Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11487 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 25/02/2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 11487 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di: NOME COGNOME nato a Gavardo, il 11/07/1986; avverso l’ordinanza del 25/11/2024 della Corte d’appello di Firenze; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte trasmesse dal Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 e successivo art. 8 d.l. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 25 novembre 2024, la Corte di appello di Firenze ha rigettato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME in data 4 giugno 2024, diretto ad ottenere la rescissione del giudicato o, in subordine, la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., al fine di proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna emessa nei confronti del proprio assistito in data 30 maggio 2023 dal Tribunale di Pistoia, irrevocabile il 28 dicembre 2023.
1.1. La Corte territoriale adita ha osservato che, a seguito di notifica di ordine di esecuzione in data 11 maggio 2024, il difensore, deduceva -in via d’ipotesi- l’omessa notifica al difensore di fiducia nominato (il 9 giugno 2019, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso difensore fiduciario) nel procedimento, sia dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, che del decreto di citazione a giudizio, laddove il condannato in absentia era rimasto detenuto (anche per altro titolo) dal 10 dicembre 2021. La Corte, tuttavia, rilevava la regolare notifica del decreto di citazione a giudizio, in data 5 febbraio 2020, all’imputato (a mani proprie); la notifica a mani proprie del decreto di differimento della prima udienza dal 17 marzo 2020 al 16 giugno 2020; la notifica, sempre a mani proprie, del decreto di liquidazione delle spese peritali per la trascrizione delle conversazioni.
1.2. La Corte evidenziava pertanto che la conoscenza del processo era certa in capo all’imputato, mentre nessuna rilevanza poteva annettersi, ai fini della rescissione del giudicato o della restituzione nel termine per l’impugnazione, alla mancata notifica degli avvisi e degli altri atti processuali al difensore di fiducia già nominato.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME
lamentando inosservanza della legge processuale posta a pena di nullità e vizio di motivazione, atteso che la Corte territoriale non ha considerato che nella specie si Ł integrata una nullità assoluta derivante dalla omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione diretta a giudizio, in violazione del diritto di difesa dell’imputato.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere qualificato come incidente di esecuzione e gli atti vanno trasmessi per competenza al Tribunale di Pistoia, per le considerazioni che seguono.
1.1. La tesi principale sostenuta con il ricorso Ł che il titolo esecutivo (costituito dalla sentenza di condanna del Tribunale di Pistoia) non si Ł formato validamente, atteso che il difensore di fiducia nominato non ha mai ricevuto notifica del decreto di citazione diretta a giudizio.
Tale prospettazione evidenzia una patologia della procedura di notificazione degli atti introduttivi del giudizio, con effetti invalidanti su tutti gli atti processuali successivi, ivi compresa la sentenza di condanna, con conseguente mancato decorso del termine per impugnarla e invalida formazione del titolo esecutivo.
1.2. Consegue che l’istanza avanzata dal ricorrente, al di là del nomen iuris attribuitole dallo stesso, introduce un vero e proprio incidente di esecuzione, posto che con essa si intende rappresentare una nullità che, ove ritenuta sussistente, sarebbe ostativa alla formazione del titolo esecutivo.
1.3. In tal senso, Ł già stato affermato il principio per cui l’istanza di restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza contumaciale di condanna emessa dalla Corte di appello, se finalizzata a far valere una patologia attinente alla irrituale formazione del titolo esecutivo, va qualificata come incidente di esecuzione, con conseguente necessità della trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione (Sez. 4, n. 50571 del 14/06/2019, COGNOME, Rv. 278441-01; Sez. 2, n. 36488 del 22/09/2011, COGNOME, Rv. 251072-01).
1.4. La restituzione in termini, infatti, presuppone la ritualità dell’atto cui Ł legato il termine scaduto, mentre nel caso di sussistenza della nullità nessuna decadenza dal termine si Ł verificata, con la conseguenza che, in quest’ultimo caso, l’unico rimedio consentito Ł l’incidente di esecuzione con contestuale impugnazione tardiva (Sez. 5, n. 25556 del 26/04/2023, COGNOME, Rv. 284678-01; Sez. 5, n. 4223 del 09/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242949-01).
1.5. Vertendosi pertanto in tema di validità esecutiva della sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia, competente a decidere sull’istanza in disamina – qualificata come incidente di esecuzione – Ł il giudice dell’esecuzione del detto Tribunale (ex art. 665, comma 1, cod. proc. pen.), al quale vanno trasmessi gli atti per la decisione.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come incidente di esecuzione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pistoia.
Così Ł deciso, 25/02/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME