Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32562 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32562 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LATINA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 17/03/2025 del TRIBUNALE di CUNEO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 17/03/2025, il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, quale giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, ha respinto le istanze proposte da NOME COGNOME, volte ad ottenere la dichiarazione di rescissione del giudicato di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Siena in data 12/04/2016 o in subRAGIONE_SOCIALE di trasmettere gli atti alla Corte di appello di Firenze, nonchØ di dichiarare la nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘estratto contumaciale o, in subRAGIONE_SOCIALE, restituire nel termine per proporre appello in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 23/01/2014.
Il Tribunale di Cuneo ha ritenuto che tali istanze prospettassero vizi RAGIONE_SOCIALEe sentenze derivanti dall’omessa citazione RAGIONE_SOCIALE‘imputato e insuscettibili di essere fatti valere con il mezzo RAGIONE_SOCIALE‘incidente di esecuzione.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME.
Il ricorrente ha premesso che con le istanze respinte dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione era stato richiesto anzitutto dichiararsi la non esecutività RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa dal Tribunale di Siena in data 12/04/2016 e di quella emessa dal Tribunale di Palermo in data 23/01/2014.
2.1 Per la sentenza del Tribunale di Palermo la notifica RAGIONE_SOCIALE‘estratto contumaciale era stata effettuata al difensore di ufficio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 161, comma 4, cod. proc. pen. ed era affetta da nullità in quanto nell’atto di elezione di domicilio RAGIONE_SOCIALEa condannata non risultava indicato il nominativo del difensore di ufficio presso cui si sarebbero dovute effettuare le notifiche nel caso di inidoneità del domicilio stesso.
Peraltro la COGNOME non era stata posta nelle condizioni nemmeno di conoscere il nome e l’indirizzo del difensore che l’avrebbe assistita.
In subRAGIONE_SOCIALE veniva richiesto che la COGNOME fosse restituita nel termine per proporre appello avverso quella sentenza, perchØ tutti gli avvisi erano stati notificati al difensore
d’ufficio ed ella non ne aveva potuto avere conoscenza.
Secondo la difesa aveva errato il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione a ritenere che tale istanza non poteva essere ammissibile nelle forme previste dall’art. 670 cod. proc. pen., ma doveva essere fatta valere con la richiesta di rescissione del giudicato. Infatti l’imputata era stata dichiarata contumace e come tale aveva diritto ad una corretta notifica RAGIONE_SOCIALE‘estratto contumaciale; sicchØ il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione doveva verificare la regolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica e sul punto non si Ł espresso.
2.2 Quanto alla sentenza emessa dal Tribunale di Siena in data 12/04/2016, da essa emerge che l’imputata risultava contumace e dalla lettura degli atti si ricava che la dichiarazione di contumacia era stata illegittimamente pronunciata.
Infatti il Giudice all’udienza del 6/10/2015 aveva ritenuto di confermare la dichiarazione di contumacia, pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari in data 16/08/2014, in quanto avvenuta prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma transitoria di cui all’art. 15bis RAGIONE_SOCIALEa legge n. 67 del 2014.
Secondo la difesa dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 67 del 2014 il 17/05/2014 l’istituto RAGIONE_SOCIALEa contumacia era venuto meno e non avrebbe potuto piø trovare applicazione.
Da ciò derivava che il processo si era celebrato senza una regolare vocatio in jus .
La decisione del Tribunale di Cuneo aveva dato applicazione ad un orientamento formatosi con riguardo ai giudizi celebrati in assenza ed era inconferente per i giudizi celebrati in contumacia.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto con memoria scritta l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato
2. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi durante la vigenza RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEa contumacia, il vizio di notifica RAGIONE_SOCIALE‘estratto contumaciale non può essere fatto valere con gli strumenti ordinari di impugnazione, con i quali non si può censurare l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di esecutività RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ma consente all’imputato, il quale lamenti di non avere avuto conoscenza RAGIONE_SOCIALEa decisione a suo carico, di denunciare l’invalidità del procedimento che ha portato all’irrevocabilità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e alla formazione del titolo esecutivo con lo strumento RAGIONE_SOCIALE‘incidente di esecuzione (in tal senso Sez. 3, n. 42910 del 13/09/2022, COGNOME, Rv. 283715 – 01; Sez. 3, n. 36372 del 18/06/2015, Giusti, Rv. 264733 – 01).
