Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2284 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2284 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
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2 1 G” re Li.
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Palma di Montechiaro il DATA_NASCITA m avverso l’ordinanza del 7/08/2025 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria presenta dal difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa il 7 agosto 2025 la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza avanzata da NOME COGNOME, nella qualità di erede di NOME, con la quale il medesimo chiedeva la sospensione e la revoca dell’ordine di demolizione di un casolare sito nel territorio di Palma di Montechiaro emesso dalla Procura Generale della Corte di appello di Palermo in data 9 giugno 2025, in esecuzione della sentenza del Pretore di Agrigento del 2 luglio 1999 nei confronti della predetta, irrevocabile il 23 novembre 2000.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’istante, affidandosi a due motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce vizio di omessa motivazione.
Nel ripercorrere l’iter procedimentale, rappresenta che la madre NOME aveva presentato a suo tempo incidente di esecuzione in ragione del sopravvenuto condono, che veniva dichiarata inammissibile con ordinanza n. 326 del 2019 ritenendo la Corte di appello che l’opera non poteva essere sanata ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d, legge n. 326 del 2003 che escludeva dalla sanatoria le opere di nuova costruzione sottoposte a vincolo paesaggistico, e rilevando, anche, che la costruzione era stata realizzata all’interno della fascia dei 150 metri dalla linea di battigia.
Quindi il ricorrente presentava l’istanza decisa con l’ordinanza oggi impugnata con la quale contestava la sussistenza, validità ed efficacia del titolo esecutivo, per essere stata la di lui madre assolta «dai reati descritti ai capi B), C), D) perché i fatto non sussiste» e con il ricorso deduce che il titolo di esecuzione risulta viziato in radice, in quanto il reato sub B) si riferisce al primo sopralluogo sul manufatto edilizio oggetto di istanza di sanatoria.
Su questo, si afferma, l’ordinanza impugnata non motiva. Quindi indica alcune pronunce sul tema del contrasto tra il dispositivo e la motivazione, rappresentando di aver chiesto al giudice dell’esecuzione di fornire una interpretazione idonea a risolvere il contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza.
2.2. Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione.
Si osserva che con l’incidente di esecuzione si era rappresentato che il condono era riferibile non alla legge n. 326 del 2003 ma alla legge 724 del 1994, circostanza, questa, su cui il giudice dell’esecuzione non ha in alcun modo motivato.
Confrontandosi con la motivazione dei giudici di cognizione, che avevano ritenuto carente la prova sulla data in cui la madre del ricorrente avesse presentato istanza di condono, posto che lo stesso incontrava il limite massimo del 31 dicembre 1993, si osserva che gli stessi avevano presunto che fosse stata depositata dopo tale termine, senza asserire che il manufatto fosse insanabile o insistesse nei 150 mq dalla battigia. L’incidente di esecuzione, si afferma, mirava a contestare questo e non già a sovvertire il giudicato.
Con requisitoria scritta il Sost. AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Si osserva che la Corte di Appello di Palermo con una motivazione logica ed esaustiva ha spiegato perché le nuove richieste avanzate al giudice dell’esecuzione fossero del tutto sovrapponibili a quelle precedenti oggetto delle decisioni della Corte di Appello di Palermo, sezione III, adottate nelle date del 1 marzo 2017 e del 25 novembre 2019, dovendosi all’uopo rimarcare l’irrilevanza ai fini del superamento della preclusione al giudice dell’esecuzione di una nuova pronuncia
sul medesimo petitum della prospettazione di elementi proposti in una veste formale apparentemente nuova, quando questi, riguardati per il loro significato sostanziale, abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione, a nulla rilevando che la stessa provenga da soggetto diverso, laddove si tratti della riproposizione di identiche questioni in assenza di nuovi elementi.
Quanto al supposto proscioglimento della NOME dal delitto di esecuzione di lavori in assenza del permesso di costruire deve rilevarsi la genericità del motivo che non si confronta con I ‘effettivo contenuto dei titoli cui il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO aveva inteso dare esecuzione.
Ha presentato memoria il difensore del ricorrente, con la quale ha ripercorso l’iter procedimentale ed ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili per le ragioni di seguito esplicitate.
Con motivazione priva di vizi logici, la Corte di appello ha congruamente rilevato che la parte, con l’ulteriore incidente di esecuzione presentato, ha di fatto reiterato le medesime doglianze già oggetto di altre due istanze, di cui la prima rigettata e la seconda dichiarata inammissibile, in cui venivano dedotte le medesime lamentele, concretizzatesi nell’invocare – in forza della domanda di condono presentata dalla di lui madre per il manufatto abusivo ricevuto in eredità, oggetto dell’ingiunzione di demolizione -, l’applicazione della normativa di cui alla legge n. 724 del 1994 e non quella (più stringente) della legge n. 326 del 2003.
Sotto questo profilo, va richiamato un risalente e mai contraddetto principio secondo cui, in tema di giudizio di esecuzione, l’inammissibilità dell’incidente di esecuzione nel caso in cui l’istanza sia una mera riproposizione, basata sui medesimi elementi, di una richiesta già rigettata (art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.) si configura anche nel caso di diversità della “causa petendi” posta a fondamento di una nuova istanza sul medesimo titolo esecutivo se il diverso elemento dedotto non rivesta carattere di novità (Sez. 3, n. 44415 del 30/09/2004, P.m. in proc. Iannotta, Rv. 230943 – 01, in cui la Corte ha osservato che tale ulteriore requisito, benché non testualmente previsto dalla disposizione citata, risulta desumibile dal principio di efficienza processuale).
Va infatti ribadito che la disposizione di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l’inammissibilità delle istanze che costituiscono la mera reiterazione di altre già rigettate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo, non richiede che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitività, poiché è volta non solo ad impedire,
ma anche a prevenire l’eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto (Sez. 3, n. 2694 del 20/11/2019, dep. 2020, Pellegrino, Rv. 278283 – 01).
Parimenti, nessuna censura può essere mossa alla Corte di appello che, nell’impugnato provvedimento, ha correttamente rilevato che i nuovi elementi dedotti dalla parte a sostegno della richiesta di revisione della sentenza di condanna pronunciata nei confronti della di lui madre in ordine al manufatto abusivo ricevuto in eredità dalla stessa, ossia una deposizione testimoniale e la perizia giurata, non hanno alcuna rilevanza in sede di esecuzione, posto che in tale tipo di giudizio non si può intervenire sul giudicato.
Diversamente da quanto asserito nel ricorso proposto, le doglianze, che hanno anche riguardato, in termini molto confusi e generici, l’asserita contraddittorietà tra la motivazione della sentenza e il dispositivo, miravano nel complesso a sovvertire proprio il giudicato, da un lato, censurando il titolo esecutivo per una asserita ed indimostrata contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo; dall’altro, spostando la riferibilità del condono richiesto dalla madre del ricorrente, non alla legge n. 326 del 2003 (che aveva limiti di gran lunga più stringenti) ma a quello previsto dalla legge n. 724 del 1994, sull’assunto che, in mancanza della prova certa di presentazione dell’istanza, era stato ritenuto che essa fosse stata presentata dopo il mese di dicembre 1993.
In tal modo, tuttavia, si chiedeva al giudice dell’esecuzione, prima, e a questa Corte, poi, di intervenire sul giudicato, valutando, anche alla luce di elementi proposti in sede di revisione, la data di presentazione dell’istanza di condono e quindi l’applicabilità di una normativa in luogo di un’altra, in tal modo chiedendo un intervento non consentito.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Il collegio intende infatti esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comm 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tramila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell Ammende.
Così deciso il 10/12/2025.