Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2742 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2742 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a Termoli il 18/08/1989
avverso l’ordinanza del 08/10/2024 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice dell’esecuzione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Pescara, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile, de plano , la richiesta avanzata, ai sensi degli artt. 670, comma 3, cod. proc. pen. e 175 cod. proc. pen., nell’interesse di NOME COGNOME in relazione all ‘esecuzione della sentenza definitiva n. 716/2021 del Tribunale di Pescara, con la quale l’imputata è stata condannata alla pena di anni due e mesi due di reclusione, oltre la multa.
Propone tempestivo ricorso per cassazione la condannata, per il tramite del difensore di fiducia, Avv. NOME COGNOME denunciando due vizi con i motivi di seguito riassunti, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. , nonché illogicità della motivazione.
La pronuncia impugnata ha reputato l’istanza proposta in data 25 settembre 2024, mera riproposizione di precedente incidente di esecuzione, proposto al Tribunale di Pescara, in data 21 agosto 2024, deciso con rigetto pronunciato il 18 settembre 2024.
La difesa, con il primo incidente di esecuzione, aveva sostanzialmente contestato l’illegittimità del decreto di irreperibilità disposto dalla Procura della Repubblica di Pescara per dare esecuzione alla sentenza irrevocabile di cui si discute, deducendo la sussistenza del pregiudizio della condannata di invocare misure alternative alla detenzione ove fosse venuta a conoscenza, in tempo utile, dell’ordine di carcerazione.
Diversamente, la richiesta, presentata il data 25 settembre 2024, decisa con il provvedimento di inammissibilità, impugnato nella presente sede, riguardava doglianze relative all ‘ irritualità della notifica del decreto di citazione a giudizio che, secondo la ricorrente, aveva comportato la mancanza di conoscenza del processo e la violazione del diritto di difesa, con conseguente illegittimità della dichiarazione di assenza dell’imputata.
Del resto, la motivazione del Giudice dell’esecuzione sarebbe carente perché non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali le doglianze al vaglio, sollevate dalla ricorrente, sarebbero identiche a quelle oggetto della precedente istanza decisa con rigetto.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 666, comma 3, 670 n. 3 cod. proc. pen., vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa.
La decisione adottata ha leso il diritto al contraddittorio ed è affetta, per questo, da nullità assoluta. Difatti, a fronte di un’istanza non meramente reiterava di quella già proposta, il Giudice dell’esecuzione sarebbe incorso nella violazione degli artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen. per aver omesso di fissare l’udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art 666, comma 3, cod. proc. pen.
Tanto, peraltro in assenza di espressa motivazione circa l ‘ identità delle due istanze.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l ‘annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di Pescara.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
1.1. Si osserva che l’esame degli atti, necessitato dalla qualità dell’eccezione formulata, ha permesso di acclarare che il Giudice dell’ esecuzione ha deciso sull’istanza , de plano , reputata, quella avanzata in data 25 settembre 2024, mera riproposizione di altra, depositata il 21 agosto 2024 al medesimo Giudice, già decisa con provvedimento di rigetto del 18 settembre 2024.
1.2. Ciò premesso, osserva il Collegio che il provvedimento è nullo perché assunto senza fissare il contraddittorio, ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Invero, è principio costante di questa Corte di legittimità quello secondo il quale il provvedimento assunto dal giudice dell’esecuzione de plano , senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (tra le altre, Sez. 1, n. n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452 -01; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, COGNOME, Rv. 260524; Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, COGNOME, Rv. 259475).
Invero, il modello delineato dall’art. 666 cod. proc. pen. per il procedimento di esecuzione è costituito dalle forme dell’udienza in camera di consiglio, con la partecipazione delle parti, cui viene dato modo di interloquire innanzi al giudice.
Tuttavia, l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. contempla, in deroga alla regola generale, la possibilità di un epilogo decisorio anticipato della richiesta in termini d’inammissibilità, mediante pronuncia di decreto, reso con procedura de plano e in assenza di contraddittorio, quando l’istanza sia stata già rigettata perché basata sui medesimi elementi, ovvero sia «manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge».
La manifesta infondatezza, nella ratio della disposizione e nella lettura operata dall’elaborazione giurisprudenziale maggioritaria, riguarda il difetto delle condizioni di legge, intese in senso restrittivo, come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, perché imposti direttamente dalla norma (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, COGNOME, Rv. 260971; Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712; Sez. 5, n. 2793 del 05/05/1998, Prato, Rv. 210936).
Il provvedimento senza contraddittorio reso in executivis si adatta, dunque, alle ipotesi della rilevabilità ictu oculi di ragioni che, sulla base della semplice prospettazione e senza la necessità di uno specifico approfondimento discrezionale, evidenzino la mancanza di fondamento dell’istanza.
Inoltre, l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l’istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato
degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (tra le altre, Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 21/04/2017, Rv. 269841 -01; Sez. 3, n. 6051 del 27/09/2016, dep. 2017, Barone, Rv. 268834 – 01).
Invero, il provvedimento del Giudice dell’esecuzione divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo petitum finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l’apparente novità della veste formale, possono essere, effettivamente, qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione.
In buona sostanza, deve essere data all’istante la possibilità dell’instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto -sul modello di quello tipico previsto ex art. 127 cod. proc. pen. -dall’art. 666, comma 3 e 9, cod. proc. pen., allorquando si pongano questioni che involgano l’esercizio di discrezionalità valutativa , oppure laddove l’istanza prospetti elementi di novità rispetto a una precedente richiesta.
1.3. Orbene, nel caso al vaglio, non risulta la totale sovrapponibilità delle due istanze devolute al Giudice dell’esecuzione , sebbene con entrambe, una delle richieste sia quella di sospendere l’esecuzione della pena detentiva irrogata alla Rossi con la sentenza n. 716/2021.
Infatti, la prima istanza risulta, sostanzialmente, diretta a contestare la validità del decreto di irreperibilità emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, in data 26 ottobre 2023, relativo alla notifica dell’o rdine di esecuzione della carcerazione nei confronti della condannata, relativa alla sentenza n. 716/2021; la seconda, propone la diversa questione della rimessione in termini per impugnare la sentenza del Tribunale di Pescara, del 16 marzo 2021, divenuta definitiva il 20 luglio 2021, n. 716/2021, adducendo la mancanza di conoscenza del processo svoltosi nell’assenza dell’imputata, nonché vizi inerenti alla notifica del decreto di citazione a giudizio, quindi adendo il Giudice dell’esecuzione ai sensi degli artt. 670 e 175 cod. proc. pen.
Né, nella motivazione del provvedimento impugnato, risulta espressamente delineata un’ipotesi di manifesta infondatezza dell’istanza originaria , rilevabile ictu oculi nei limiti sin qui descritti, ma il Giudice dell’esecu zione si è limitato a giustificare la pronuncia adottata de plano ravvisando la riproposizione, con la nuova istanza, delle medesime questioni devolute con quella, precedente, del 21 agosto 2024.
1.4. Orbene il Collegio osserva che è noto che, secondo la più autorevole giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 -01), le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio
celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. Inoltre, l’in cidente di esecuzione non può essere riqualificato, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa l ‘ eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280931 -02).
Tuttavia, nella specie, almeno per la deduzione svolta nell’ istanza (cfr. p. 2 e ss.) in astratto, non si eccepisce solo la nullità derivata della sentenza, ma si denuncia anche la mancanza di conoscenza legale del provvedimento e si fa richiesta di restituzione nel termine, ponendo una questione che incide sull’esistenza del titolo esecutivo, nonché sulla legittimità della sua emissione, deduzione che, comunque, pretende una delibazione discrezionale e valutativa che necessita, dunque, dell’instaurazione del contraddittorio.
1.5. Si deve, poi, ribadire quanto alla richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. che, s enz’altro , deve essere riconosciuta la competenza anche a decidere sull’istanza in capo al G iudice dell’esecuzione.
Si tratta, infatti, di fattispecie in cui la richiesta, per come è stata formulata, appare logicamente subordinata o alternativa all’accertamento della validità del titolo esecutivo, diversamente rientrando l’istanza nella competenza del giudice dell’impugnazione (Sez. 2, n. 29114 del 23/05/2019; Sez. 6, ord. n. 49876 del 29/11/2013, Rv. 258389 -01; Rv. 277017 -01; Sez. 1, n. 16645 del 20/04/2010, Rv. 247561 -01).
Peraltro, questa Corte di legittimità ha affermato il principio cui questo Collegio intende dare continuità, secondo il quale il giudice dell’esecuzione decide sulla richiesta di restituzione del termine per proporre impugnazione, ai sensi dell’art. 670, comma 3, cod. proc. pen., anche quando, investito della richiesta di declaratoria di non esecutività del provvedimento, la dichiari inammissibile (Sez. 1, n. Sez. 6, n. 39279 del 17/09/2013, Dane, Rv. 256335 -01; Sez. 1, n. n. 27099 del 10/06/2011, Maenza, Rv. 250874 -01).
Ciò in quanto l’art. 670, comma 3, del codice di rito dispone che il giudice dell’esecuzione decide sulla richiesta restituzione nel termine se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento. Dunque, l’ampiezza e la generalità della locuzione testuale sono tali da comprendere non solo i casi di rigetto, ma anche quelli di inammissibilità de ll’ istanza di dichiarazione di non esecutività del provvedimento la cui deliberazione, comunque, radica la
competenza del Giudice dell’esecuzione anche sulla richiesta di restituzione nel termine per impugnare.
Dunque, residuano spazi per l’intervento del Giudice dell’esecuzione, previa instaurazione del contraddittorio, rispetto alla proposta istanza di restituzione nel termine per proporre appello, per la quale, quindi, tale giudice è competente.
Deriva da quanto sin qui esposto, l’annullamento con rinvio ( tra le altre, Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 283306 -01) al Giudice dell’ esecuzione per nuovo giudizio , in relazione all’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza indicata in premessa , ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., con rigetto, nel resto, del ricorso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’istanza di restituzione nel termine per impugnare ai sensi dell’art. 175 cpp con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Pescara. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, il 16 gennaio 2025