Incidente di Esecuzione: Non è la Via per Contestare Nullità Processuali
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: i limiti dell’incidente di esecuzione. Spesso si tende a pensare che, anche dopo una condanna definitiva, sia possibile rimettere in discussione il processo per vizi procedurali. La Suprema Corte, con questa decisione, traccia una linea netta, stabilendo che le nullità del giudizio di merito non possono essere fatte valere in fase esecutiva. Vediamo nel dettaglio il caso e le ragioni della decisione.
Il Caso: Mancata Traduzione e Ricorso al Giudice dell’Esecuzione
Un soggetto, condannato con sentenza divenuta irrevocabile, presentava un’istanza al Giudice dell’esecuzione. Lamentava la mancata traduzione nella sua lingua madre (lo spagnolo) del decreto di citazione per il giudizio d’appello. A suo avviso, questa omissione costituiva una nullità processuale che aveva compromesso il suo diritto di difesa.
Il Giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza, osservando che durante il processo di merito non erano state sollevate eccezioni in tal senso e che, anzi, era stato nominato un interprete proprio per tradurre l’atto in questione. L’imputato, inoltre, era sempre stato assistito dal suo difensore di fiducia. Contro questa decisione, l’interessato proponeva ricorso in Cassazione.
La Decisione della Cassazione e l’Uso dell’Incidente di Esecuzione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, cogliendo l’occasione per ribadire un principio consolidato, espresso in particolare da una nota sentenza delle Sezioni Unite.
L’Inammissibilità del Ricorso
Il punto centrale della decisione è che l’incidente di esecuzione non è il rimedio giuridico appropriato per far valere le nullità processuali, anche quelle assolute e insanabili, che si sarebbero verificate durante il giudizio di cognizione. Una volta che la sentenza passa in giudicato, ovvero diventa definitiva, la sua validità non può essere più messa in discussione attraverso questo strumento.
Il Rimedio Corretto: La Rescissione del Giudicato
La Corte chiarisce che il sistema processuale prevede uno strumento specifico per le situazioni in cui un imputato non abbia avuto, senza sua colpa, conoscenza del processo a suo carico. Tale strumento non è l’incidente di esecuzione, bensì la richiesta di rescissione del giudicato, prevista dall’articolo 629-bis del codice di procedura penale. Questo rimedio straordinario consente, a determinate e rigorose condizioni, di ottenere un nuovo processo, ma richiede una prova specifica da parte del condannato.
le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla necessità di garantire la certezza del diritto e la stabilità delle decisioni giudiziarie definitive. Permettere di contestare le nullità del processo di merito in fase esecutiva significherebbe creare un meccanismo di impugnazione perpetuo, contrario ai principi fondamentali del nostro ordinamento. Il giudicato penale segna un punto fermo: il processo si è concluso e si deve passare alla fase di esecuzione della pena. L’incidente di esecuzione serve a risolvere problemi che sorgono in questa fase (ad esempio, il calcolo della pena, l’applicazione di benefici), non a riaprire il capitolo chiuso del processo di cognizione. La Corte, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha sottolineato che questa regola si applica anche alle nullità assolute, come quelle derivanti dall’omessa citazione dell’imputato, proprio per preservare la definitività della sentenza.
le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma che ogni fase processuale ha i suoi strumenti e i suoi termini. Le nullità vanno eccepite nei tempi e nei modi previsti durante il processo di merito. Una volta formatosi il giudicato, la porta per contestare tali vizi si chiude. L’unica, eccezionale, via per rimettere in discussione una condanna definitiva per mancata conoscenza del processo è quella, stretta e rigorosa, della rescissione del giudicato. Questa decisione serve da monito: l’incidente di esecuzione non può essere trasformato in un appello mascherato o in un’occasione per rivedere decisioni ormai irrevocabili.
È possibile utilizzare l’incidente di esecuzione per denunciare una nullità processuale dopo che la sentenza è diventata definitiva?
No, l’ordinanza chiarisce che l’incidente di esecuzione non è lo strumento giuridico corretto per far valere nullità, anche assolute, verificatesi nel giudizio di merito. Questo strumento riguarda solo la fase di esecuzione della pena.
Quale rimedio esiste se un imputato non ha avuto conoscenza del processo a suo carico per una nullità e la condanna è già definitiva?
Il provvedimento indica che il rimedio corretto, a determinate condizioni, è la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis c.p.p., che richiede la prova della mancata conoscenza incolpevole della celebrazione del processo.
Perché il ricorso dell’imputato è stato giudicato manifestamente infondato?
Perché ha utilizzato uno strumento giuridico (l’incidente di esecuzione) per uno scopo per cui non è previsto dalla legge (far valere una nullità del giudizio di cognizione), contravvenendo a un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28848 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28848 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 21/08/1971
avverso l’ordinanza del 26/02/2025 del GIP TRIBUNALE di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza che denuncia omessa traduzione nella lingua spagnola del decreto di citazione in appello, relativamente al procedimento a carico del ricorrente, concluso con la sentenza del 12 gennaio 2021, divenuta irrevocabile il 21 novembre 2021.
Ritenuto che il Giudice dell’esecuzione ha segnalato che non risulta agli atti del giudizio di merito, alcuna eccezione che attesta l’effettiva compromissione della possibilità dell’imputato di conoscere gli sviluppi del giudizio a suo carico e che questi non aveva dichiarato di essere completamente impossibilitato a comprendere la lingua italiana.
Considerato, inoltre, che il provvedimento impugnato sottolinea che l’imputato, nel giudizio, era stato rappresentato dal difensore di fiducia e che, all’udienza del 26 febbraio 2020, era stato conferito incarico ad un interprete per procedere alla traduzione del decreto di citazione dinanzi alla Corte di appello, rimarcando, altresì, che gli atti successivi dimostrano che l’imputato è stato messo in condizione di comprendere le accuse mosse a suo carico.
Rilevato, in ogni caso, che il motivo unico proposto (erronea applicazione di legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità) è manifestamente infondato perché l’incidente l’esecuzione non è rimedio per far valere nullità processuali anche assolute.
Considerato, infatti, che secondo il più autorevole indirizzo di questa Corte le nullità assolute e insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931 – 01).
Ritenuto che segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
ammende.
Così deciso il 3 luglio 2025
Il Consigliere estensore