Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 775 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 775 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso mediante requisitoria scritta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Rimini in data 20 ottobre 2020, nei confronti di NOME COGNOME, alla pena di anni cinque di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato definitivamente in via equitativa, per il reato di cui all’art. 423 cod. pen.
1.1. I convergenti provvedimenti di merito inquadrano la condotta illecita nei rapporti burrascosi tra le parti, ex conviventi, a seguito dell’interruzione dell relazione da parte della persona offesa che aveva allontanato l’imputato dalla sua abitazione ove convivevano e descrivono i fatti, accertati in base alle dichiarazioni della persona offesa e dei riscontri derivanti dagli esiti del sopralluogo e delle indagini svolte dal personale di polizia giudiziaria nonché dei RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE intervenuti sul posto.
Si evidenzia, in sede di merito, che la donna aveva notato una sera all’esterno di casa sua, nel cortile di pertinenza dell’abitazione, l’imputato in stato evidente di ubriachezza, che aveva appiccato il RAGIONE_SOCIALE a dei panni stesi che aveva strappato poggiandoli sul motorino della figlia, di fronte al quale aveva posizionato una delle bombole di gas che ivi erano in deposito, facendo RAGIONE_SOCIALE con un accendino.
Gli accertamenti successivi, di cui danno conto le sentenze di merito, svolti da parte dei RAGIONE_SOCIALE intervenuti sul posto non oltre venti minuti dopo l’appiccamento del RAGIONE_SOCIALE, avevano condotto alla constatazione di un incendio, ben sviluppato, all’interno del cortile dello stabile familiare, con fiamme alte circa t metri, che lambivano le mura dell’immobile sino al tetto e che avevano raggiunto una tapparella in plastica, oltre alla presenza di una bombola di gas da cui fuoriusciva una fiammata puntata proprio contro un motorino appoggiato al muro ove si trovavano gli indumenti in fiamme.
Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, denunciando tre vizi di seguito riassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Si denuncia, con il primo motivo, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 423 cod. pen. e vizio di motivazione, in quanto il fatto non integrerebbe gli estremi dell’incendio, non avendo assunto proporzioni tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità ma, al più la condotta dovrebbe qualificarsi come danneggiamento.
Secondo la Corte d’appello, la capacità distruttiva e la diffusività si ricava dal coinvolgimento di una tapparella in plastica, dei relativi infissi e di un motorino sito nei pressi dell’immobile ove le fiamme avevano iniziato a propagarsi.
Invece, si osserva che l’incendio era stato domato, che per incendio di cui all’art. 423 cod. pen. deve intendersi un RAGIONE_SOCIALE di portata tale da porre concretamente in pericolo l’altrui incolumità e che, invece, nella specie le fiamme si erano limitate a danneggiare il patrimonio altrui.
I beni della persona offesa, peraltro, sarebbero stati solo lambiti dal RAGIONE_SOCIALE, con un principio di propagazione, non in grado di integrare l’evento distruttivo di proporzione tale da meritare la qualifica di incendio.
2.2. Con il secondo motivo di deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 423 cod. pen., tenuto conto che la condotta contestata sarebbe al più sussumibile in quella punita ai sensi dell’art. 424, comma primo, cod. pen. nonché vizio di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà.
La motivazione della Corte territoriale per escludere la più lieve fattispecie di cui all’art. 424 cod. pen. sarebbe contraddittoria perché finirebbe per spostare l’accento sull’elemento soggettivo, dando per scontato che la condotta materiale era tale da integrare un incendio.
Invece, si rileva che, nella specie, è stato soltanto appiccato il RAGIONE_SOCIALE, da cui sarebbe sorto pericolo di incendio.
Tanto in conformità con le minacce che la stessa denunciante ascrive al NOME, il quale in precedenza aveva alla donna che avrebbe dato RAGIONE_SOCIALE al motorino della figlia.
Si chiede, quindi, o la riqualificazione del fatto, ai sensi dell’art. 424 comma primo cod. pen. o l’annullamento con rinvio perché in sede di merito, si accerti l’esistenza del pericolo di incendio.
2.3.Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e contraddittorietà della motivazione, posto che, al limite, la condotta sarebbe da inserire nella fattispecie del secondo comma dell’art. 424 cod. pen.
L’imputato, nel passato recente, aveva minacciato di dare RAGIONE_SOCIALE al motorino della figlia della parte lesa, come riportato dalla stessa sentenza di appello.
Quindi questi aveva soltanto l’intenzione di danneggiare quel bene tanto che aveva appiccato il RAGIONE_SOCIALE ponendo sullo scooter dei panni cui aveva dato RAGIONE_SOCIALE, senza alcuna volontà di far divampare un incendio di vaste proporzioni, tale da mettere in pericolo la pubblica incolumità.
3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta, nell’assenza di richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell’art. 1 del d. I. 1/04/2021, n. 44, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va preliminarmente considerato che i motivi di ricorso appaiono, nel loro complesso, perplessi posto che lo stesso ricorrente propone diverse qualificazioni della condotta, sulla base di considerazioni non tutte tra loro logicamente conciliabili.
1.Ciò premesso si osserva che il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La censura finisce per ricostruire gli accadimenti in modo alternativo rispetto alla dinamica che descrivono i convergenti provvedimenti di merito.