Tale insegnamento deriva dal disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 670, comma 1, cod. proc. pen. che attribuisce al giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione il compito di accertare, nel caso di contestazione, se il provvedimento manchi (in senso materiale o giuridico) o non sia divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l’osservanza RAGIONE_SOCIALEe garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, ed eventualmente dichiararlo con ordinanza e sospendere l’esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione RAGIONE_SOCIALE‘interessato e la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l’impugnazione.
La giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che i vizi endoprocedimentali non potevano essere fatti valere con incidente di esecuzione, poichØ il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa decisione rende non piø rilevabile qualsiasi eventuale nullità prodottasi nel corso del giudizio e non rilevata nei termini e con le modalità previste dal codice di rito (Sez. 1, n. 58524 del 11/12/2018, COGNOME, Rv. 274661; Sez. 1, n. 41604 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245062; Sez. 6, n. 1785 del 07/04/2000, COGNOME, Rv. 217224; sez. 5, n. 2862 del 09/01/1998,
Zagami, Rv. 209942; e nella giurisprudenza costituzionale, per l’affermazione del principio, secondo il quale «la problematica RAGIONE_SOCIALE‘errore di fatto, in iudicando o in procedendo, in cui sia incorso il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione in una sentenza divenuta irrevocabile, Ł estranea alla competenza del giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione», cfr. Corte cost., ord. n. 14 del 2000; sent. n. 413 del 1999; sent. n. 294 del 1995; ord. n. 28 del 1969).
2.1 La mancanza del titolo Ł stata ravvisata anche nell’ipotesi di sua inesistenza per carenza radicale di alcuni elementi strutturali che contraddistinguono la connotazione RAGIONE_SOCIALE‘esecutività, una carenza che pone l’atto del tutto al di fuori del sistema e lo rende assolutamente inidoneo a produrre un qualsiasi effetto sia nell’ambito che al di fuori del processo; deve tuttavia trattarsi di un difetto strutturale non riconducibile ad alcuna RAGIONE_SOCIALEe categorie di vizi che determinano l’invalidità degli atti secondo la disciplina del codice di rito e presentarsi come una forma di patologia così radicale da superare lo sbarramento del giudicato ed il principio di tassatività, proprio RAGIONE_SOCIALEe nullità (Sez. 6, n. 3683 del 04/01/2000, P.g. in proc. Rizzo g e altro, Rv. 215844 – 01).
Tuttavia, quando la eseguibilità RAGIONE_SOCIALEa sentenza deriva dalla sua irrevocabilità e questa Ł stata dichiarata perchØ l’interessato non ha proposto impugnazione nei termini di legge, la verifica RAGIONE_SOCIALEa legittimità del procedimento di formazione del titolo esecutivo può comportare l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa non imputabilità RAGIONE_SOCIALE‘inerzia RAGIONE_SOCIALEa parte legittimata ad impugnare per l’omessa incolpevole conoscenza RAGIONE_SOCIALEa decisione a suo carico.
Si Ł ritenuto, in tale prospettiva, che la mancata o invalida notificazione RAGIONE_SOCIALE‘estratto RAGIONE_SOCIALEa sentenza all’imputato contumace, prescritto dall’art. 548, comma 3, cod. proc. pen. può essere accertata e dichiarata dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione (cfr. Sez. 1, n. 42911 del 02/10/2013, Pricina, Rv. 257163; Sez. 1, n. 13616 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243744);
In questi casi il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione Ł chiamato a verificare l’inesistenza o la nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione e, se del caso, a disporne la rinnovazione, previa sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione ed eventuale scarcerazione del condannato, così da consentire all’imputato con la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notificazione omessa o invalidamente compiuta di beneficiare di nuovi termini per proporre impugnazione. Qualora vengano denunciati analoghi o differenti vizi attinenti agli adempimenti che valgono a mettere l’imputato a conoscenza degli atti processuali nelle fasi precedenti alla deliberazione RAGIONE_SOCIALEa decisione e alla formazione del titolo esecutivo, con riguardo ad essi il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione non dovrà pronunciarsi, ma dovrà limitarsi a consentire con la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notificazione all’imputato di proporre impugnazione, con la quale potrà fare valere tali ulteriori irritualità (Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, COGNOME, Rv. 272604 – 01; Sez. 1, n. 5880 del 11/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258765 – 01; Sez. 1, n. 5003 del 14/07/1999, Egger, Rv. 214211 – 01).
