Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22996 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 3 Num. 22996 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a ROSSANO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 12/09/2023 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, la quale ha chiesto che, qualificato il ricorso come opposizione, venga disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Castrovillari per l’ulteriore corso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO che, nell’interesse della ricorrente, ha chiesto l’annullamento delli.impugnato provvedimento.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto di archiviazione del GIP del TribunaletC astrovillari pronunciato il 12 settembre 2023 veniva disposta l’archiviazione del procedimento penale n. 495/2022 RGNR a carico dell’indagata COGNOME NOME per il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo (artt. 54/1161 Cod. nav.), ordinando contestualmente lo svincolo e la restituzione al Comune di Crosia dell’area demaniale in sequestro, previa rimozione dei manufatti installati.
Avverso il decreto impugnato nel presente procedimento, la predetta ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 177, cod. proc. pen. sotto il profilo dell’abnormità del provvedimento del GIP in relazione agli artt. 162-bis, cod. pen., 409, 411, 263 e 321, cod. proc. pen.
In sintesi, si duole la ricorrente per aver il giudice delle indagini preliminar disposto l’archiviazione del procedimento penale, a seguito dell’oblazione speciale cui l’indagata era stata ammessa a seguito dell’intervenuta esecuzione degli interventi che avevano reso conforme la struttura balneare alle originarie previsioni concessorie, come risultante dalla certificazione del comune di Crosia del 14/07/2023 attestante la regolarità urbanistica della struttura e l’avvenuto pagamento dei canoni mediante nnod. F24. Il provvedimento assunto dal GIP, sia nella parte in cui dispone la restituzione al comune dell’area per la scadenza del titolo concessorio sia nella parte in cui dispone la rimozione dei manufatti installati, viene qualificato come abnorme, risultando il GIP privo del potere di determinare una qualsivoglia statuizione accessoria non prevista dalla legge, tenuto conto peraltro dell’avvenuta cessazione delle conseguenze dannose del reato, atteso che la rimozione dei manufatti legittimamente collocati nell’area demaniale non era certamente funzionale alla dichiarata estinzione del reato per oblazione, assumendo inoltre carattere di abnormità la motivazione in ordine alla ritenuta scadenza della concessione, con evidente equivoco interpretativo posto che la concessione della COGNOME rientrava nella previsione di proroga ex lege sino al 31.12.2023, giusta le previsioni di cui alla legge n. 145/2018 e n. 77/2020, subordinatamente al pagamento del canone, come in effetti avvenuto a seguito di quanto attestato dallo stesso Comune concedente. La non impugnabilità del decreto di archiviazione nella parte in cui ha disposto tali statuizioni accessorie, giustifica l’impugnazione in questa sede di legittimità per ragioni legate all’abnormità del provvedimento, anche
nella parte in cui ha disposto la restituzione al Comune, tenuto conto che l’area avrebbe dovuto essere restituita all’avente diritto, nella specie alla COGNOME cui era stata sottratta la disponibilità, in ogni caso dovendo sul punto attivarsi il contrad dittorio atteso il contrasto sull’efficacia o caducazione della concessione demaniale marittima.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 21 marzo 2024, ha chiesto che, qualificato il ricorso come opposizione, questa Corte disponga la trasmissione degli atti al Tribunale di Castrovillari per l’ulteriore corso.
