Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48229 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48229 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/06/2023 del GIP TRIBUNALE di MARSALA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini prelim del Tribunale di Marsala – nella veste di giudice dell’esecuzione – ha dic inammissibile COGNOME l’istanza COGNOME presentata COGNOME da COGNOME NOME COGNOME NOME, NOME finalizzata COGNOME alla ridetermínazione nella pena di anni trenta, per effetto delle previsioni no ex art. 4 -ter, commi 2 e 3 lett. b) d.l. n. 82 del 2000, della pena dell’erga inflittagli dalla Corte di assise di Palermo con sentenza del 11/10/2002, rit trattarsi di mera riproposizione di istanza di analogo tenore, già disatt ordinanza del medesimo ufficio in data 07/08/2015. Il Tribunale ha sottolin come, nonostante l’istanza indichi, quale elemento di novità, la sentenza Corte cost. n. 201 del 2013, il contenuto di tale pronuncia sia stato in r preso in considerazione, nell’ambito della prima decisione dì rigetto sopra della quale la attuale, quindi, rappresenta una mera e pedissequa reiterazi
Ricorre per cassazione NOME COGNOMECOGNOME a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo l’omessa valutazione dell’elemento di novità e la mancanza motivazione, eccependo anche come il condannato avesse acquisito il diritto essere giudicato secondo le forme del rito abbreviato, come da rich tempestivamente formulata, per esser stata disposta la rinnovaz dell’istruzione dibattimentale.
Il ricorso è inammissibile, sia in quanto si limita a prospettare enu ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consol insegnamento della giurisprudenza di legittimità, sia perché pecca di una evi aspecificità. L’impugnazione, infatti, non si confronta con la pronun inammissibilità ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. cui è perve Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, dopo avere const che l’incidente di esecuzione si fonda sugli stessi identici motivi dì pre incidente di esecuzione, proposto nell’interesse di COGNOME, in assenz prospettazione di ragioni nuove.
A fronte del rilievo inerente alla mera riproposizione di una richies rigettata, la difesa del ricorrente si limita a ripercorrere, con il argomenti che giustificavano la precedente richiesta al Giudice dell’esecuz reiterando argomentazioni già proposte e precedentemente disattese, motivazione congruente e logica.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve e dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamen delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.