2.3 Va così inquadrato il principio, fissato con riguardo al quadro normativo emergente dalla soppressione RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEa contumacia e dalla contestuale introduzione RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALE‘assenza, e secondo il quale «le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione RAGIONE_SOCIALE‘imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 670 cod. proc. pen., in ragione RAGIONE_SOCIALE‘intervenuto passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza RAGIONE_SOCIALEa celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse» (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931 – 01)
Le Sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa Cassazione hanno, difatti, raggiunto questo approdo interpretativo a seguito RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa progressiva evoluzione del quadro normativo
che ha portato al definitivo superamento del criterio RAGIONE_SOCIALEa conoscenza legale degli atti da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato, presunta a seguito RAGIONE_SOCIALEa dichiarazioni di contumacia con presunzione che poteva essere rinnovata a seguito di un regolare procedimento notificatorio RAGIONE_SOCIALE‘estratto contumaciale dopo la sentenza, e che Ł stato sostituito dall’istituto RAGIONE_SOCIALE‘assenza, presidiato dal principio RAGIONE_SOCIALE‘art. 420-bis cod. proc. pen., per cui si procede in assenza se vi Ł stata rinuncia espressa RAGIONE_SOCIALE‘imputato a comparire o comunque quando il giudice ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza Ł dovuta ad una scelta volontaria e consapevole.
E, come affermato da Sez. U, n. 32848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990, la rescissione del giudicato si pone quale mezzo di impugnazione straordinario e quale strumento di chiusura del sistema, quando anche dopo l’irrevocabilità RAGIONE_SOCIALEa sentenza emerga che si sia proceduto in assenza in forza di valutazioni non corrette in diritto o infondate in fatto, con violazione dei diritti partecipativi RAGIONE_SOCIALE‘imputato, dato che con tale strumento Ł perseguito l’obiettivo del travolgimento del giudicato e RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
Dal coordinamento tra l’art. 629-bis e l’art. 420-bis cod. proc. pen., Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931 – 01 ricava «il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa legittimazione al solo condannato o sottoposto a misura di sicurezza con sentenza irrevocabile, che sia rimasto assente per tutto il corso del processo, per tale intendendosi colui che versi nella situazione prevista dal vigente art. 420-bis cod. proc. pen., non quindi il contumace».
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni sin qui svolte appare evidente che il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato a Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931 – 01 non può considerarsi pertinente con riguardo ai procedimenti penali celebratisi sotto la vigenza RAGIONE_SOCIALE‘istituto contumacia e in presenza RAGIONE_SOCIALEa contestazione RAGIONE_SOCIALEa legittimità del procedimento notificatorio RAGIONE_SOCIALE‘estratto contumaciale.
Se, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘attestazione di irrevocabilità RAGIONE_SOCIALEa sentenza a carico di imputato dichiarato contumace, il condannato deduce vizi di nullità endoprocedimentale ma anche vizi afferenti alla formazione del titolo esecutivo per l’invalidità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa decisione, l’incidente di esecuzione deve considerarsi ammissibile.
3.1 Con riguardo alla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 23/01/2014, con l’istanza proposta al giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione si lamentava che nell’atto di elezione di domicilio RAGIONE_SOCIALEa condannata non risultava indicato il nominativo del difensore di ufficio presso cui si sarebbero dovute effettuare le notifiche nel caso di inidoneità del domicilio stesso; in relazione a tale circostanza, che non consentiva all’imputata nel corso del procedimento nemmeno di conoscere il nominativo del proprio difensore d’ufficio, oltre a lamentarsi l’invalidità RAGIONE_SOCIALEa vocatio in jus , si rappresentava che anche la notifica RAGIONE_SOCIALE‘estratto contumaciale era stata effettuata al difensore di ufficio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e che quindi anche questa notifica doveva essere considerata affetta da nullità.
