Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6681 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6681 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe, così come integrato dagli atti difensivi depositati dall’AVV_NOTAIO, con cui il Tribuna sorveglianza di Messina disponeva la revoca dell’ordine di sospensione dell’esecuzione per la carcerazione, con contestuale ripristino dell’ordine detenzione emesso dal Procuratore della Repubblica di Marsala il 26 settembre 2025.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Messina valutava correttamente il compendio processuale, evidenziando che la revoca della sospensione dell’ordine di carcerazione pronunciata nei confronti di NOME COGNOME conseguiva al rigetto dell’affidamento in prova richiesto dal condannato, pronunciato il 24 settembre 2025, che, al contrario di quanto dedotto dal suo difensore, veniva notificato tempestivamente notificato al ricorrente, che era nelle condizioni d proporre rituale innpugnazione.er-A-(
Ritenuto, per altro verso, che, laddove NOME COGNOME avesse inteso contestare l’ordinare di carcerazione emesso nei suoi confronti dal Pubblico ministero, avrebbe dovuto esperire un incidente di esecuzione davanti al Giudice dell’esecuzione e non proporre direttamente ricorso per cassazione.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2026.