Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16807 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16807 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 10/09/1968
avverso l’ordinanza del 05/12/2024 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Civitavecchia, in funzione d
giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibili le istanze ex art. 670 comma 3 cod. pro pen., promosse nell’interesse di COGNOME NOME e NOME per la declaratoria di non
esecutività della sentenza emessa nei loro confronti nell’ambito dei procedimenti nr. 2024/2
e 2024/121 e ha contestualmente revocato il decreto di fissazione dell’udienza in camera d consiglio, emesso in data 18/7/2024, per la trattazione dell’incidente di esecuzione avente
oggetto una analoga istanza già proposta nell’interesse di NOME nel procedimento nr. 2024/121;
Rilevato che l’opposizione proposta nell’interesse di NOME avverso
l’ordinanza di inammissibilità è stata riqualificata dal Tribunale di Civitavecchia, in funz giudice dell’esecuzione, in data 16/12/2024, in ricorso per Cassazione;
Rilevato che il ricorso denuncia il vizio di motivazione quanto alla ritenuta inammissibi
dell’istanza proposta nell’interesse del Bonaparte, avendo questa già superato il vaglio ammissibilità con fissazione della relativa udienza;
Ritenuto che la doglianza è manifestamente infondata, in quanto il giudice dell’esecuzione
si è correttamente attenuto al pacifico principio stabilito dalla giurisprudenza di leg secondo cui le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in ass dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incident di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passagg giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la rich rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole man conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020 – Rv. 280931 – 01). Allo stesso modo, il predetto Giudice ha correttamente seguito l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittim secondo cui la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi del 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Sez. U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020 – Rv. 280931 – 02).
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6/3/2025 ‘ DEPOSITATA