Premesso che il provvedimento con il quale il giudice, in sede di archiviazione del provvedimento per estinzione del reato, provvede sulle cose in sequestro non è atto abnorme, in quanto si tratta di statuizione dovuta, e che, pertanto, si versa in ipotesi di inammissibilità del ricorso, il PG ricorda che sulla disposizione dei beni in sequestro l’odierna ricorrente avrebbe potuto rivolgersi al giudice dell’esecuzione e che, pertanto, alla luce del principio di conservazione degli atti di impugnazione il ricorso può essere convertito in incidente di esecuzione. Sul punto si richiama Sez. 2, Ordinanza n. 26911 del 28/06/2022 Cc., dep. 12/07/2022, Rv. 283786 – 01 (seppure nel diverso tema della confisca non obbligatoria disposta con l’archiviazione) che in motivazione ha affermato “circa la possibilità di conversione del ricorso ex art. 568, comma 5, cod.proc.pen. Ritiene il collegio che meriti continuità l’indirizzo da ultimo espresso da Sez. 3, ord. 842/2019 cit. che ha ampiamente e condivisibilmente argomentato circa la riconducibilità dell’incidente di esecuzione, non qualificabile in senso stretto come mezzo di impugnazione, nella generale categorie dei “gravami” suscettibili di riqualificazione allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo improprio rispetto a quello legislativamente previsto, dovendosi in tal caso il giudice limitare, a norma dell’art, 568, comma 5, cod.proc.pen.a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento e l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti al giudice competente (Sez. U, Ord. n. 45371 del 31/10/2001,COGNOME, Rv. 220221; Sez.U, 31 ottobre 2001 n. 45372, COGNOME, non nnassimata; Sez. 3 , n. 40381 del 17/05/2019, Rv. 276934; Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 2130168)”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In data 19.02.2024, l’AVV_NOTAIO, nell’interesse della ricorrente, ha fatto pervenire memoria scritta con cui ha chiesto a questa Corte l’annullamento dell’impugnato provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato ai sensi dell’art. 611, cod. proc. pen., dev’essere ri qualificato come incidente di esecuzione, con conseguente trasmissione degli atti al GIP del tribunale di Castrovillari.
Ed invero, questa Corte ha già affermato con riferimento ai casi di confisca disposta dal GIP a seguito di provvedimento di archiviazione, che, essendo abnorme solo il provvedimento che, per la singolarità del suo contenuto, si colloca al di fuori non soltanto delle norme legislative, ma anche dell’intero ordinamento processuale, tanto da doversi considerare non previsto e non prevedibile dal legislatore (per tutte: Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603 – 01), non può ritenersi abnorme il provvedimento di confisca per il fatto di essere adottato in sede di archiviazione da parte del giudice per le indagini preliminari.
Al pari del decreto di archiviazione, che contestualmente dispone la confisca di un bene, non è impugnabile come atto abnorme per Cassazione, ma è soggetto al rimedio dell’incidente di esecuzione, giusto il disposto dell’art.676 c.p.p., comma 1, il quale rinvia poi per il relativo procedimento al disposto dell’art. 667 c.p.p comma 4, anche il decreto di archiviazione con cui vengano introdotte statuizioni accessorie (nella specie, la restituzione del bene all’avente diritto sulla cui indivi duazione, nella specie, vi è contestazione da parte della difesa), è parimenti soggetto al rimedio dell’incidente di esecuzione, posto che l’art. 676, comma 1, cod. proc. pen. si applica anche “in caso di restituzione delle cose sequestrate”.
Ne consegue, pertanto, che, qualificata l’impugnazione a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5, gli atti vanno rimessi al giudice competente.
Ed invero, con riguardo alle difformi opinioni che si registrano circa la possibilità di conversione del ricorso ex art. 568, comma 5, cod.proc.pen. ritiene il Collegio che meriti continuità l’indirizzo da ultimo espresso da questa Sezione (Sez. 3, ord. n. 842 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 278280 – 01), che ha ampiamente e condivisibilmente argomentato circa la riconducibilità dell’incidente di esecuzione, non qualificabile in senso stretto come mezzo di impugnazione, nella
generale categorie dei “gravami” suscettibili di riqualificazione allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo improprio rispetto a quello legislativamente previsto, dovendosi in tal caso il giudice limitare, a norma dell’art. 568, comma 5, cod.proc.pen.a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento e l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti al giudice competente (Sez. U, Ord. n. 45371 del 31/10/2001,COGNOME, Rv. 220221; Sez.U, 31 ottobre 2001 n. 45372, COGNOME, non massimata; Sez. 3 , n. 40381 del 17/05/2019, Rv. 276934; Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 2130168).
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come incidente di esecuzione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Castrovillari.
Così deciso, il 5 aprile 2024
Il Presidente