La giurisprudenza ha piø volte affermato che un tale vizio deve essere oggetto di accertamento da parte del giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione ed Ł del tutto rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione dei presupposti la restituzione nel termine ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 175 cod. proc. pen.; così, in particolare, Sez. 1, n. 7430 del 17/01/2017, COGNOME, Rv. 269228 – 01, secondo la quale «la nullità RAGIONE_SOCIALE‘elezione di domicilio, verificatasi nel giudizio di cognizione, rileva nel giudizio di esecuzione nella misura in cui determini l’invalidità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘estratto contumaciale, che non subisce alcuna preclusione collegata al giudicato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza di rigetto – motivata in ragione
RAGIONE_SOCIALE‘intervenuto giudicato – RAGIONE_SOCIALE‘istanza di un condannato volta a dedurre l’inefficacia del titolo esecutivo quale conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘invalidità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘estratto contumaciale RAGIONE_SOCIALEa sentenza eseguita presso il difensore domiciliatario, invalidità a sua volta derivante dalla nullità RAGIONE_SOCIALE‘elezione di domicilio effettuata presso il designando difensore di ufficio)»; così anche Sez. 1, n. 42911 del 02/10/2013, Pricina, Rv. 257163 – 01, secondo la quale «Ł nulla la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘estratto contumaciale RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna eseguita mediante consegna al difensore d’ufficio domiciliatario, se l’atto di elezione di domicilio presso il difensore di turno non contiene l’indicazione del nominativo del professionista, non ancora noto nelle more RAGIONE_SOCIALEa comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘apposito ufficio centralizzato del RAGIONE_SOCIALE, e neppure risulta altrimenti provata la successiva e tempestiva comunicazione all’interessato».
SicchŁ l’istanza così proposta nelle forme RAGIONE_SOCIALE‘incidente di esecuzione era ammissibile e andava valutata alla luce dei principi sopra richiamati.
3.2 Con riguardo alla sentenza emessa dal Tribunale di Siena in data 12/04/2016, l’istanza lamenta che l’imputata era stata dichiarata contumace con provvedimento illegittimo dal Giudice per le indagini preliminari in data 16/08/2014; tale dichiarazione di contumacia era stata confermata dal Giudice all’udienza del 6/10/2015, che l’aveva considerata legittima perchØ – così affermava – stata adottata prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma transitoria di cui all’art. 15bis RAGIONE_SOCIALEa legge n. 67 del 2014.
Tale essendo la prospettazione che la difesa aveva richiesto di vagliare in sede di incidente di esecuzione, non può che rilevarsi come la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEa contumacia in quel giudizio e quindi anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza, destinata a divenire irrevocabile se non impugnata, doveva ritenersi incompatibile con l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 67 del 2014 già dal 17/05/2014 e che, pertanto, aveva abrogato la contumacia già nei momenti in cui i giudici senesi la dichiaravano e la confermavano.
La stessa difesa, quindi, deduceva che in quel giudizio avrebbe dovuto trovare applicazione l’istituto RAGIONE_SOCIALE‘assenza e per questo aveva, per un verso, denunciato l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘attestazione di irrevocabilità a fronte RAGIONE_SOCIALEa notifica al difensore d’ufficio RAGIONE_SOCIALE‘estratto contumaciale, e, per altro verso, aveva inteso proporre in subRAGIONE_SOCIALE l’azione ex art. 629bis cod. proc. pen. chiedendo, se del caso, al giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione – se non avesse ritenuto ammissibile l’incidente di esecuzione – di trasmettere gli atti alla competente Corte di appello di Firenze.
La declaratoria di inammissibilità anche di questa istanza formulata nelle forme RAGIONE_SOCIALE‘incidente di esecuzione e accompagnata dalla richiesta subordinata al Tribunale di Cuneo di valutare la propria eventuale incompetenza ove ritenesse di riqualificare l’istanza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 629bis cod. proc. pen., si risolve sostanzialmente in un’omessa pronuncia da parte del giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, che avrebbe dovuto accertare in concreto se effettivamente l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEa contumacia non fosse conforme alla legge e se fosse accoglibile la richiesta subordinata.
4. L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio disponendo nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di Cuneo, quale giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione al fine di valutare l’istanza relativa al titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Palermo in data 23/01/2014 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 670 cod. proc. pen. e di pronunciarsi sulle istanze formulate con riguardo alla sentenza emessa dal Tribunale di Siena in data 12/04/2016, in ossequio ai principi sopra ricordati.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cuneo. Così Ł deciso, 09/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME