Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38680 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38680 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/05/2025 del TRIBUNALE di Napoli nord udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e condannarsi il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOMENOME tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso il 12.5.2025 dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli Nord, il quale ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen. avverso il decreto di inammissibilità del 24.4.2025, emesso de plano dal medesimo giudice, su ricorso proposto ex art. 670 cod. proc. pen..
Articola un unico motivo di ricorso ex art. 606 lett. c) c.p.p. con riferimento agli artt. 127, 178 comma 1 lett. c) e 667 comma 4 cod. proc. pen. che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., viene enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Lamenta il ricorrente che il provvedimento del 12.5.2025 sia stato assunto inaudita altera parte e, quindi, in violazione del principio del contraddittorio previsto dall’art. 667 c. 4 c.p.p. laddove richiama la procedura di cui all’art. 666 c.p.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Deve premettersi che nel sistema codicistico, i procedimenti di esecuzione seguono due modelli procedinnentali.
Il primo è quello generale disciplinato dall’art. 666 c.p.p., il quale prevede che il Giudice dell’esecuzione, su ricorso della parte interessata, fissi udienza camerale cui devono necessariamente partecipare il pubblico ministero e il difensore. Il secondo comma della disposizione citata prevede che, nel caso di richiesta manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge o basata su una mera riproposizione di richiesta già rigettata, il Giudice dell’esecuzione la dichiari inammissibile con provvedimento assunto de plano, sentito il Pubblico Ministero. Avverso il provvedimento assunto de plano, è consentito il ricorso per cassazione.
Il secondo modello è quello riservato a specifiche materie ovvero alle ipotesi di dubbio sull’identità fisica dell’imputato (art. 667 commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen.), all’applicazione dell’amnistia e dell’indulto ex art. 672 cod. proc. pen., alle <<Altre competenze» indicate dall'art. 676 cod. proc. pen. ovvero all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In tali casi, il giudice dell'esecuzione provvede sull'istanza con provvedimento assunto de plano, comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore. Avverso detto provvedimento, la parte interessata può proporre opposizione ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen., in conseguenza della quale il giudice dell'esecuzione fissa udienza ex art. 666 cod. proc. pen..
Si tratta quindi di procedura a contraddittorio eventuale e differito.
2. Ricostruito in questi termini il contesto sistematico e venendo al caso in esame, si rileva dagli atti che COGNOME NOME proponeva ricorso al giudice dell'esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen., chiedendo dichiararsi la nullità del titolo esecutivo (costituito da sentenza di condanna del Tribunale di Napoli Nord del 9.12.2022 n. 5151, irrevocabile il 26.4.2023) con conseguente restituzione nel termine ex art. 175 comma 2 cod. proc. pen. per proporre impugnazione. A fondamento della richiesta, deduceva che COGNOME era stato dichiarato assente nel processo a suo carico, nonostante <<vi fossero altissime probabilità, prossime alla certezza, che l'COGNOME non abbia mai avuto contezza del processo e della successiva sentenza di condanna», della quale aveva avuto notizia solo con la notifica del provvedimento di cumulo del pubblico ministero.
Il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli Nord provvedeva con decreto emesso de plano il 24.4.2025, dichiarando inammissibile l'istanza. Argomentava la decisione osservando che, nel giudizio celebrato in assenza, le nullità derivanti
dall'omessa citazione dell'imputato, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, bensì attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen..
Avverso tale decreto, il ricorrente proponeva ricorso ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen. lamentando l'illogicità della decisione assunta dal Giudice dell'esecuzione ed illustrando le ragioni che avevano indotto a proporre ricorso al giudice dell'esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen., anziché il rimedio rescissorio di cui all'ad. 629 bis cod. proc. pen.. Osservava che la ragione della scelta processuale «risiede nel fatto che all'imputato è stato correttamente notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.», sicché non si vede nell'ipotesi di «incolpevole mancata conoscenza del procedimento», ipotesi cui si attaglia la procedura ex art. 629 bis cod. proc. pen.. Piuttosto, vedendosi nell'ipotesi in cui «la mancata conoscenza attiene alla fase del processo» e « trattandosi di imputato condannato all'esito di un processo in cui non è stato realizzato l'effettivo contraddittorio…», riteneva applicabile il rimedio di cui all'ad. 670 cod. proc. pen.. Concludeva osservando che, diversamente opinare, condurrebbe a ritenere che l'art. 670 cod. proc. pen. sia «strumento svuotato di qualsiasi operatività».
A seguito di detta opposizione, il giudice dell'esecuzione provvedeva inaudita altera parte, con decreto del 12.5.2025, illustrando più diffusamente le ragioni che, nel caso specifico, avrebbero imposto il rimedio ex art. 629 bis cod. proc. pen. e dichiarando, nuovamente, inammissibile l'istanza difensiva.
Avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione l'istante chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per avere il giudice provveduto inaudita altera parte, nonostante l'art. 667 comma 4 cod. proc. pen., nel rinviare all'ad. 666 cod. proc. pen., imponga l'instaurazione del contraddittorio.
Così ricostruita la vicenda processuale e alla luce dell'inquadramento sistematico in precedenza effettuato, deve preliminarmente osservarsi che avverso il decreto di inammissibilità pronunciato dal Giudice dell'esecuzione il 24.4.2025 poteva essere proposto solo ricorso per cassazione.
