Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9667 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 9667 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MAZZARINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/11/2022 del TRIBUNALE di ENNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette sentite le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa il 16 novembre 2022, il Tribunale di Enna, in funzione di giudice dell’esecuzione, su richiesta dell’Ufficio esecuzione penale, revocava i beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con sentenza dello stesso Tribunale in data 6 giugno 2018, irrevocabile il 9 dicembre 2020, sussistendone i presupposti di legge.
A seguito di detta ordinanza il Pubblico ministero, in data 2 dicembre 2022, emetteva ordine di esecuzione di pene concorrenti che contestualmente sospendeva, ex art. 665 cod. proc. pen.
L’interessato, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, con atto depositato a mezzo pec in data 29 dicembre 2022, dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta preliminarmente eccepiva la nullità o, comunque, l’inefficacia del «titolo esecutivo» a causa dell’irregolare notifica al condannato dell’ordinanza de Tribunale di Enna in data 16 novembre 2022. La notifica – segnalava l’interessato – era avvenuta ai sensi dell’art. 157, comma 8, cod. proc. pen nonostante l’espressa dichiarazione del difensore di fiducia, nell’atto di nomina (riprodotto pro parte nell’istanza), di non voler ricevere le notifiche per conto del condannato; ciò che l’avrebbe privato della possibilità di ricorrere per cassazion avverso detta ordinanza. La conoscenza del provvedimento si sarebbe avuta solo con la notifica dell’ordine di esecuzione di pene concorrenti avvenuta personalmente al condannato.
In via di subordine svolgeva istanza di ammissione alle misure alternative.
L’Ufficio del Pubblico ministero trasmetteva copia del suindicato atto a firma della difesa al Tribunale di Enna, quale giudice dell’esecuzione, per le «valutazioni di competenza».
Il Tribunale di Enna, con l’ordinanza in preambolo del 25 gennaio 2023 qualificata l’istanza difensiva nella parte in cui lamenta la «nullità del ti esecutivo» in ragione dell’erronea notifica dell’ordinanza del 16 novembre 2022 quale ricorso per cassazione, siccome unico rimedio esperibile, ai sensi dell’art 666, comma 6, cod. proc. pen., avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione – ha trasmesso gli atti a questa Corte di cassazione.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 20 settembre 2023, ha chiesto dichiarar l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’istanza formulata in data 29 dicembre 2022 nell’interesse di NOME COGNOME dev’essere qualificata come incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. e, come tale, dev’essere trasmessa al Tribunale di Enna per l’ulteriore corso.
L’istanza in parola, invero, è stata erroneamente qualificata dal Tribunale di Enna quale ricorso per cassazione, poiché – come risulta evidente dalla sua lettura – l’oggetto della doglianza non verte sul merito dell’ordinanza in punto correttezza della revoca della sospensione condizionale della pena, bensì sulla pretesa nullità della notifica dell’ordinanza di revoca e sulla conseguente nulli dell’ordine di esecuzione.
L’accertamento della formazione del titolo esecutivo, compete al giudice dell’esecuzione una volta che il processo si trovi nella fase esecutiva, con conseguenza che, iniziata tale fase, l’impugnazione avverso il provvedimento di cognizione dev’essere proposta dinanzi al giudice dell’esecuzione, al quale solo spetta la verifica dell’eventuale assenza o non esecutività del titolo (Sez. 1, 24643 del 18/05/2005, Papa, Rv. 232103).
Si è chiarito con arresto risalente, ma mai superato, che «Il cumulo delle pene ha natura amministrativa e ne è prevista la competenza del pubblico ministero in vista di una sollecita esecuzione della pena. Al giudice dell’esecuzione spetta di decidere con efficacia giurisdizionale su ogni problema attinente al rapporto esecutivo sia nel caso in cui il condannato ritenga ingiusto provvedimento adottato dal pubblico ministero, sia quando debba provvedersi sulle questioni preliminari (…)», affermandosi altresì che «il giudice non p sottrarsi al compito che gli è indicato e che rientra nelle sue funzioni di organ preposto alla decisione su ogni tema inerente al rapporto esecutivo» (Sez. 1, n. 602 del 31/01/1995, Razio, Rv 200496).
Si tratta, dunque, di materia pacificamente oggetto d’incidente di esecuzione, sulla quale il Tribunale di Enna, in tale qualità, avrebbe dovuto provvedere e, solo successivamente, avverso detto provvedimento avrebbe potuto essere esperito, ai sensi dell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen., il ricor per cassazione.
P.T.M.
Qualificata l’istanza di NOME in data 29 dicembre 2022 come incidente di esecuzione di cui all’art. 670 cod. proc. pen., dispone trasmettersi g atti al Tribunale di Enna per l’ulteriore corso.
Così deciso il 19 ottobre 2023
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