Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28538 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28538 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nata a Procida (Na) il 26/2/1943
avverso l’ordinanza del 13/2/2024 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13/2/2024, il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile – per mancanza di un titolo esecutivo a carattere giurisdizionale l’istanza con la quale NOME COGNOME aveva chiesto l’annullamento, previa sospensione, della determinazione del Comune di Procida n. 510 del 21/6/2016, avente ad oggetto l’accesso al fondo di Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. per ottemperare alla demolizione delle opere di cui alla sentenza del 17/1/2007 dello stesso Tribunale, sezione distaccata di Pozzuoli.
Propone ricorso per cassazione la COGNOME deducendo i seguenti motivi:
violazione di legge, contraddittorietà della motivazione, travisamento degli atti. Il Tribunale avrebbe affermato l’inesistenza di un titolo esecutivo e la natur esclusivamente amministrativa dell’atto di cui si chiede l’annullamento; questa motivazione sarebbe tuttavia errata, in quanto sarebbe in corso un’esecuzione, ai sensi della sentenza citata. L’ordinanza, pertanto, avrebbe travisato gli atti contenuti nel fascicolo della procedura;
inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e/o di altre norme di cui si deve tener conto. L’ordinanza impugnata sarebbe totalmente priva di sottoscrizione, tale non potendosi ritenere il segno informe privo di ogni identità apposto in calce, specie in presenza di un atto nel quale il nome proprio del Giudice non è mai indicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Il Tribunale ha rilevato in modo corretto che l’incidente di esecuzione aveva ad oggetto un provvedimento amministrativo, sul quale, infatti, la ricorrente aveva proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale; questo – con sentenza dell’8/6/2021 – aveva tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso per difetto giurisdizione, sul presupposto che “la questione all’esame rientra nell’alveo delle modalità con le quali è condotto ad esecuzione l’ordine susseguente alla sentenza penale di condanna, con conseguente devoluzione di ogni relativa controversia all’Autorità giudiziaria ordinaria”.
A seguito di questa pronuncia, dunque, l’interessata avrebbe dovuto, in via alternativa, proporre impugnazione innanzi al Consiglio di Stato, oppure un autonomo incidente di esecuzione in sede penale, ai sensi e nelle forme dell’art. 665 ss. cod. proc. pen.; per contro, la COGNOME ha avanzato una irrituale istanza di riassunzione, con la quale ha reiterato le stesse domande già formulate al Tribunale amministrativo regionale ed ha ribadito i medesimi argomenti, al punto da rinviare per l’esame degli stessi all’allegato ricorso già presentato in sede amministrativa.
In modo del tutto corretto, pertanto, il Tribunale ha evidenziato che – nei termini in cui era stata “riassunta” – l’istanza non poteva essere qualificata come incidente di esecuzione, in quanto volta espressamente ad ottenere l’annullamento di un provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito di una procedura parimenti amministrativa – di demolizione dell’immobile.
Anche il secondo motivo di impugnazione, in tema di sottoscrizione dell’atto, risulta manifestamente infondato.
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7.1. Questa Corte, con indirizzo qui da ribadire, ha affermato che è causa di nullità del provvedimento soltanto la materiale assenza della sottoscrizione, non
la sua eventuale illeggibilità, in quanto l’individuazione del Giudice emittente è
comunque ricavabile aliunde
dall’atto o, diversamente, dal relativo verbale o dagli atti processuali, come nel caso di specie (tra le molte,
Sez. 5, n. 36712 del
20/4/2012, COGNOME, Rv. 253519; successivamente, tra le non massimate,
Sez. 3, n. 17396 del 24/1/2023, COGNOME; Sez. 1, n. 46915 del 15/912022, NOME).
8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616
cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente
fissata in euro 3.000,00.
P.Q.14.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrent€ al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Róma, il 12 giugno 2024
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