Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29843 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 29843 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Francia il 29/07/1984
avverso l’ordinanza del 27/02/2025 del TRIBUNALE di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto di trasmettere gli atti al Tribunale di Firenze quale giudice dell’esecuzione e, in subordine, di dichiarare inammissibile l’istanza
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha deciso l’istanza di applicazione della continuazione tra le sentenze indicate dal condannato NOME COGNOME e ha trasmesso, tra l’altro, per competenza ai sensi dell’art. 175, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di cassazione quale giudice dell’impugnazione, l’istanza presentata dal citato COGNOME, valutata come richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 16.12.2013 (definitiva il 13.05.2017), indicata al n. 3 dell’ordine di esecuzione n. 763/2018 SIEP del 21.1.2022 della Procura di Firenze.
L’istanza di NOMECOGNOME oggi all’esame del Collegio in ragione della sua trasmissione da parte del giudice dell’eseczione, in realtà, chiedeva, con un articolato petitum, la dichiarazione di non esecutività delle sentenze elencate nel provvedimento di cumulo (SIEP 763/2018) e, per l’effetto, la sospensione dell’esecuzione, la liberazione e la rinnovazione delle notificazioni non validamente eseguite, con restituzione nel termine per impugnare le sentenze già valutate esecutive, a norma dell’art. 175 cod. proc. pen.
Il giudice dell’esecuzione, rideterminata la pena previo riconoscimento della continuazione, l’ha sospesa, sospendendo il provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione citato. Ha poi comunque trasmesso gli atti ai giudici delle impugnazioni ritenuti competenti sulle domande di restituzione nel termine.
Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto in via principale di trasmettere gli atti al Tribunale quale giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 670, comma 3, cod. proc. pen.; in via subordinata di dichiarare inammissibile l’istanza.
La difesa dell’istante ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza del Tribunale di Firenze, rilevata la nullità della dichiarazione di assenza dell’istante in tutti i processi relativi alle condann contenute nell’ordine di esecuzione SIEP 763/2018, con riferimento al quale il 17.1.2025 è stato revocato il decreto di sospensione e ripristinato l’ordine medesimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’istanza trasmessa dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Firenze è riferita ad una restituzione nel termine e, contemporaneamente, all’accertamento
della continuazione criminosa tra reati tutti giudicati con sentenze definitive contenute nell’ordine di esecuzione della carcerazione SIEP 763/2018, nuovamente sospeso dal provvedimento di trasmissione atti al Collegio, dopo una prima sospensione ed una successiva revoca del decreto di sospensione.
Per il suo contenuto, quindi, l’istanza doveva essere valutata interamente dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 670, comma 3, cod. proc. pen., sicchè, una volta trasmessa al giudice di legittimità per competenza, da parte del Tribunale di Firenze, va restituita al medesimo Tribunale.
Con l’istanza si chiede che venga affermata la non esecutività delle sentenze elencate nel provvedimento di cumulo (SIEP 763/2018) e, per l’effetto, la sospensione dell’esecuzione, la liberazione e la rinnovazione delle notificazioni non validamente eseguite, con restituzione nel termine a norma dell’art. 175 cod. proc. pen., così mutuando il testo dell’art. 670, comma 3, cod. proc. pen., che demanda al giudice dell’esecuzione le questioni sul titolo esecutivo e la competenza a decidere sulla stessa istanza di restituzione nel termine – che, in tal caso, non potrà essere riproposta al giudice dell’impugnazione – qualora non ritenga di dichiarare la non esecutività del provvedimento.
L’istanza rientra nell’alveo decisorio dell’art. 670, comma 3, cod. proc. pen., cui è estranea la riqualificazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che è disposizione applicabile ai soli “mezzi di impugnazione”, costituenti una categoria tassativamente circoscritta (cfr., in tema, e per l’impossibilità d riqualificare l’incidente di esecuzione in richiesta di rescissione del giudicato, Sez U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 -01; vedi anche Sez. 3, n. 33547 del 08/07/2022, COGNOME, Rv. 283474 – 01, in un caso in cui l’istante si lamentava, come nella fattispecie sottoposta al Collegio, di un’erronea dichiarazione di assenza).
Infatti, nell’istanza in esame, la cui intestazione fa riferimento esplicito ag artt. 670 e 175 cod. proc. pen., si rappresenta che il provvedimento esecutivo è viziato per mancanza delle notificazioni di rito valide, pur facendosi richiamo al fatto che in tutti i procedimenti che hanno condotto agli esiti decisori compendiati nell’ordine di esecuzione si siano svolti in assenza del condannato.
Il tenore della richiesta non consente di comprendere se si voglia far valere un vizio del titolo esecutivo o la mancata conoscenza del processo per erronea dichiarazione di assenza; né il provvedimento di trasmissione dell’istanza da parte del Tribunale di Firenze risolve tale incertezza.
Poiché le disposizioni in tema di incidente di esecuzione, che disciplinano la competenza del giudice dell’esecuzione in ordine all’esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo, si distinguono da quelle in tema
di restituzione nel termine, che presuppongono, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell’interessato (Sez. 5, n.
25556 del 26/04/2023, COGNOME, Rv. 284678 – 01), il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto verificare anzitutto l’omessa, rituale formazione del titolo esecutivo e
assumere i provvedimenti conseguenti, disponendo contestualmente, ex art. 670, comma 1, seconda parte, cod. proc. pen., l’esecuzione della notificazione non
eseguita, per consentire la decorrenza del termine per l’impugnazione (v. anche
Sez. 1, n. 42683 del 28/09/2023, Ceesay, Rv. 285395).
Dall’ordinanza del Tribunale di Firenze con cui, per quanto rileva in questa sede, si è trasmessa l’istanza di parte, al fine della decisione sulla richiesta d
restituzione nel termine, non risulta che siano state compiute le verifiche necessarie e che avrebbero dovuto essere eseguite in attuazione dell’art. 670 cod.
proc. pen.
Per tali ragioni, l’istanza, riqualificata in incidente di esecuzione, deve essere restituita al Tribunale di Firenze.
P.Q.M.
Qualificata l’istanza di NOME COGNOME ai sensi dell’art. 670, comma 3, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze pe competenza.
Così deciso il 03/06/2025.