Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40689 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40689 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE DI UDINE nei confronti di:
GIP TRIBUNALE DI CATANZARO
con l’ordinanza del 08/03/2022 del GIP TRIBUNALE di UDINE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi la competenza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro;
letta la memoria depositata dal difensore, con la quale ha chiesto * dichiararsi la competenza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 22 marzo 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine ha sollevato conflitto negativo di competenza con il Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Catanzaro, per l’espletamento di un incidente probatorio diretto all’assunzione della testimonianza della persona offesa del delitto di cui agli artt. 609-bis e 609-ter cod.pen.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha delegato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine ad assumere la testimonianza della predetta persona offesa, residente nel circondario del Tribunale di Udine, insistendo nella delega anche dopo la richiesta di rivalutare la declinatoria di competenza, affermando di voler evitare alla testimone il disagio psichico derivante dal doversi recare in Calabria per rendere l’esame davanti al giudice procedente, vista la distanza dal suo luogo di residenza.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine ha sollevato il conflitto di competenza negativo, ritenendo che la deroga alla regola generale sulla competenza sia giustificata solo da ragioni di urgenza o di impossibilità, non dalla mera necessità di facilitare il compimento dell’atto, e sottolineando l’inesistenza di tali ragioni nel caso di specie. In particolare non sussiste alcuna urgenza, perché il fatto risale al 2020 e l’imputato è irreperibile, per cui la persona da esaminare non versa in situazioni di vulnerabilità proprie o per possibili pressioni che possa subire, e non sussiste alcuna impossibilità al trasferimento della stessa, stanti i mezzi pubblici di trasporto dsponibili.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro.
Il difensore di ufficio dell’imputato ha depositato una memoria con cui chiede attribuirsi la competenza al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in quanto giudice naturale del fatto contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto di competenza deve essere risolto individuando, quale giudice competente, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine.
Il conflitto negativo è stato sollevato rilevando che l’art. 398, comma 5, cod.proc.pen. consente di delegare ad altro giudice l’espletamento di un incidente probatorio solo in caso di urgenza o di impossibilità, e che tali condizioni non sono state indicate dal G.i.p. delegante, il quale ha riferito solo di una possibile situazione di disagio della persona offesa, se costretta a recarsi in Calabria per lo svolgimento dell’esame, a causa della elevata distanza dal suo luogo di residenza.
2.1. Il giudice remittente ha fatto corretto riferimento al principio stabilito da questa Corte, secondo cui «Il giudice delegato per l’espletamento dell’incidente probatorio ha il potere di verificare la sussistenza del presupposto dell’impossibilità di assumere la prova nella circoscrizione del giudice procedente, da cui va esclusa, in ragione del carattere eccezionale dell’istituto previsto dall’art. 398, comma 5, cod. proc. pen., ogni valutazione comparativa attinente alla mera facilitazione esecutiva del compimento dell’atto. (Fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice per le indagini preliminari delegato all’assunzione di prova testimoniale sulla base della mera opportunità di escutere i testi nel loro luogo di residenza).» (Sez. 1, n. 26303 del 11/04/2019, Rv. 276487, citata anche dal giudice delegante). Questo principio deve essere confermato, essendo certa la natura del tutto eccezionale dell’istituto della delega che, comportando l’esecuzione di un atto processuale da parte di un giudice diverso da quello naturale, deve essere applicato solo nei casi tassativamente previsti dalla norma.
2.2. Nel presente caso, però, risulta sussistente la situazione di impossibilità di assunzione della prova presso il G.i.p. del Tribunale ci Catanzaro, per l’evidente situazione di grave disagio psichico che ciò comporterebbe per la giovane vittima del reato, disagio idoneo ad incidere anche sull’attendibilità della sua testimonianza.
Nella originaria delega, il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, pur evidenziando la situazione di vulnerabilità e di particolare fragilità della teste, minore all’epoca del fatto e divenuta maggiorenne nel frattempo, già affidata a cure psicologiche e sottoposta a terapia con farmaci antidepressivi, delegava il compimento dell’atto istruttorio al G.i.p. del Tribunale competente in relazione al luogo di residenza della giovane solo menzionando il disagio di un suo spostamento in Calabria «considerata l’elevata distanza dal suo luogo di residenza».
Secondo quanto meglio precisato nel successivo provvedimento, reiterativo della delega, l’indispensabilità di questa deriva, invece, essenzialmente dalla fragilità della vittima e dal suo stato di vulnerabilità, che hanno indotto il pubblico ministero a chiedere di procedere alla sua assunzione in modalità protetta e con l’ausilio di un esperto psichiatra. La necessità di procedere con
tali modalità rende pertanto indispensabile che l’audizione della teste si svolga in luogo prossimo alla sua residenza, ove si trovano le strutture sanitarie presso cui ella è stata sino ad oggi assistita, apparendo evidente l’imposs bilità di fornirle la medesima assistenza, ritenuta necessaria, in un luogo notevolmente distante, ove ella non risulta avere alcun rapporto con analoghe strutture, situazione idonea a provocare in lei un grave e insuperabile disagio psichico.
La delega risulta quindi, in questo caso, sufficientemente motivata nei termini in cui essa è consentita dall’art. 398, comma 5, cod.proc.pen., e per un caso previsto dalla norma stessa.
Il conflitto di competenza deve essere pertanto risolto individuando, quale giudice competente per l’esecuzione dell’incidente probatorio consistente nell’esame della persona offesa, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, al quale devono pertanto essere trasmessi gli atti.
P.Q.N11.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine cui dispone trasmettersi gli at:ti.
Così deciso il 06 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente