probatorio ad accertamenti tecnici per i quali il pubblico ministero aveva fatto notificare alle parti avviso ex art. 360 cod. proc. pen.
Il G.i.p. ha rigettato l’istanza, ritenendo che non emergessero circostanze concrete tali da comprovare l’indifferibilità della prova.
Con ordinanza resa in data 1.7.2025, il G.i.p. del Tribunale di Bari ha poi dichiarato inammissibile una seconda istanza di incidente probatorio per procedere all’espletamento di una perizia, presentata da NOME COGNOME a seguito della notifica di un avviso di accertamento tecnico irripetibile del pubblico ministero sulla estrazione e tipizzazione di tracce biologiche, da comparare successivamente con i profili biologici della vittima e degli indagati.
L’ordinanza ha dato atto che la difesa ha fondato l’istanza sulla esiguità del materiale biologico, che non consentirebbe una ripetizione dell’esame, e ha però reputato non provata la presunta esiguità in base al mero richiamo del numero dei reperti indicati nell’avviso di accertamento tecnico, osservando che i profili genetici estratti dai reperti e riversati in supporti documentali consentono operazioni di confronto ripetibili senza rischio di dispersione.
Avverso i predetti provvedimenti, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, articolandolo in un unico motivo, con il quale deduce l’abnormità delle ordinanze del G.i.p., caratterizzate da radicale deviazione del provvedimento dal suo modello legale.
Il ricorso richiama le Sezioni Unite n. 10869 del 2025, secondo cui l’abnormità Ł qualificabile come strutturale laddove il provvedimento del giudice si ponga al di fuori del
sistema processuale, in quanto espressione dell’esercizio di un potere non attribuito dall’ordinamento ovvero di un potere esercitato al di fuori dei casi consentiti.
La prima ordinanza ha rigettato l’istanza difensiva, facendo riferimento alla possibilità di nominare consulenti tecnici in sede di accertamento ex art. 360 cod. proc. pen. e così violando il diritto alla formazione della prova dinanzi al giudice.
La seconda ordinanza ha richiamato la natura ripetibile dell’accertamento, così contrastando la decisione del pubblico ministero di procedere ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen., che presuppone la irripetibilità dell’accertamento.
Peraltro, il diritto di difesa – evidenzia il ricorrente – riguarda anche l’estrazione dei profili biologici dai reperti, sicchØ non rileva l’argomento usato dal giudice secondo cui i profili vengono riversati su supporti documentali sempre utilizzabili in seguito.
Con requisitoria scritta del 31.10.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, non ravvisando i profili di abnormità denunciati dal ricorrente, in quanto l’atto impugnato non Ł estraneo al sistema processuale ed Ł pienamente conforme al modello generale di decisione che il giudice per le indagini preliminari può adottare nell’esercizio del suo potere discrezionale di valutazione dell’utilità della prova. Nessuna stasi del procedimento Ł ravvisabile, dal momento che Ł già stato disposto dal Pubblico Ministero un accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p. avente ad oggetto l’estrazione e la tipizzazione delle tracce biologiche dai reperti e la successiva comparazione con i profili biologici della vittima e degli indagati, utilizzabile in dibattimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato.
Costituisce costante affermazione della giurisprudenza di legittimità quella secondo cui Ł inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari accoglie, rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di incidente probatorio (Sez. 5, n. 49030 del 17/7/2017, Palmeri, Rv. 271776 – 01).
In tema di incidente probatorio, infatti, tutti i provvedimenti che intervengono nella fase di ammissione sono da considerarsi inoppugnabili, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (Sez. 1, n. 37212 del 28/4/2014, COGNOME, Rv. 260590 – 01; Sez. 4, n. 42520 del 7/10/2009, COGNOME, Rv. 245780 – 01).
In particolare, l’ordinanza con la quale viene rigettata la richiesta di incidente probatorio Ł estrinsecazione di un potere discrezionale del giudice ed ha natura strumentale per assicurare il piø corretto e spedito iter processuale: non avendo natura decisoria, essa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione, rimanendo peraltro il diritto di difesa preservato dalla riproponibilità della richiesta dinanzi al giudice del dibattimento (Sez. 3, n. 1454 del 20/4/1999, Inchingolo, Rv. 213988 – 01).
Il ricorso, invece, sostiene il carattere abnorme dell’ordinanza impugnata – e, dunque, la sua ricorribilità per cassazione – mediante il richiamo ai principi recentemente espressi dalle Sezioni unite di questa Corte con riferimento alla richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell’elenco di cui all’art. 392, comma 1bis , primo periodo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.l, Rv. 287607 – 01).
Si tratta, tuttavia, di principi che non possono essere automaticamente trasposti alla situazione che costituisce oggetto del presente ricorso, perchØ attinenti ad una ipotesi peculiare di incidente probatorio i cui meccanismi di operatività sono differenti.
L’assunzione con incidente probatorio della testimonianza della persona offesa di determinati reati Ł stata disciplinata da alcune novelle legislative che hanno riconosciuto la
possibilità di procedervi indipendentemente dalla esistenza di una obiettiva situazione di indifferibilità dell’assunzione della prova, di guisa che ne Ł derivato il riconoscimento di uno speciale ‘statuto’ per la testimonianza delle persone ‘vulnerabili’ a cui il legislatore ha inteso riservare peculiari meccanismi processuali di ascolto.
In particolare, l’art. 392, comma 1bis , cod. proc. pen., prevedendo che in questi casi l’incidente probatorio sia ammesso ‘anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1’, ha voluto escludere che il giudice chiamato a decidere sia tenuto ad effettuare verifiche in ordine alla indifferibilità della prova ovvero alla non rinviabilità della sua assunzione.
Come hanno chiarito le Sezioni unite, «si tratta di un presupposto di ammissione dell’incidente probatorio che deve considerarsi oggetto di una presunzione iuris et de iure , sicchØ, in presenza della acclarata appartenenza del teste da ascoltare ad una di quelle ‘categorie protette’, l’accertamento in concreto della esistenza del requisito della non rinviabilità deve considerarsi escluso per legge, non rientrando nello spettro del sindacato discrezionale spettante, in tali ipotesi, al giudice».
Quest’ultimo Ł, in particolare, l’aspetto che non consente di sovrapporre il caso in cui si chieda di procedere a perizia con incidente probatorio al caso in cui la richiesta abbia invece ad oggetto l’assunzione della testimonianza di persona ‘vulnerabile’.
Infatti, il giudice a cui sia presentata la richiesta di perizia deve pur sempre valutare, ai sensi dell’art. 392, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., se la prova da assumere riguardi una persona, una cosa o un luogo il cui stato Ł soggetto a modificazione non evitabile, laddove invece l’art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen. esclude l’esercizio di un potere discrezionale del giudice (o comunque lo limita al sindacato dei soli ulteriori requisiti di ammissibilità o fondatezza dell’istanza) circa la sussistenza della condizione di vulnerabilità della persona offesa da esaminare, che svincola l’ipotesi dall’ordinario presupposto della non rinviabilità della prova al dibattimento.
Di conseguenza, non residua spazio per ritenere che l’ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Bari ha provveduto sulla richiesta di perizia con incidente probatorio sia da considerarsi abnorme e, dunque, ricorribile per cassazione.
La pronuncia delle Sezioni unite che Ł stata richiamata dal ricorso ha ritenuto viziato da abnormità c.d. ‘strutturale’ il provvedimento di rigetto della richiesta presentata ex art. 392, comma 1bis , cod. proc. pen. che era stato fondato su valutazioni attinenti alla vulnerabilità della persona offesa ovvero alla non rinviabilità dell’assunzione della prova, in quanto manifestazione dell’esercizio di un potere caratterizzato da una radicale deviazione dallo scopo del suo modello legale.
Lo stesso non potrebbe dirsi per le ordinanze qui impugnate, in cui sono state svolte considerazioni circa la non rinviabilità della prova, ovvero ciò che, secondo il disposto dell’art. 392, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., costituisce esattamente l’oggetto della valutazione demandata al giudice in caso di richiesta di procedere a perizia con incidente probatorio.
Dunque, i provvedimenti del G.i.p. del Tribunale di Bari sono manifestazione di un potere riconosciuto dall’ordinamento, che Ł stato esercitato in un caso consentito e in un contesto processuale previsto dalla legge.
Tanto basta per ritenere che tali provvedimenti, in mancanza di una espressa previsione di impugnabilità delle ordinanze che intervengono nella fase dell’ammissione di incidente probatorio, non siano ricorribili per cassazione.
Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.
Ne consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 3, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa per le ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 19/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME