Incidente di Esecuzione e Giudicato: la Cassazione Ribadisce i Limiti
Nel complesso panorama del diritto processuale penale, la scelta dello strumento giuridico corretto è fondamentale. Un errore nella procedura può compromettere l’esito di un’azione legale, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame verte sui confini applicativi dell’incidente di esecuzione, chiarendo quando questo strumento non può essere utilizzato per contestare la validità di una sentenza di condanna ormai definitiva.
Il Caso in Esame: una Condanna e un Tentativo di Annullamento
La vicenda ha origine dall’istanza di un condannato che, tramite il suo legale, si è rivolto al Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione. L’obiettivo era ottenere una declaratoria di nullità del titolo esecutivo, cioè della sentenza di condanna diventata irrevocabile. La tesi difensiva si fondava su presunte nullità procedurali verificatesi durante il processo di primo grado, in particolare vizi relativi alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio. Tali vizi, secondo il ricorrente, avrebbero inficiato l’intero procedimento.
Il Tribunale dell’esecuzione, tuttavia, ha rigettato l’istanza. Contro questa decisione, l’interessato ha proposto ricorso per Cassazione.
La Decisione della Cassazione: i Limiti dell’Incidente di Esecuzione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la linea interpretativa già tracciata dalle Sezioni Unite con la celebre sentenza “Lovric” del 2021. La decisione si basa su un principio cardine del nostro ordinamento: la stabilità del giudicato. Una volta che una sentenza diventa definitiva, non può essere messa in discussione se non con strumenti eccezionali e specificamente previsti dalla legge.
Il Principio delle Sezioni Unite
Secondo gli Ermellini, le nullità assolute e insanabili, come quelle derivanti dall’omessa citazione dell’imputato in un giudizio celebrato in sua assenza, non possono essere fatte valere mediante un incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 c.p.p. Il passaggio in giudicato della sentenza “sana” tali vizi, rendendoli non più deducibili in quella sede.
Lo strumento corretto per far valere la mancata conoscenza incolpevole del processo è un altro: la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.). Questo rimedio straordinario permette di riaprire il processo, ma solo a condizione che il condannato dimostri di non aver avuto conoscenza del procedimento a suo carico per cause a lui non imputabili.
Perché non si può “Riqualificare” l’Istanza?
La difesa aveva implicitamente richiesto una “riqualificazione” dell’istanza, ovvero che il giudice interpretasse l’incidente di esecuzione come una richiesta di rescissione del giudicato. La Cassazione ha escluso categoricamente questa possibilità. Ha sottolineato che i due istituti sono profondamente diversi (“eterogenei”) per natura, presupposti e funzione. L’incidente di esecuzione serve a risolvere problemi legati all’esecuzione della pena, mentre la rescissione è un’impugnazione straordinaria che attacca la validità stessa del giudicato. Confonderli sarebbe un errore giuridico.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte risiede nella necessità di preservare la certezza del diritto e la stabilità delle decisioni giudiziarie definitive. Consentire di rimettere in discussione una sentenza irrevocabile con uno strumento generico come l’incidente di esecuzione creerebbe un’incertezza intollerabile nell’ordinamento. Il legislatore ha previsto rimedi specifici e circoscritti, come la rescissione del giudicato, proprio per bilanciare l’esigenza di stabilità con la tutela dei diritti fondamentali della difesa in casi eccezionali. Il ricorso, essendo meramente reiterativo di argomenti già respinti e manifestamente infondato in diritto, non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Le conclusioni che si possono trarre da questa pronuncia sono chiare e di grande importanza pratica. Chi è stato condannato con un processo celebrato in sua assenza e ritiene di non averne avuto incolpevolmente notizia, non deve percorrere la strada dell’incidente di esecuzione per contestare la sentenza. La via maestra, e l’unica percorribile, è quella della rescissione del giudicato. Questa ordinanza serve da monito: la scelta dello strumento processuale non è mai neutra e affidarsi a rimedi non appropriati conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
È possibile usare l’incidente di esecuzione per far valere una nullità assoluta, come la mancata citazione a giudizio, dopo che la sentenza è diventata definitiva?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che, una volta formatosi il giudicato, l’incidente di esecuzione non è lo strumento utilizzabile per contestare vizi procedurali, anche se gravissimi, verificatisi prima della sentenza.
Qual è lo strumento corretto per contestare una condanna pronunciata in assenza di cui non si è avuta conoscenza?
Lo strumento corretto previsto dalla legge è la richiesta di rescissione del giudicato, disciplinata dall’art. 629-bis del codice di procedura penale. Questo rimedio consente la riapertura del processo se si dimostra la mancata colpevole conoscenza della sua celebrazione.
Un giudice può convertire un’istanza di incidente di esecuzione in una richiesta di rescissione del giudicato?
No, la Corte ha specificato che i due rimedi sono “eterogenei” per natura e funzione. Pertanto, un’istanza presentata come incidente di esecuzione non può essere “riqualificata” dal giudice come richiesta di rescissione del giudicato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10150 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10150 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TERAMO il 12/07/1986
avverso l’ordinanza del 30/04/2024 del TRIBUNALE di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
LETTA
l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da NOME COGNOME al fine di ottenere la declaratoria di nullità del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 670 c proc. pen., derivante da nullità endoprocessuali afferenti alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio;
RILEVATO
che, a ragione della decisione, il giudice a quo ha richiamato i principi enunciati da Sez. U, COGNOME;
CONSIDERATO
che, secondo la decisione correttamente richiamata dal Tribunale di Venezia, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’ar 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, n. 15498 del 26/11/202, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931 – 01);
che, secondo la stessa decisione, la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Sez. U, n. 15498 del 2021, cit., Rv. 280931 – 02);
RITENUTO
pertanto, che il ricorso – cui è seguita memoria difensiva – va dichiarato inammissibile, perché reiterativo delle deduzioni espresse nell’istanza introduttiva e manifestamente infondato in diritto;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi nte