Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9290 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9290 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato in Albania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 16/05/2023 della CORTE DI APPELLO IDI FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 16 maggio 2023 la Corte d’appello di IFirenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero di revoca dell’indulto che era stato concesso a NOME COGNOME con ordinanza del Tribunale di Arezzo del 22 maggio 2010.
L’istanza è stata accolta per il sopraggiungere di ulteriore condanna ad almeno due anni di reclusione per delitto commesso entro i cinque anni dall’entrata in vigore della I. 31 luglio 2006, n. 241; in particolare, si tratta della condanna pronunciata dalla Corte d’appello di Firenze il 6 luglio 2015, irrevocabile il 20 marzo 2019, di condanna alla pena di 2 anni ed 8 mesi di reclusione ed 800 euro di multa per il reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen. commesso il 4 aprile 2008.
Con la stessa ordinanza la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile, perché proposta tramite memoria, e non con autonomo incidente di esecuzione, la richiesta di applicazione della continuazione tra i reati oggetto
della pronuncia di indulto e quello oggetto della sentenza che aveva determinato la revoca dello stesso.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui dichiara inammissibile l’istanza di continuazione, perché, in realtà, la giurisprudenza di legittimità ritiene che nel revocare il beneficio dell’indulto il giudice dell’esecuzione debba tener conto anche della continuazione. Nel merito sussistevano i presupposti per riconoscere la continuazione perché entrambi i reati di cui ai procedimenti oggetto dell’istanza erano stati commessi in un arco temporale ben definito caratterizzato da persistente abuso di sostanze alcoliche da parte del condannato.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso raccoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto più volte che il procedimento di esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione, ma è un procedimento di prima istanza, in cui non vige il principio devolutivo, diretto a delimitare il concreto contenuto dell’esecuzione. Pertanto, anche nel corso di un procedimento esecutivo avente un diverso oggetto, la parte privata può introdurre una domanda diversa, sempre che, a salvaguardia del principio del contraddittorio, venga garantito alla parte pubblica – la cui presenza è necessaria ai sensi dell’art. 666 comma quarto cod. proc. pen. – un termine per controdedurre (Sez. 1, Sentenza n. 51053 del 13/07/2017, Palau, Rv. 271457; Sez. 3, Sentenza n. 47266 del 04/11/2005, Conversano, Rv. 233261).
L’incidente di esecuzione, infatti, è sottoposto alla disciplina del giudizio d’impugnazione in quanto compatibile, secondo la previsione di cui all’art. 666, comma 6, cod. proc. pen., ma non ha natura di giudizio di impugnazione, e quindi non è improntato al rispetto né del principio devolutivo né delle :specifiche formalità di proposizione dei mezzi d’impugnazione, trattandosi, invece, d’un procedimento di prima istanza avente la mera finalità di stabilire, nell’interesse della giustizia, concreto contenuto dell’esecuzione (Sez. 1, Sentenza n. 1229 del 11/11/2020, dep. 2021, Marseglia, Rv. 280217).
Ne consegue che la Corte d’appello non poteva dichiarare inammissibile l’istanza soltanto perché introdotta con memoria all’interno di un incidente di esecuzione aperto dalla parte pubblica.
Relativamente alla parte in cui ha dichiarato inammissibile l’istanza di riconoscimento della continuazione, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M..
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il consigliere estensore
Il ‘presidente