Il giudice, pertanto, erroneamente adito ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen., non poteva entrare nel merito della questione e pervenire a nuova declaratoria di inammissibilità. Piuttosto, egli, riqualificata l'istanza proposta quale ricorso per cassazione, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al giudice di legittimità (Sez. 1, n. 4083 dell'11.1.2013, Rv 254812 – 01) in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis di cui è espressione l'art. 568 comma 5 cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. I, n. 38638de/ 11/09/2024 Cc. (dep. 21/10/2024) Rv. 287090 – 01). Non sussistono, infatti, dubbi
sull'applicazione all'opposizione proposta ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen. del principio generale di conservazione degli atti processuali e del favor impugnationis, pur non avendo tale atto natura di mezzo di impugnazione, ma di istanza diretta al giudice procedente allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio tra le parti processuali (Sez. 1, n. 4083 dell'11.1.2013, Rv 254812 – 01).
Il decreto del 12.5.2025 deve, pertanto, ritenersi illegittimo in quanto emesso al di fuori dei casi consentiti dalla legge e, conseguentemente, deve essere annullato.
Sgomberato il campo da tale provvedimento, la Corte è, ora, chiamata a decidere il ricorso proposto dalla difesa di COGNOME ex art. 667 comma 4 cod. proc. pen., previa riqualificazione dell'atto come ricorso per cassazione e a valutare, nel merito, le censure prospettate da COGNOME.
Solo per completezza, si osserva che l'atto ha le caratteristiche dell'impugnazione, essendo volto a provocare una rivalutazione della decisione assunta, della quale denuncia l'illogicità e l'erroneità, con conseguente richiesta di revoca del provvedimento impugnato.
L'impugnazione è inammissibile essendo basata su motivazioni infondate.
Il ricorrente sostiene che la scelta di attivare l'incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen., anziché il rimedio rescissorio di cui all'art. 629 bis cod. proc. pen. «risiede nel fatto che all'imputato è stato correttamente notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.», circostanza dalla quale desume che non si verte nell'ipotesi di «incolpevole mancata conoscenza del procedimento», situazione cui si attaglia la procedura ex art. 629 bis cod. proc. pen., bensì in quella di cui all'art. 670 cod. proc. pen. « trattandosi di imputato condannato all'esito di un processo in cui non è stato realizzato l'effettivo contraddittorio…».
La tesi è manifestamente infondata alla luce delle argomentazioni espresse da questa Corte con sentenza a SSUU n. 15498 del 26.11.2020, Rv 280931.
Nella menzionata pronuncia, si è chiarito che i due istituti, pur essendo accumunati dall'essere proponibili contro pronunce giudiziali irrevocabili, presentano caratteri distintivi, producono effetti autonomi e sono collocati in contesti sistematici diversi nell'ambito delle norme del codice di procedura penale in quanto «Il primo si pone quale istanza volta a sollecitare il controllo giurisdizionale sull'esecuzione, non è soggetto al rispetto di termini e di forme rigide di proposizione, a vincoli particolari di legittimazione e di contenuto, né impone oneri probatori all'istante ed è rimedio idoneo a paralizzare il corso del rapporto esecutivo, che può essere sospeso. Il secondo costituisce un'impugnazione straordinaria, ammessa in favore di una categoria specifica di legittimati, da presentare entro un termine perentorio e per ragioni specifiche e
tassativamente delineate dalla norma processuale, attinenti al diritto dell'imputato di partecipare al processo, con onere di allegazione a carico del proponente e con l'effetto che, se accolto, la relativa decisione rimuove il giudicato e fa ripartire il processo dal primo grado, consentendo di formulare richiesta di ammissione di prove a discarico, di rinnovata acquisizione di prove già assunte e di accesso ai riti alternativi.».
L'istituto ex art. 629 bis cod. proc. pen. offre «una forma di tutela all'imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione. Ignoranza che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere.». Pertanto, « Il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in giudizio propria e/o del proprio difensore nel procedimento di cognizione, non può adire il giudice dell'esecuzione per richiedere ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. in relazione ai detti vizi, la declaratoria della illegittimità del titolo di condanna e la sua non esecutività. Può, invece, proporre richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'articolo 629 bis cod. proc. pen., allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che possa essere derivata dalle indicate nullità».
D'altro canto, nella medesima sentenza, la Corte ha delineato i confini entro i quali l'istituto di cui all'art. 670 cod. proc. pen. è ancora operativo, individuandoli nelle ipotesi in cui si deducono: a) vizi attinenti alla notificazione del decreto penale di condanna; b) vizi di omessa o illegittima notificazione dell'avviso di ritardato deposito della sentenza ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen.; c) vizi di omessa o illegittima notificazione dell'estratto della sentenza di condanna, emessa nei confronti dell'imputato contumace, ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen., il cui processo resta soggetto alla previgente regolamentazione, perché pronunciata prima dell'introduzione dell'"assenza" e della disciplina transitoria di cui all'art. 15bis della legge 11 agosto 2014, n. 118.
6. Nel caso specifico, esclusa la ricorrenza delle ipotesi nelle quali è azionabile il rimedio ex art. 670 cod. proc. pen., neanche dedotte, il ricorrente ha lamentato la mancanza di un «effettivo contraddittorio», desumendolo, in fatto, dalla persistente assenza dell'imputato nel corso del dibattimento, dalla mancata nomina di difensore, dalla mancata conoscenza della sentenza di condanna, senza, peraltro, individuarne la causa in qualche nullità assoluta e insanabile. Si tratta,
quindi, di circostanze fattuali tipiche del giudizio rescissorio ex art. 629 bis cod. proc., che, in detto ambito dovevano trovare idonea soluzione.
Le considerazioni esposte evidenziano la palese infondatezza del ricorso, del quale deve essere, quindi, pronunciata l'inammissibilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, riqualificato in ricorso per cassazione l'atto di opposizione al provvedimento del Tribunale di Napoli nord, quale giudice di esecuzione, del 24 aprile 2025, dichiara inammissibile il ricorso.
Così è decise, 24/11/2025