Incidente Probatorio: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale riguardante l’incidente probatorio. Questa decisione chiarisce in modo definitivo i limiti all’impugnazione dei provvedimenti che decidono su tale richiesta, fornendo un’utile guida per gli operatori del diritto. Analizziamo insieme i dettagli del caso e le motivazioni alla base della pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla richiesta di un imputato, durante la fase delle indagini preliminari, di procedere con un incidente probatorio. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale competente ha però rigettato tale istanza. L’imputato, ritenendo la decisione del GIP illegittima per violazione di legge e carenza di motivazione, ha deciso di presentare ricorso direttamente alla Corte di Cassazione, chiedendo l’annullamento del provvedimento di rigetto.
La Decisione della Corte di Cassazione: Inammissibilità del Ricorso sull’Incidente Probatorio
La Suprema Corte, con la sentenza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato, che esclude la possibilità di impugnare, tramite ricorso per cassazione, le ordinanze che accolgono, rigettano o dichiarano inammissibile una richiesta di incidente probatorio.
La Corte non è entrata nel merito delle ragioni per cui l’istanza era stata respinta, ma si è fermata a un esame preliminare della sua ammissibilità, concludendo per la sua manifesta infondatezza procedurale.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nella natura del provvedimento che decide sull’incidente probatorio. Secondo la costante giurisprudenza, richiamata anche in questa sentenza (in particolare Cass. Sez. 5, n. 49030 del 17/07/2017), tali ordinanze non sono soggette a un autonomo mezzo di impugnazione.
La logica di questo principio è quella di garantire la rapidità e l’efficienza della fase delle indagini preliminari, evitando che essa venga rallentata da continui ricorsi su questioni procedurali. L’ordinamento prevede che eventuali vizi relativi all’ammissione o all’esclusione di una prova possano essere fatti valere in momenti successivi del procedimento, ma non attraverso un ricorso immediato contro la decisione del GIP sull’incidente probatorio.
Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile in quanto proposto avverso un provvedimento non impugnabile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali, come previsto dalla legge in caso di soccombenza. In secondo luogo, poiché la Corte ha ritenuto che non si potessero escludere profili di colpa nella proposizione di un ricorso palesemente inammissibile, ha condannato il ricorrente anche al pagamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sentenza ribadisce un importante paletto procedurale: non tutte le decisioni del giudice sono immediatamente appellabili. La scelta di presentare un ricorso contro un provvedimento non impugnabile non solo non porta al risultato sperato, ma espone anche a significative sanzioni economiche.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro un’ordinanza che rigetta una richiesta di incidente probatorio?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta (o accoglie) una richiesta di incidente probatorio è inammissibile. Tali provvedimenti non sono impugnabili.
Quali sono le conseguenze se si presenta un ricorso giudicato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se non si possono escludere profili di colpa, può essere condannato a versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie per un importo di tremila euro.
Perché il provvedimento sull’incidente probatorio non è impugnabile?
La non impugnabilità si basa sul principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e mira a garantire la celerità della fase delle indagini preliminari, evitando che venga interrotta da ricorsi su atti procedurali intermedi. Eventuali vizi potranno essere eccepiti in fasi successive del processo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3225 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3225 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in ROMANIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 23/10/2025 del GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, di rigetto della richiesta di incidente probatorio, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 23/10/2025, nell’ambito del procedimento a suo carico, deducendo vizio rilevante ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per violazione e falsa applicazione dell’art. 392 comma 1 cod. proc. pen. e per mancanza di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile (si veda Sez. 5, n. 49030 del 17/07/2017, Palmeri, Rv. 271776 – 01, a mente della quale: ‹‹¨ inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari accoglie, rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di incidente probatorio››).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non potendosi escludere profili di colpa – anche alla sanzione in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 07/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME