Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37504 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 1 Num. 37504 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
– Relatore –
CC – 19/09/2025
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a CAPACCIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2021 della Corte d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che chiedeva che la Corte restituisse nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 giugno 2021.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con provvedimento in data 7 maggio 2025 disponeva la sospensione dell’esecuzione della pena inflitta a COGNOME NOME con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 16 giugno 2023, e la trasmissione degli atti a questa Corte in quanto giudice competente sull’impugnazione ex art. 175, comma 4 cod. proc. pen.
L’istanza di remissione in termini, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., per potere impugnare detta sentenza avanti a questa Corte si fondava sul fatto che il dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di appello in esito all’udienza celebratasi ex art. 23 D.lgs. 149/2020 non era mai stato comunicato ai difensori di fiducia dell’imputato.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo in accoglimento dell’istanza la rimessione nel termine per impugnare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il principio che avrebbe dovuto seguire la Corte di appello Ł espresso dalla seguente massima, secondo cui le disposizioni in tema di incidente di esecuzione che disciplinano la competenza del giudice dell’esecuzione in ordine all’esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo, si distinguono da quelle in tema di restituzione nel termine che presuppongono, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata
conoscenza da parte dell’interessato (Sez. 5, n. 25556 del 26/04/2023, Kolaj, Rv. 284678 01).
L’originaria istanza rivolta alla Corte di Appello di Napoli Ł qualificata dall’istante medesimo come ‘incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen.’ e contiene in principalità la richiesta di declaratoria della non esecutività della sentenza, essendo stato impedito all’imputato, per le ragioni vi esposte, l’esercizio del diritto di impugnazione.
La Corte di appello, adita quale giudice della esecuzione, ha interpretato tale istanza come una richiesta di remissione in termini ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. e, in ossequio al disposto dell’art. 175, comma 4 cod. proc. pen., ha disposto la trasmissione a questa Corte.
Tale provvedimento si appalesa errato poichØ l’adito giudice dell’esecuzione ha del tutto arbitrariamente riqualificato l’istanza ai sensi dell’art. 175 cod. proc pen, sebbene abbia come petitum principale la declaratoria di non efficacia del titolo esecutivo.
Avendo l’istanza principale ad oggetto, come già precisato, l’inefficacia del titolo esecutivo, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l’art. 670, comma 3 cod. proc. pen. e, lungi dal disporre la trasmissione dell’istanza a questa Corte, avrebbe dovuto decidere l’incidente di esecuzione ed anche l’istanza ex art. 175 cod. proc. pen.
Conseguentemente, previa riqualificazione dell’atto depositato presso la Cancelleria della Corte di Appello di Napoli in data 3 aprile 2025 quale incidente di esecuzione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli.
PQM
Qualificato l’atto depositato in data 3 aprile 2025 presso la cancelleria della Corte d’Appello di Napoli come incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 c.p.p., dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso il 19 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME