Incidente di esecuzione: non è la via per contestare la citazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la scelta dello strumento processuale corretto è cruciale e non fungibile. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che l’incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi di notifica o citazione di un processo la cui sentenza sia già passata in giudicato. Esiste un rimedio specifico per queste situazioni, e ignorarlo comporta l’inammissibilità del ricorso.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un soggetto condannato con una sentenza divenuta ormai definitiva. Successivamente, il condannato proponeva un ricorso lamentando una nullità assoluta e insanabile, derivante dalla presunta omessa citazione sua e del suo difensore nel giudizio di merito, celebrato in sua assenza. Per far valere tale vizio, il ricorrente si avvaleva dello strumento dell’incidente di esecuzione, chiedendo di fatto di paralizzare gli effetti della condanna definitiva a causa del difetto originario del procedimento.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’incidente di esecuzione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno stabilito che le censure proposte dal ricorrente non superavano il vaglio preliminare di ammissibilità, poiché lo strumento processuale scelto – l’incidente di esecuzione previsto dall’art. 670 c.p.p. – era palesemente errato per lo scopo perseguito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra i diversi rimedi che l’ordinamento mette a disposizione. La Corte ha spiegato che, una volta intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza, la stabilità della decisione giudiziaria assume un valore preminente. Le nullità, anche quelle assolute e insanabili come l’omessa citazione, non possono essere fatte valere attraverso un incidente di esecuzione.
Il legislatore ha previsto un istituto specifico per tutelare chi sia stato condannato senza aver avuto, senza sua colpa, conoscenza del processo: la rescissione del giudicato, disciplinata dall’art. 629-bis del codice di procedura penale. Questo è l’unico strumento idoneo a rimettere in discussione una sentenza definitiva per tali motivi.
I giudici hanno richiamato un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 15498/2021, Lovric), che ha consolidato questo principio. L’incidente di esecuzione serve a risolvere problemi che sorgono nella fase esecutiva della pena (es. calcolo della pena, applicazione di benefici), non a riesaminare la validità del processo di cognizione che ha portato alla condanna. Confondere i due istituti significa abusare degli strumenti processuali.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia della Cassazione è un monito chiaro: nel diritto processuale, la forma è sostanza. Non è sufficiente avere una valida ragione; è indispensabile farla valere attraverso la via corretta. L’implicazione pratica è evidente: chiunque lamenti di essere stato giudicato e condannato ‘a sua insaputa’ non deve percorrere la strada dell’incidente di esecuzione, destinata al fallimento, ma deve invece attivare la procedura di rescissione del giudicato. Questa ordinanza rafforza la certezza del diritto, tracciando confini netti tra gli istituti a tutela del giudicato e quelli, eccezionali, previsti per la sua revisione.
È possibile contestare la nullità della citazione in un processo dopo che la sentenza è diventata definitiva?
No, non attraverso un incidente di esecuzione. Una volta che la sentenza è passata in giudicato, l’unico rimedio per far valere l’incolpevole mancata conoscenza del processo è la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis c.p.p.
Qual è la differenza tra incidente di esecuzione e rescissione del giudicato?
L’incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.) serve a risolvere questioni che sorgono durante l’esecuzione di una pena già definitiva. La rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) è un mezzo di impugnazione straordinario che consente di ‘riaprire’ il processo di merito se il condannato prova di non averne avuto conoscenza senza sua colpa.
Cosa succede se si utilizza uno strumento processuale errato, come l’incidente di esecuzione, per denunciare una nullità?
Come stabilito in questa ordinanza, il ricorso viene dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17412 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17412 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/05/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRETTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Ritenuto che le censure poste da NOME COGNOME a base dell’impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondate;
Considerato che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in asse dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incident di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passagg giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la rich rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole ma conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931 – 01);
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorre deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento del spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa dell ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 de 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 4 aprile 2024.