Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10153 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10153 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PATRICA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di FROSINONE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
LETTA
l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da NOME COGNOME al fine di ottenere – per come meglio chiarito nell’udienza di discussione – la declaratoria di nullità del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., derivante da nulli endoprocessuali afferenti alla notifica degli atti introduttivi del giudizio c riferimento “a tutte le sentenze indicate nel cumulo emesso in data 22 febbraio 2024”;
RILEVATO
che, a ragione della decisione, il giudice a quo ha richiamato i principi enunciati da Sez. U, COGNOME;
CONSIDERATO
che, secondo la decisione correttamente richiamata dal Tribunale di Frosinone, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’ar 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, n. 15498 del 26/11/202, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931 – 01);
che, secondo la stessa decisione, la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Sez. U, n. 15498 del 2021, cit., Rv. 280931 – 02);
RITENUTO
pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato in diritto;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024
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