Incidente di Esecuzione: Quando lo Strumento Sbagliato Annulla il Ricorso
Nel complesso panorama della procedura penale, la scelta dello strumento processuale corretto è fondamentale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina le conseguenze di un errore in questa fase, chiarendo i limiti dell’incidente di esecuzione per contestare vizi avvenuti prima che la sentenza diventasse definitiva. Vediamo come la Suprema Corte ha affrontato un caso in cui un ricorso, pur sollevando questioni potenzialmente gravi, è stato respinto per ragioni puramente procedurali.
I Fatti del Caso
Un cittadino, condannato con sentenza passata in giudicato, proponeva un ricorso per contestare la validità del titolo esecutivo. Nello specifico, sosteneva che durante il processo di merito si fossero verificate delle nullità assolute e insanabili, come l’omessa citazione a giudizio sua e del suo difensore, che lo avevano di fatto privato della possibilità di difendersi. Per far valere queste ragioni, sceglieva di avviare un incidente di esecuzione dinanzi al Tribunale competente, chiedendo la declaratoria di nullità della condanna.
Il Tribunale rigettava la richiesta e il caso giungeva dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’incidente di esecuzione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del tribunale. La decisione si fonda su due pilastri principali:
1. Inammissibilità per genericità: Il ricorso è stato giudicato confuso, caotico e disorganizzato, caratterizzato da una sovrapposizione di documenti e argomentazioni non pertinenti. Anziché formulare una critica precisa e motivata alla decisione impugnata, il ricorrente si era limitato a una censura generica.
2. Inammissibilità per errato strumento processuale: Questo è il punto centrale della decisione. La Corte ha ribadito un principio consolidato: l’incidente di esecuzione non è la sede adatta per far valere nullità, anche se assolute, verificatesi nel giudizio di cognizione prima del passaggio in giudicato della sentenza.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è di natura strettamente procedurale ma di fondamentale importanza pratica. I giudici hanno spiegato che l’ordinamento giuridico prevede strumenti specifici per ogni tipo di doglianza. Una volta che una sentenza diventa definitiva (passa in giudicato), la sua stabilità è un valore da tutelare. Eventuali vizi che inficiano il processo, come la mancata conoscenza dello stesso da parte dell’imputato, devono essere fatti valere con un rimedio straordinario appositamente previsto: la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.).
Questo strumento permette a chi è stato condannato in assenza, e può provare di non aver avuto colpevolmente conoscenza del processo, di ottenere un nuovo giudizio. L’incidente di esecuzione, invece, serve a risolvere questioni che sorgono nella fase esecutiva della pena, non a rimettere in discussione la validità del processo che ha portato alla condanna.
La Corte ha inoltre precisato che non era possibile “riqualificare” il ricorso da incidente di esecuzione a richiesta di rescissione del giudicato. I due rimedi sono troppo diversi per natura, funzione e presupposti per poter essere considerati intercambiabili.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: nel diritto, non basta avere ragione nel merito, è indispensabile utilizzare gli strumenti processuali corretti. La scelta di un rimedio inappropriato, come l’incidente di esecuzione per contestare vizi del processo, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, precludendo l’esame della questione. La stabilità del giudicato può essere scalfita solo attraverso i canali specificamente previsti dalla legge, come la rescissione, che bilanciano l’esigenza di certezza del diritto con il diritto di difesa. La decisione serve da monito sull’importanza della precisione tecnica e della conoscenza approfondita delle procedure penali.
È possibile contestare una nullità assoluta, come la mancata citazione, tramite un incidente di esecuzione dopo che la sentenza è diventata definitiva?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’incidente di esecuzione non è lo strumento corretto. Una volta che la sentenza è passata in giudicato, le nullità assolute, anche se insanabili, non possono essere fatte valere con questo mezzo.
Qual è lo strumento corretto per un imputato condannato in assenza che non era a conoscenza del processo?
Lo strumento corretto è la richiesta di rescissione del giudicato, prevista dall’art. 629-bis del codice di procedura penale. Questo rimedio consente di far valere la mancata conoscenza incolpevole del processo per ottenere un nuovo giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche per la sua forma?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche per ‘genericità dei motivi’. La sua stesura è stata giudicata confusa, caotica e non presentava una critica chiara e ragionata del provvedimento impugnato, risolvendosi in una critica generica e disorganizzata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38294 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38294 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORREVECCHIA TEATINA DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/04/2024 del TRIBUNALE di CHIETI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIR TTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso proposto da NOME COGNOME e l’ordinanza gnata.
Premesso che è inammissibile, per genericità dei motivi cassazione che renda le ragioni dell’impugnazione incomprensibil tecnica espositiva, caratterizzata dall’utilizzo di formati di sovrapposizione di documenti e testi inconferenti rispett i il r corso per a c usa della ersi e dalla al GLYPH giudizio dall’argomentare retorico e fondato su una pluralità di questioni e centi iche e tali da rendere l’illustrazione dei motivi ridonante e caotica,D’altra parM, i ricorsi cos formati non si sostanziano in una ragionata censura del provvedimekto iripugNOME, ma si risolvono in una generalizzata critica (Sez. 2, 3126 del 29/iI1/2(123, dep. 2024, Vaccaro, Rv. 285800 – 01; Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017 Rv. 271725 01; Sez. 6, n. 10250 del 11/10/2017, dep.. 2018, Valle, Rv. 272725 – 1)1).
Rilevato che il ricorrente ha utilizzato una tecnica espositiva che non permette al giudice di percepire con esattezza l’oggetto di tutte le o: nsure nei termini appena ricordati.
Quanto alle doglianze comprensibili, esse non superano comunque I vaglio di ammissibilità perché non si confrontano criticamente con l’argomenti) decisivo speso dalla la decisione impugnata per rigettare la richiesta volta ad ottenere la declaratoria di nullità del titolo esecutivo ovvero la preclusione derivante dal principio giurisprudenziale in forza del quale le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecUzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attravers la r chiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’ir colpevol mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assurn derivata dalle nullità stesse. In ogni caso, la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come ri:hiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280 1 )311 e 02).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a es:ludere la ricorrente al
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al ve somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. samonto della
P.Q.M.
in favore del a NOME delle Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p gam .nto d spese processuali e della somma di euro tremila ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.