Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9784 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9784 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FAENZA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 27/10/2025 del TRIBUNALE di Forli’ Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo rinviare l’udienza in attesa del deposito delle motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite in tema di ammissibilità dell’impugnazione del difensore decisa all’udienza dell’11 dicembre 2025, in subordine, rigettare il ricorso;
letta la memoria di replica del difensore
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 ottobre 2025, il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con sentenza emessa dal medesimo Tribunale il 17 giugno 2013, irrevocabile il 26 luglio 2013.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un unico motivo per violazione di legge processuale in relazione all’art. 87bis d.lgs. n. 150 del 2022 e dell’art. 1, comma 9, D.M. n. 206 del 2024 per violazione delle disposizioni relative al deposito degli atti in Cancelleria da parte del pubblico ministero e, segnatamente, dell’uso della posta elettronica certificata trasmessa ad un indirizzo non previsto dal provvedimento DGSIA del 9 novembre 2020 e per assenza della sottoscrizione digitale.
La richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì in data 5 agosto 2025 dalla quale Ł originato il procedimento di esecuzione concluso con il provvedimento impugnato, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile (per come eccepito davanti al giudice dell’esecuzione) in quanto redatta in forma analogica ed inviata, tramite pec , ad un i n d i r i z z o d i p o s t a e l e t t r o n i c a d i v e r s o d a q u e l l o d e p o s i t o a t t i p e n a l i . t r i b u n a l e . f o r l ì @ g i u s t i z i a c e r t . i t .
L’atto Ł stato, infatti, trasmesso all’indirizzo EMAIL.
La procedura, dunque, viola, in primo luogo, l’art. 87bis d.lgs. n. 150 del 2022 che, in combinato disposto con la previsione del D.M. n. 206 del 2024, consentiva, nei procedimenti
di esecuzione, alla data di presentazione dell’istanza, che l’adempimento fosse eseguito con il deposito in cancelleria in forma cartacea o con firma autografa.
L’atto, tuttavia, avrebbe potuto essere depositato in formato analogico e firma autografa, ma non tramite EMAIL , trattandosi di modalità di deposito nella disponibilità dei soli difensori e non anche del pubblico ministero.
Qualora il pubblico ministero avesse inteso depositare l’atto via p ec , avrebbe dovuto predisporlo in forma digitale.
NØ si palesa corretta la motivazione adottata dal giudice dell’esecuzione per rispondere all’eccezione difensiva, atteso che non rileva la circostanza (indicata dal giudice) che si verte in tema di istanza che ha la sola finalità di stabilire il concreto contenuto dell’esecuzione.
Il Procuratore generale ha chiesto, in primo luogo, il differimento in attesa del deposito della decisione delle Sezioni Unite in relazione all’art. 87bis d.lgs. n. 150 del 2022, in subordine, il rigetto del ricorso.
Il difensore ha depositato memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł privo di fondamento.
E’ pacifico, sulla scorta della ricostruzione della normativa rilevante ratione temporis , ossia dell’art. 87bis d.lgs. n. 150 del 2022, come applicabile in virtø dei dd. mm. 217 del 2023 e 206 del 2024 che, nella materia dei procedimenti di esecuzione di cui al libro X del cod. proc. pen., la disciplina del processo penale telematico entrerà in vigore (con il conseguente obbligo del deposito telematico degli atti in formato digitale e, quindi, piena applicabilità dell’art. 111bis cod. proc. pen.) a partire dal 1° gennaio 2027.
In tal senso, in particolare, l’art. 1, commi 5 e 8, d.m. n. 206 del 2024.
Altrettanto pacifico che la questione decisa da Sez.U, n. 6565 dell’11/12/2025, dep. 2026, Messina, (le cui motivazioni sono state depositate il 18 febbraio 2026) non rileva poichØ avente ad oggetto l’art. 87bis , comma 7, d.lgs. n. 150 del 2022 che riguarda i procedimenti di impugnazione.
