Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47752 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47752 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/01/2023 del TRIBUNALE di UDINE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del procuratore generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 30 gennaio 2023 il Tribunale di Udine, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da NOME COGNOME di dichiarare non esecutiva la sentenza emessa dal Tribunale di Udine in data 23 settembre 2021, divenuta irrevocabile in data 08 dicembre 2021, di condanna per il delitto di minaccia continuata aggravata, e di restituzione nel termine per impugnarla.
Secondo il Tribunale, l’assenza dell’imputato è stata dichiarata correttamente, all’udienza dell’Il giugno 2020, secondo la norma dell’art. 420bis cod.proc.pen. allora vigente, non potendo applicarsi la modifica introdotta dal d.lgs. n. 150/2022: essendo il COGNOME stabilmente residente all’estero, ad un indirizzo noto, gli era stato inviato l’atto previsto dall’art. 169 cod.proc.pen invitandolo cioè ad eleggere un domicilio in Italia per il procedimento in questione, con l’avviso che, altrimenti, le notifiche sarebbero state effettuate presso il difensore. Egli aveva ricevuto tale avviso a mani proprie, il 17 giugno 2019, ma non aveva mai fatto pervenire alcuna elezione di domicilio, né nel termine indicato e neppure in seguito. Il Tribunale ha ritenuto che, non sussistendo dubbi circa la regolarità della consegna dell’avviso, e non avendo l’istante mai dichiarato di essere stato impossibilitato ad adempiere all’invito per una ragione a lui non ascrivibile, egli si era sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti successivi, non essendo previsto che dovesse essergli inviata alcuna ulteriore comunicazione.
Inoltre il Tribunale non ha ravvisato alcuna violazione del diritto di difesa nel diniego del rinvio, chiesto all’udienza dell’Il giugno 2020 dal difensore di uffici al fine di contattare l’imputato, perché né in quell’udienza né nella successiva, rinviata per un impedimento del difensore stesso, era stata svolta attività istruttoria.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale deduce l’erroneità di tutti i punti della decisione.
La motivazione è carente in ordine alla legittimità della dichiarazione di assenza. Anche prima della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, l’art. 420-bis cod.proc.pen. era interpretato, dalla giurisprudenza nazionale e dalla Corte EDU, nel senso di richiedere che, per la dichiarazione di assenza, l’imputato risultasse essere stato posto a conoscenza non semplicemente del procedimento, ma del processo. E’ invece evidente che il COGNOME, raggiunto solo dall’invito ad eleggere un domicilio in relazione ad una imputazione, e quindi in
relazione ad una indagine in corso, non ha mai avuto conoscenza del processo instaurato a suo carico, perché il decreto di citazione successivamente emesso non gli è stato mai notificato, essendo stato notificato solo al difensore di ufficio. Inoltre il giudice, alla prima udienza, ha respinto la richiesta del difensore di ufficio di rinviare il dibattimento per consentirgli di contattare l’imputato, pu essendo evidente che questi non era a conoscenza del processo; tale difensore, perciò, non lo ha contattato, e solo nel febbraio 2022 gli ha comunicato l’emissione dell’ordine di esecuzione della pena, con contestuale sospensione.
La motivazione è errata nel punto in cui il giudice afferma che l’imputato si è sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del processo, essendo certo che egli non ha mai ricevuto alcuna notifica del decreto di citazione in giudizio, alla conoscenza del quale non si è, quindi, sottratto.
La Corte di cassazione, in applicazione delle decisioni della CEDU, ha stabilito che per affermarsi che l’imputato abbia avuto conoscenza del procedimento non è sufficiente che questi abbia eletto domicilio presso il difensore di ufficio, in assenza di prova del reale instaurarsi del rapporto professionale. Il ricorrente, addirittura, non ha mai eletto alcun domicilio, non ha avuto alcun contatto con il difensore di ufficio, e quindi non poteva essere dichiarato “assente”, non avendo mai avuto conoscenza della vocatio in íudicium.
Deve conseguentemente essergli consentita la restituzione nel termine per impugnare, ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod.proc.pen. introdotto dal d.lgs. n. 150/2022.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, sussistendo una volontaria sottrazione dell’imputato alla conoscenza degli atti successivi del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
La sentenza Sez. U. n. 15498 del 26/11/2020 (dep. 2021), COGNOME, Rv. 280931, ha chiarito, ribadendo un indirizzo giurisprudenziale già da tempo maggioritario, che in sede di incidente di esecuzione non può attribuirsi rilievo a nullità endoprocedimentali che avrebbero dovuto essere fatte valere nel corso del giudizio di cognizione. Con tale strumento non è consentito far valere forme di patologia degli atti processuali, comprese le nullità attinenti alla irregolare costituzione del rapporto processuale, verificatesi prima della formazione del giudicato, in quanto, in difetto della deduzione con l’impugnazione, i vizi, pur sussistenti, restano sanati dall’irrevocabilità della decisione. Tale pronuncia, in
particolare, ha stabilito che «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse».
Ai sensi dell’art. 670 cod.proc.pen., infatti, il giudice dell’esecuzione è competente solo per accertare la oggettiva sussistenza ed esecutività del titolo esecutivo, non la sua correttezza, sulla quale si è già espresso il giudice della cognizione con le pronunce di merito, che trovano il loro limite di censurabilità nel formarsi del giudicato. La norma stessa precisa che egli valuta anche nel merito la correttezza dell’atto solo quanto all’osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, e, trattandosi di una eccezione, l’interpretazione deve essere tassativa. Pertanto, anche qualora si fosse verificata la nullità assoluta lamentata dal ricorrente, essa non può essere fatta valere con l’incidente di esecuzione promosso ai sensi dell’art. 670 cod.proc.pen.
Essa, come indicato nella massima sopra riportata, può essere fatta valere attraverso lo strumento della rescissione del giudicato prevista dall’art. 629-bis cod.proc.pen.. La medesima sentenza delle Sezioni Unite ha però stabilito che «La richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi». Il giudice dell’esecuzione, pertanto, non avrebbe potuto in nessun caso riqualificare l’istanza a lui proposta nel diverso istituto in questione.
Quanto alla richiesta di remissione in termini per l’impugnazione, è evidente che non sussistono le condizioni per l’applicazione di tale istituto, nella formulazione della norma dell’art. 175, comma 2, cod.proc.pen. vigente all’epoca del passaggio in giudicato della sentenza contestata ed ancora in vigore all’epoca di presentazione dell’incidente di esecuzione, perché esso, secondo l’interpretazione indicata dalla sentenza Sez. U. n. 36848 del 17/07/2014, Rv. 259992, opera solo per i condannati dichiarati contumaci.
Il ricorrente ha chiesto, nella parte finale del suo motivo di impugnazione, di concedere la restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175, comma 2.1., cod.proc.pen. introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, ma tale richiesta è inammissibile. L’art. 89, comma 3, del medesimo decreto legislativo stabilisce, infatti, che l’art. 175 cod.proc.pen. nella nuova formulazione si applica solo nel
caso di «sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto».
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente