Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26849 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26849 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (cui CODICE_FISCALE) nato il 01/01/1998
avverso l’ordinanza del 04/03/2025 del Tribunale di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere, NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Milano in funzione di Giudice dell’esecuzione, è stata dichiarata inammissibile la richiesta proposta nell ‘ interesse di NOME (cui 054EXW0), avverso il provvedimento del 17 settembre 2024, per aver già provveduto ad analoga istanza in data 13 settembre 2024.
Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, affidando il ricorso a un unico motivo con il quale si deduce erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione.
2.1. Sostiene il ricorrente che l ‘ istanza proposta al Tribunale di Milano è diversa da quella cui si riferisce l ‘ ordinanza impugnata, già avanzata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. al G iudice dell’esecuzione.
In particolare, si deduce che il ricorrente è stato destinatario di provvedimento di cumulo del 16 aprile 2024, relativo a due sentenze definitive, per una complessiva pena di anni quattro, mesi sette e giorni ventotto di reclusione, quale periodo residuo da scontare.
Con incidente di esecuzione del 30 luglio 2024, si era invocato il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le indicate sentenze, chiedendo rideterminarsi la pena finale in una misura inferiore ad anni quattro di reclusione, con revoca dell’ordine di esecuzione del 16 aprile 2024.
Il Tribunale, con provvedimento del 13 settembre 2024, ha accolto la prima istanza, rideterminando la pena in anni tre, mesi quattro di reclusione e ha rigettato la seconda richiesta, ritenendo la materia di competenza del Pubblico ministero, organo preposto a ll’esecuzione della pena.
Quindi, segnala il ricorrente che, con istanza del 16 settembre 2024, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, era stata chiesta la rivisitazione dell’ordine di esecuzione, con sospensione per trenta giorni , onde consentire al condannato di chiedere l’affidamento in prova.
In data 17 settembre 2024, il Pubblico ministero ha emesso ordine di esecuzione per la pena residua, senza sospensione, provvedimento nei confronti del quale la difesa ha proposto istanza ex art. 670 cod. proc. pen. al Giudice dell’esecuzione, in data 10 febbraio 2025, con richiesta di declaratoria di inefficacia dell’ordine di esecuzione del 17 settembre 2024 , rispetto alla quale il Tribunale ha dichiarato l ‘ inammissibilità con il provvedimento oggetto del presente ricorso per cassazione.
Sicché, si sostiene che quella proposta non era una mera riproposizione di precedente istanza, diversamente da quanto rilevato dal Tribunale; anzi, per il ricorrente, le istanze sono diverse e sono state proposte in relazione a due diversi titoli, la prima, avverso il provvedimento di determinazione di pene concorrenti del 16 aprile 2024, la seconda, avverso il titolo del 17 settembre 2024.
In ogni caso, la declaratoria di inammissibilità preclude al condannato di avanzare domanda per accedere alla misura alternativa dell’affidamento in prova pur sussistendone i requisiti di legge.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
1.1. È stato affermato che «in tema di incidente di esecuzione, l’art. 666 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l’istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione» (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269841; Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 – 01).
Si tratta di principio sostanzialmente conforme all’altro secondo cui, il perimetro entro il quale deve essere compiuta la valutazione del giudice dell’esecuzione, è individuato tenendo conto che «il provvedimento del giudice dell’esecuzione divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell’art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo “petitum” finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l’apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione. ed altre precedenti conformi» (Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, COGNOME, Rv. 261394).
A precisazione dell’orientamento esposto e qui ribadito, deve essere affermato che la novità dell’elemento di fatto e delle questioni giuridiche che giustificano la riproposizione dell’istanza al G iudice dell’esecuzione devono essere riferiti specificamente alla posizione e ai temi che hanno formato oggetto del precedente provvedimento e non anche a profili ad essi estranei.
1.2. Ciò posto, si osserva che l ‘ esame degli atti, necessitato dalla qualità delle deduzioni proposte, ha consentito di acclarare che oggetto dell ‘ istanza rivolta al Giudice dell’esecuzione in data 10 Febbraio 2025 dal difensore, Avv. NOME COGNOME decisa con la declaratoria di inammissibilità oggetto del presente ricorso per cassazione, è la richiesta di perdita di efficacia dell’ordine di esecuzione per la carcerazione del 17 settembre 2024 n. 1816, relativo alla pena di anni tre, mesi uno e giorni ventotto di reclusione, oltre la multa.
Inoltre, l ‘ istanza ha ad oggetto l’annullamento del titolo indicato, con emissione, in sostituzione, di un nuovo ordine di esecuzione per la carcerazione e contestuale decreto di sospensione del titolo o, in alternativa, la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per la valutazione della richiesta di misura alternativa dell’affidamento in prova, depositata contestualmente all’istanza.
Dunque, si rileva che l ‘ istanza dichiarata inammissibile ha ad oggetto un nuovo provvedimento, adottato dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 17 settembre 2024, seppure questo abbia
confermato il precedente ordine di carcerazione del 16 aprile 2024. Inoltre, all ‘ istanza, proposta ai sensi dell ‘ art. 670 cod. proc. pen., di perdita di efficacia del titolo indicato, l ‘ interessato ha aggiunto la domanda di annullamento del titolo e richieste subordinate.
Sicché, dal punto di vista formale secondo i principi sopra richiamati, la richiesta dichiarata inammissibile non appare mera riproposizione di precedente istanza perché avanzata avverso un provvedimento diverso da quello già esaminato dal Giudice dell ‘ esecuzione contestualmente alla richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. Peraltro, il secondo provvedimento del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano del 17 settembre 2024, di conferma di quello del 16 aprile 2024, ha anche preso atto del contenuto della ordinanza del Giudice dell ‘ esecuzione, intervenuta medio tempore , il 13 settembre 2024, con la quale si è riconosciuto il vincolo della continuazione, assumendo che in quella sede, vi è stato rigetto della richiesta di immediata revoca dell ‘ ordine di esecuzione per la carcerazione del 16 aprile 2024.
Si tratta, però, di rigetto che, dalla lettura del primo provvedimento del Tribunale (cfr. p. 2 dell ‘ ordinanza emessa in data 13 settembre 2024) è giustificato dalla circostanza che organo dell ‘ esecuzione della pena, come rideterminata per effetto dell ‘ avvenuto riconoscimento della continuazione ex art.671 cod. proc. pen., è stato individuato nel Pubblico ministero.
Né, infine, la motivazione del provvedimento impugnato che, invero, è estremamente stringata, spiega le ragioni della ritenuta totale sovrapponibilità delle istanze.
Segue l ‘ annullamento dell ‘ ordinanza impugnata, con rinvio al Giudice dell ‘ esecuzione perché libero nell ‘ esito, proceda al giudizio sull ‘ istanza.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano.
Così deciso, il 22 maggio 2025