Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14672 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14672 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZJI n
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LATINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/10/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica depositata dal ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 2 ottobre 2023 il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione con il quale NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi non eseguibile la sentenza emessa in data 15 luglio 2022 dalla Corte di appello di Roma, divenuta irrevocabile in data 06 aprile 2023 a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, pronunciata dalla Corte di cassazione.
L’istante sosteneva che l’estratto della sentenza di appello non gli era stato mai notificato, perché egli era stato erroneamente ritenuto assente anziché contumace in quella fase processuale, e che tale doglianza era stata proposta alla corte di cassazione, con motivi aggiunti, ma non era stata valutata dal giudice di legittimità. Il Tribunale ha ritenuto che tale doglianza dovesse essere oggetto di ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625-bis cod.proc.pen., o di rescissione del giudicato, ai sensi dell’art. 629-bis cod.proc.pen. Ha, perciò, dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione, non pol:endo in tale sede essere valutate fattispecie per le quali sono previsti specifici mezzi di impugnazione, come affermato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 15498/2021.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge processuale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.
Egli aveva adito il giudice dell’esecuzione lamentando l’omessa notifica dell’estratto contumaciale della sentenza emessa in data 15 luglio 2022 dalla Corte di appello di Roma, essendo stato egli erroneamente indicato come assente, nel corso del procedimento, dovendo invece essere ritenuto ancora contumace.
L’eccezione di tale omessa notifica era stata proposta davanti alla corte di cassazione, con motivi nuovi avanzati nel giudizio di impugnazione contro la predetta sentenza, ma la corte di cassazione, con la sentenza n. 19376/2023 emessa il 06 aprile 2023, aveva dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare tale eccezione, sulla quale, quindi, non può ritenersi formato il giudicato. L’omessa notifica dell’estratto contumaciale, però, impedisce il formarsi del giudicato e quindi del titolo esecutivo. L’ordinanza impugnata ha affermato che l’eccezione circa l’errata dichiarazione di assenza deve essere fatta valere con altri mezzi di impugnazione, ma non ha tenuto conto del fatto che il ricorrente non ha mai presentato una simile eccezione, in quanto egli non è stato mai dichiarato assente, bensì contumace, e solo per una errata redazione del
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verbale dell’udienza di appello vi è stato indicato come “assente”. Nel corso del giudizio di primo grado, infatti, egli era stato dichiarato ccntumace, e gli era stato regolarmente notificato l’estratto contumaciale della sentenza emessa dal Tribunale: l’errore commesso dalla corte di appello è, quindi, un mero errore di fatto.
Egli, perciò, ha adito il giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod.proc.pen., quale imputato contumace, essendo il rimedio di cui all’art. 629bis cod.proc.pen. riservato agli imputati assenti.
Il procuratore generale ha chiesto’ con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in applicazione della sentenza Sez. U., n. 15498/2021, richiamata nel provvedimento impugnato.
Il ricorrente ha depositato memoria di replica, ribadendo di avere adito il giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod.proc.pen. non essendo applicabile, nel suo caso, il rimedio della rescissione del giudicato, e contestando, peraltro, solo l’omessa notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, e deve perciò essere dichiarato inammissibile.
Tutte le considerazioni del ricorrente sono manifestamente infondate, perché conseguenti ad un’affermazione palesemente errata, cioè che non possa essersi formato il giudicato sulla sentenza di appello, da lui impugnata con ricorso in cassazione, a causa dell’omessa notifica dell’estratto contumaciale, questione eccepita con un motivo nuovo che non è stato esaminato dal giudice di legittimità.
La dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, emessa da questa Corte con la sentenza n. 19376/2023 del 06 aprile 2023, determina il passaggio in giudicato di detta sentenza, passaggio che copre il dedotto e il deducibile, ed in particolare rende non più deducibili le nullità eventualmente verificatesi in quel procedimento. La sentenza Sez. U., n. 15498 del 26/11/2020, NOME, Rv. 280931, citata dal giudice dell’esecuzione, detta un principio molto chiaro, affermando che «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen.,
in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato a sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse». Tale principio si applica, con evidenza, ai processi celebrati nell’assenza dell’imputato, anche quando tale assenza sia stata dichiarata erroneamente o, sempre per errore, ritenuta di fatto.
Correttamente, quindi, il giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione proposto, non potendo egli valutar -e la sussistenza di una nullità asseritamente verificatasi nel corso del giudizio di cognizione, quale l’omessa notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di secondo grado, non rilevata però dalla corte di cassazione.
2.1. L’affermazione del ricorrente, che l’omessa decisione da parte della corte di cassazione sul motivo nuovo di ricorso, relativo all’omessa notifica dell’estratto contumaciale, impedirebbe il passaggio in giudicato della sentenza di appello, contrasta con il concetto di giudicato, perché è evidente che la questione, essendo stata proposta al giudice dell’impugnazione, deve essere valutata come implicitamente rigettata.
Il principio stabilito dalle sentenze citate nel ricorso, secondo cui l’omessa notifica dell’estratto contumaciale impedisce la regolare formazione del titolo esecutivo, e può essere fatta valere davanti al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod.proc.pen., si applica, con evidenza, ai casi in cui tale nullità non sia stata mai eccepita davanti al giudice dell’impugnazione e, in particolare, non sia stata sollevata con un ricorso per cassazione che sia stato dichiarato inammissibile.
2.2. Nel caso verificatosi nei confronti del ricorrente, invece, questa Corte ha già stabilito che «L’omessa notifica all’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza di appello non produce effetti sul ricorso per cassazione ritualmente proposto dal suo difensore di fiducia, dovendosi presumere che, in forza del rapporto tra patrocinatore e patrocinato, la sentenza impugnata sia stata dal primo portata a conoscenza di quest’ultimo e che l’esercizio del potere d’impugnazione sia stato tra i medesimi condiviso. (In motivazione la Corte ha aggiunto che detta omessa notifica potrebbe assumere residuale rilievo esclusivamente in funzione della restituzione degli atti al giudice d’appello affinché provveda all’adempimento, a salvaguardia dei diritti dell’imputato soltanto qualora il difensore impugnante fosse privo di investitura fiduciaria, in qualunque tempo conferita)» (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Rv. 281391; vedi anche Sez. 5, n. 40413 del 13/06/2019, Rv. 277121). Non va dimenticato, infatti, che il ricorso per cassazione, diversamente dalle altre impugnazioni, non
può essere presentato dalla parte personalmente, stante la modifica dell’art. 613 cod.proc.pen. disposta dalla legge n. 103/2017, con la c:onseguenza che il diverso decorso dei termini per impugnare una sentenza di appello, per il difensore e per l’imputato, non ha rilevanza, non essendo possibile la presentazione di un ulteriore e autonomo ricorso da parte di quest’ultimo, se non nell’ipotesi particolare ipotizzata dalle sentenze citate.
Il ricorrente erra, peraltro, anche nell’affermare non perseguibile da lui il rimedio di cui all’art. 629-bis cod.proc.pen., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, stante la sua qualità di imputato contumace e non assente: egli stesso sostiene che, nel giudizio di appello, si è proceduto affermando erroneamente, nel verbale di udienza e nell’intestazione della sentenza, la sua assenza, pur senza una formale dichiarazione in tal senso, e sussiste pertanto, almeno in apparenza, il requisito stabilito da detta norma, secondo cui tale rimedio è esperibile quando «si è proceduto in assenza», ma il condannato intende dimostrare che è stato dichiarato assente «in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis».
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente