Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35970 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35970 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GAVARDO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/04/2025 del TRIBUNALE di PISTOIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette~re le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale dell Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Pistoia, premesso che a) NOME COGNOME aveva depositato dinanzi alla Corte di appello di Firenze istanza di rescissione del giudicato o subordine, di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza di condanna dello stesso Tribunale, irrevocabile il 28 dicembre 2023, b) la Corte territoria respingeva detta istanza con ordinanza avverso la quale veniva proposto ricorso per Cassazione, c) la Seconda sezione penale di questa Corte riqualificava il ricorso come incidente di esecuzione, ha dichiarato inammissibile detto incidente di esecuzione.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, deducendo violazione degli artt. 25, 111Cost. e 6 Cedu.
Ci si duole che, a fronte della riqualificazione del ricorso per cassazione in incident esecuzione, il Tribunale di Pistoia, senza valutare in alcun modo i contenuti dell’istanza, si limitato a dichiarare l’inammissibilità dell’incidente di esecuzione, rilevando la correttezz rimedio ex art. 629-bis cod. proc. pen. proposto dal ricorrente.
Il Tribunale di Pistoia avrebbe dovuto attenersi al decisum della Suprema Corte e affrontare il merito della questione ovvero trasmettere gli atti alla Corte di cassazione per rivalutazione della vicenda. Non avendolo fatto, risulta avere determinato un pregiudizio per diritto di difesa. Il ricorrente, pertanto, insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnat
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il Tribunale di Pistoia fa corretta applicazione del principio fissato da Sez. U, n. 15498 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931 – 01, secondo cui le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’a bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse.
Ad avviso delle Sezioni Unite, la considerazione testuale e sistematica dell’attuale contest normativo indica tuttora uno spazio di autonoma rilevanza e di utilità processuale dell’inciden
di esecuzione, volto a contestare la non esecutorietà del titolo, quando si deducano: a) vi attinenti alla notificazione del decreto penale di condanna; b) vizi di omessa o illegit notificazione dell’avviso di ritardato deposito della sentenza ai sensi dell’art. 548, comma cod. proc. pen.; c) vizi di omessa o illegittima notificazione dell’estratto della senten condanna, emessa nei confronti dell’imputato contumace, ex art. 548, comma 3, cod. proc. pen., il cui processo resta soggetto alla previgente regolamentazione, perché pronunciata prima dell’introduzione dell'”assenza” e della disciplina transitoria di cui all’art. 15-bi legge 11 agosto 2014, n. 118 (Sez. 1, n. 1552 del 12/11/2018, COGNOME, Rv. 274795; Sez. 1, n. 21735 del 22/12/2017, dep. 2018, COGNOME; Sez. 1, n. 8654 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272411; Sez. 1, n. 20485 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266944).
Tra le ipotesi che la stessa pronuncia in composizione qualificata afferma potere dare luogo ad incidente di esecuzione non rientra la nullità del decreto che dispone il giudiz lamentata dalla difesa col ricorso poi riqualificato in incidente di esecuzione.
Il Giudice dell’esecuzione, pertanto, non poteva che dichiarare inammissibile l’incidente d esecuzione (oltre che irrilevante in sede esecutiva una richiesta di restituzione nel term subordinata alla rescissione del giudicato) in cui era stato necessariamente riqualificat ricorso in ragione del suo tenore, vertendo solo sulla mancata formazione del titolo esecutiv per omessa notifica del decreto che disponeva il giudizio (celebrato in assenza dell’imputato) a difensore di fiducia e invalidità di tutti gli atti processuali successivi, e non sulla sussiste presupposti della rescissione del giudicato. A fronte, invero, di un’ordinanza della Corte appello di Firenze che, nel rigettare la richiesta ex art. 629-bis cod. proc. pen., c evidenziato nello stesso ricorso in questa sede proposto, rilevava che l’imputato aveva avuto piena conoscenza del processo, venendogli notificato tramite i carabinieri di Montecatini personalmente, a mani proprie, sia il decreto che disponeva il giudizio in data 5 fe .» bbraio 2020 per l’udienza del 17 marzo 2020, sia il rinvio dell’udienza dal 17 marzo al 16 giugno 2020 pe l’emergenza Covid, e, personalmente, tramite raccomandata (sulla cui cartolina risultava apposta la firma del suddetto), il decreto di liquidazione delle spese del perito trascrittore intercettazioni emesso dal Tribunale di Pistoia.
Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorren · al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.