Peraltro, secondo la condivisibile ricostruzione operata, sul punto, dallo stesso ricorso le istanze al giudice dell’esecuzione possono essere presentate, fino al 31 dicembre 2026, secondo le modalità tradizionali , pur essendo riservata ai soli difensori, stante la preclusione che deriva dal comma 9 dell’art. 1 D.M. 206 del 2024, il deposito mediante pec .
Ad ogni modo, trattandosi di richiesta in materia di incidente di esecuzione, non sono applicabili le disposizioni relative agli atti di impugnazione che sanciscono specifiche e stringenti ipotesi di inammissibilità dell’atto che non soddisfa i requisiti formali previsti dalla disciplina di cui all’art. 87bis d.lgs. n. 150 del 2022 (commi 3 e seguenti).
Deve essere, infatti, richiamato il principio di tassatività delle nullità e delle inammissibilità, e, a maggior ragione, dell’inesistenza.
In sostanza, non esiste alcuna specifica disposizione che sanzioni l’inoltro della richiesta del pubblico ministero mediante documento analogico spedito a mezzo pec con le modalità adottate, nel caso di specie.
Peraltro, il principio generale secondo cui le ipotesi di nullità ed inesistenza debbono essere espressamente previste Ł stato già affermato da questa Corte in materia di disciplina emergenziale pandemica (disciplina dalla quale discende, in sostanza, quella trasfusa nella regolamentazione del processo penale telematico) quando Ł stato precisato che «nel giudizio cartolare d’appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, l’invio telematico delle conclusioni scritte del procuratore generale, previsto
dall’art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, mediante documento scansionato anzichØ su “file” in formato “pdf” nativo con firma digitale non integra alcuna nullità, ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per mancata partecipazione al procedimento del pubblico ministero, nØ tantomeno un’ipotesi di inesistenza, in mancanza di espresse previsioni di legge che impongano l’osservanza delle suddette specifiche modalità esecutive per l’inoltro di tali atti» (Sez. 6, n. 2744 del 14/12/2023, dep. 2024, V., Rv. 285897 – 01).
Depone nel senso sin qui illustrato anche la considerazione che segue e che fonda la propria ratio nella specifica natura dell’incidente di esecuzione che, pacificamente, come anticipato, non può vedere estesa la disciplina degli atti di impugnazione.
E’ stato già deciso, infatti, che «la richiesta di incidente di esecuzione può essere recapitata a mezzo di posta ordinaria, tuttavia resta a carico del proponente ogni eventuale conseguenza derivante dai vizi formali dell’atto – con particolare riguardo all’identificazione del mittente e alla corretta individuazione dell’ufficio destinatario – e dallo strumento prescelto. (In motivazione la Corte ha chiarito che l’invio della richiesta a mezzo posta, costituisce una modalità irrituale di presentazione dell’atto, idonea ad attivare il meccanismo processuale di cui all’art. 121 cod. proc. pen., con decorrenza, ai fini processuali, dalla data di ricezione da parte della cancelleria del giudice competente e non da quella di spedizione)» (Sez. 1, n. 22302 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279521 – 01).
Chiarita la natura non impugnatoria dell’istanza di incidente di esecuzione (come confermato anche dall’arresto costituito da Sez. 1, n. 1229 del 11/11/2020, dep. 2021, Rv. 280217 – 01 citata nell’ordinanza impugnata), Ł stato affermato che la stessa può essere depositata nella cancelleria del giudice competente senza l’osservanza di specifiche formalità.
Pertanto, almeno fino al gennaio 2027, deve ritenersi che continuino a non essere richieste particolari modalità per il compimento dell’attività materiale consistente nella proposizione dell’incidente di esecuzione.
L’adozione, come nel caso di specie, di uno strumento di deposito irrituale, essendo venuto, comunque, l’atto a conoscenza del giudice competente a decidere, non ha comportato alcun concreto pregiudizio, alla luce della regolare instaurazione del contraddittorio che si Ł esplicato sul merito del procedimento consentendo l’esercizio completo dei diritti spettanti alle parti nei termini e nelle forme previsti dalla normativa processuale vigente.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 05/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME