Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40928 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40928 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/01/2024 del TRIBUNALE di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 31 gennaio 2024 il Tribunale di Trieste, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da NOME COGNOME di annullamento dell’ordine di esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Trieste in data 31 ottobre 2018 per l’asserita nullità della notifica del decreto di citazione in giudizio. Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione circa l’omessa notifica del decreto di citazione in giudizio, in quanto diretta allo studio del difensore di fiducia ma effettuata ad un indirizzo sbagliato e non corrispondente ad esso, ma ha ritenuto di non poter dichiarare la nullità della sentenza, a seguito dell’errata dichiarazione di assenza dell’imputato, in applicazione del principio dettato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 15498/2021, essendo tale vizio non deducibile con l’incidente di esecuzione, ma caso mai con il rimedio della rescissione del giudicato.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo dei suoi difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell’art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen., per la contraddittorietà della motivazione.
Il giudice ha ritenuto fondata l’eccezione relativa all’omessa notifica del decreto di citazione in giudizio, valutando sussistente la nullità assoluta di cui agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., per essere stato l’imputato dichiarato assente in mancanza dei necessari presupposti, ma ha errato nell’applicare la sentenza delle Sezioni Unite n. 15498/2021, perché relativa ad un caso diverso, in cui la notifica dell’atto introduttivo era stata eseguita ad un difensore erroneamente ritenuto il domiciliatario dell’imputato, mentre nel presente caso la notifica è stata del tutto omessa, sia all’imputato sia al suo difensore. La decisione del giudice dell’esecuzione contrasta con i principi generali del processo penale, dando esecuzione alla sentenza emessa nel corso di un processo non celebrato nell’assenza dell’imputato, e afferma erroneamente l’esperibilità del rimedio della rescissione del giudicato, consentita solo all’imputato giudicato legittimamente in assenza.
3. Il ricorso è inammissibile.
La sentenza Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 (dep. 2021), COGNOME, Rv. 280931, ha chiarito, ribadendo un indirizzo giurisprudenziale già da tempo maggioritario, che in sede di incidente di esecuzione non può attribuirsi rilievo a nullità endoprocedimentali che avrebbero dovuto essere fatte valere nel corso del giudizio di cognizione. Con tale strumento non è consentito far valere forme
di patologia degli atti processuali, comprese le nullità attinenti alla irregolare costituzione del rapporto processuale, verificatesi prima della formazione del giudicato: «in difetto della deduzione con l’impugnazione, i vizi, pur sussistenti, restano sanati dall’irrevocabilità della decisione».
Anche la sentenza Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598, pur stabilendo che «L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c), e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.», nella motivazione ha ribadito che anche il vizio insanabile «trova il suo limite preclusivo nel perfezionarsi del giudicato». Pertanto, anche qualora si fosse verificata la nullità assoluta lamentata dal ricorrente, come incidentalmente ritenuto dal giudice dell’esecuzione, essa non può essere fatta valere con l’incidente di esecuzione promosso ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen, ma solo con l’istituto della rescissione del giudicato previsto dall’art. 629-bis cod. proc. pen., come indicato dalla sentenza Sez. U, n. 15498/2021, sopra citata.
Deve anche ribadirsi che l’incidente di esecuzione non può essere convertito nel diverso istituto esperibile, stante la assoluta diversità tra di essi, come stabilito dalla già citata sentenza Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 (dep. 2021), COGNOME, Rv. 280931, secondo la quale «La richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi».
Per i motivi sopra esposti il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Pre dente