Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40381 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40381 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/11/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con ordinanza in d 25/10/2022 rigettava la richiesta di disporre con incidente probatorio una perizia contabile art. 392 comma 2 cod. proc. pen. al fine di determinare la posizione del richiedente COGNOME NOME in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 535 bis,648 ter, 648 ter.1 e 416 bis. pen. oggetto di indagini.
Il giudice per le indagini preliminari, premesso che la richiesta non era stata notifica pubblico ministero, che avrebbe potuto presentare eventuali controdeduzioni, rilevava soprattutto non potersi ritenere necessari oltre sessanta giorni per l’espletament dell’eventuale perizia (comunque definita “non rappresentare un accertamento indispensabile alla luce di quanto già in atti”), tanto più che ad un’istanza di dissequestro avanzata d difesa era già stata allegata una consulenza di parte, tale da costituire una adeguata base d partenza per eventuali accertamenti peritali.
Avverso l’ordinanza predetta ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’COGNOME deducendone l’abnormità sia strutturale che funzionale.
Sotto il primo profilo, deduceva trattarsi di provvedimento estraneo al sistema della legg processuale, atteso anche che la società RAGIONE_SOCIALE, oggetto della richiesta, costituiva il t principale dell’assunto accusatorio secondo cui la stessa si sarebbe prestata ad operare in favore di un clan camorristico della zona. L’impossibilità di ricorrere a rimedi intern procedura incidentale attivata con la richiesta, diversi dal ricorsD per abnormità, n prospettazione difensiva integrerebbe una forma di abnormità funzionale del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza.
Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risul avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, Jur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al (l fuori dei casi consentiti e RAGIONE_SOCIALE previste, al di là di ogni ragionevole limite.
L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quan il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi de processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999, Rv. 215094; Sez. 2 n. 2484 del 21/10/2014, Rv. 262275).
Le sezioni unite di questa Corte hanno poi rilevato che, alla luce del principio costituzion della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell’abnormità anche in og
fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenz logico-cronologica (Sez. Un., n. 5307 del 20/12/2007, Rv. 238240).
Il provvedimento impugnato, però, non presenta alcuno di tali vizi: non può riteners affetto da abnormità funzionale, in quanto il rigetto di una richiesta di disporre perizi incidente probatorio non è estraneo al sistema processuale penale, bensì espressamente previsto dall’art. 398 comma 1 cod. proc. pen., al pari della dichiarazione di inammissibil della richiesta. Analogamente, il secondo comma dell’art. 392 cod. proc. pen. subordina l’espletamento di perizia a mezzo di incidente probatorio alla possibilità che la stessa, disposta in dibattimento, possa determinare una sospensione superiore a sessanta giorni, ipotesi che il provvedimento impugnato ha motivatamente escluso.
Nemmeno può riconoscersi abnormità del provvedimento sotto il profilo funzionale, atteso che lo stesso non determina alcuna regressione del procedimento né stasi dello stesso, ben potendo eventualmente disporsi in dibattimento, ove occorra, l’invocata perizia contabile.
All’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 18 maggio 2023 Il Consigliere estensore COGNOME Il Presid