Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14819 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14819 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA;
Avverso l’ordinanza emessa il 14/07/2022 dalla Corte di appello di Catania;
Sentita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH M-Iff
Con ordinanza emessa il 14 luglio 2022 GLYPH Corte di appello di Catania, quale Giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’incidente di esecuzione presentato da NOME COGNOME, finalizzato a ottenere la rideterminazione del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso Corte di appello di Catania il 22 giugno 2022, con cui era stato quantificato il trattamento sanzionatorio irrogato al condannato in trent’anni di reclusione.
La declaratoria di inammissibilità dell’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di NOME COGNOME veniva giustificato sull’assunto che il trattamento sanzionatorio irrogato al condannato veniva quantificato attraverso il criterio dei cumuli parziali progressivi, sulla base del quale l’ini dell’esecuzione della pena veniva individuato nella data del 23 novembre 1992 e la cessazione dell’esecuzione della pena veniva individuata nella data del 19 ottobre 2037.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, proponeva un unico ricorso per cassazione, recante la data del 20 luglio 2022, che dava origine a due distinti procedimenti, iscritti a ruolo con i numeri NUMERO_DOCUMENTO/2022 R.G. e 33535/2022 R.G., che venivano riuniti all’udienza del 22 febbraio 2023.
Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorso per cassazione presentato nell’interesse di NOME COGNOME veniva articolato in due censure difensive, di cui occorre dare partitamente conto.
Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge dell’ordinanza impugnata, conseguente al fatto che la declaratoria di inammissibilità dell’incidente di esecuzione proposto da NOME COGNOME era stata pronunciata de plano, senza la fissazione dell’udienza in camera di consiglio, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. essendo il tema censorio sollevato dal condannato, sul piano ermeneutico, tutt’altro che incontroverso.
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di procedere alla rideterminazione del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso Corte di appello di Catania il 22 giugno 2022, con cui era stato quantificato il trattamento sanzionatorio irrogato al condannato in trent’anni di reclusione.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale deve ritenersi assorbita la residua censura difensiva.
Occorre premettere che il modello procedimentale prefigurato per il processo penale di esecuzione è delineato dall’art. 666 cod. proc. pen., che prevede la celebrazione di un’udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, per dare modo alle stesse di interloquire, in contraddittorio, davanti al giudice.
Tuttavia, è prevista una deroga a questa regola generale, con la possibilità di un epilogo decisorio anticipato dell’incidente di esecuzione, rilevante in termini d’inammissibilità, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., mediante l’emissione di un provvedimento reso con procedura de plano, in assenza di contraddittorio, quando l’istanza «costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata » ovvero sia «manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ».
Ne discende che il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione de plano, senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dai casi espressamente previsti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, a sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Tanto premesso, deve osservarsi che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la declaratoria di inammissibilità dell’incidente di esecuzione presentato da NOME COGNOME veniva pronunciata dalla Corte di appello di Catania de plano, senza la fissazione dell’udienza in camera di consiglio, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. non potendo ritenersi ictu °cui/ incontroversa la questione sollevata dal difensore del condannato, relativa alla rideterminazione del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso Corte di appello di Catania il 22 giugno 2022, con cui, attraverso cumuli parziali progressivi, era stato quantificato il trattamento sanzionatorio irrogato al condannato in trent’anni di reclusione.
Il percorso processuale seguito dalla Corte di appello di Catania, quindi, è in contrasto con il modello procedimentale descritto nel paragrafo precedente, nel
rispetto del quale la declaratoria di inammissibilità può essere emessa de plano, ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., solo quando l’istanza manchi dei requisiti affermati dalla legge e la presa di atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali, come affermato da questa Corte in un illuminante arresto giurisprudenziale, secondo cui «il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso “de plano”, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l’istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali» (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714-01).
Ne discende che, nel caso di specie, si è verificata una patologia processuale, rilevante ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., attinente all’instaurazione del contraddittorio tra le parti, che determina la nullità assoluta dell’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catania il 14 luglio 2022.
Resta assorbita nel motivo di accoglimento la residua censura difensiva, relativa al merito dell’incidente di esecuzione, finalizzato a ottenere la rideterminazione del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso Corte di appello di Catania il 22 giugno 2022, il cui vaglio postula la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, che, nel caso in esame, deve essere esclusa.
Per queste ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Catania, affinché provveda a un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania.
Così deciso il 22 febbraio 2023.