Da questi invero, si ricava che le fiamme, al momento dell’arrivo dei RAGIONE_SOCIALE, avevano raggiunto l’altezza di tre metri, avevano lambito il muro perimetrale dello stabile e, a partire dal motorino su cui si erano appoggiati i panni cui era stato dato RAGIONE_SOCIALE, erano giunte ad una tapparella di materiale plastico.
Queste, inoltre, avevano prodotto, per il calore, l’esplosione dei vetri dell’infisso, tanto che la tapparella incendiata viene indicata come caduta all’interno del locale e viene precisato che i vigili del RAGIONE_SOCIALE, per accedere all’interno dell’immobile, avevano dovuto infrangere i vetri.
Infine, si dà atto della velocità della propagazione constatata dai vigili giunti sul posto pochi minuti dopo l’appiccamento del RAGIONE_SOCIALE, nonché della presenza di una bombola di gas con fiammata rivolta verso il motorino descritto (cfr. pag. 5 e 7 sentenza di appello).
Tali essendo gli elementi di fatto ricavabili dal provvedimento impugnato, si osserva che i giudici di appello, nel confermare il giudizio del primo giudice, hanno ampiamente giustificato la ritenuta sussistenza di un evento qualificato in senso giuridico quale incendio in base ad una pluralità di dati fattuali, relativi al dimensioni del RAGIONE_SOCIALE, alle sue caratteristiche, alla ubicazione del punto di innesco ed alla sua propagazione, alla conformazione dei luoghi inseriti in contesto condominiale, il tutto con motivazione che appare adeguata e immune da illogicità manifesta, tale da escludere la sussistenza dei vizi dedotti dalla difesa, le cui contrarie asserzioni si profilano quali contestazioni in fatto, di per sé estranee all’ambito cognitivo proprio del giudizio di legittimità (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, COGNOME, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226).
La decisione impugnata si è, invero, allineata al principio di diritto per cui l’elemento oggettivo che individua l’incendio s’identifica nel rogo che divampa in vaste proporzioni, diffusivo e non facilmente estinguibile, tale da esporre a rischio l’incolumità di un numero indeterminato di persone, mentre il relativo pericolo consiste nella probabilità che le fiamme appiccate abbiano uno sviluppo distruttivo
nei termini sopra esposti, da desumersi dalla situazione di fatto verificatasi quanto alle dimensioni e caratteristiche del RAGIONE_SOCIALE. Infatti, per pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte, occorre distinguere tra il concetto di RAGIONE_SOCIALE e quello d’incendio, in quanto si ha incendio solo quando il RAGIONE_SOCIALE divampi in vaste proporzioni, irrefrenabilmente, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone. Pertanto, non ogni RAGIONE_SOCIALE è di per sé qualificabile come incendio, tale essendo quello in cui le fiamme, non controllate e non facilmente controllabili, assumano i connotati predetti (Sez. 4, n. 46402 del 14/12/2021, COGNOME, Rv. 282701; Sez. 1, n. 14263 del 23/02/2017, COGNOME, Rv. 269842; Sez. 4, n. 4981 del 5/12/2003, dep. 2004, Ugresti, Rv. 229670).
1.1.11 secondo e terzo motivo sono manifestamente infondati.
Le convergenti sentenze di merito non motivano sul pericolo di incendio perché reputano, con ragionamento completo e logico, la sussistenza dell’effettivo pericolo per la pubblica incolumità per la presenza di fiamme di tre metri di altezza, fatte divampare in una palazzina abitata, con una bombola di gas posizionata nelle immediatezze, rispetto al luogo ove il RAGIONE_SOCIALE era stato appiccato, nonché dando atto dell’estensione di queste sia all’interno che all’esterno del fabbricato.
Quindi corretta è la qualificazione giuridica del fatto contestato ed esauriente è la motivazione offerta dal giudice di secondo grado.
Del resto è indirizzo costante di questa Corte di legittimità quello secondo il quale (tra le altre, Sez. 1 n. 29294 del 17/05/2019, COGNOME NOME Jiunior, Rv. 276402) i delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazione all’elemento psicologico in quanto mentre il primo è connotato dal dolo generico, ovvero dalla volontà di cagionare l’evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, il secondo è connotato dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento.
1.2. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.
Non si tiene conto, invero, che con la condotta acclarata, l’imputato non si è limitato ad appiccare il RAGIONE_SOCIALE ai panni posizionati sullo scooter, ma questa si è concretizzata anche nello spostare, nelle immediate vicinanze e in direzione di tale punto di appiccamento, una bombola di gas aperta tanto che al momento dell’arrivo dei RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, era stata rilevata una fiammata proprio in direzione della descritta bombola.
Dunque, il motivo proposto, oltre che manifestamente infondato è anche aspecifico perché non prende in considerazione il complesso della motivazione resa dalla Corte d’appello che, proprio per rispondere ad identica censura prospettata con il gravame, ha dato conto, con ragionamento ampio e non manifestamente
illogico, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e ha sottolineato che NOME non ha agito solo con la volontà di danneggiare ma proprio con la finalità di provocare un incendio di più vaste dimensioni, tale da produrre pericolo per la pubblica incolumità.
Infatti, all’atto dell’intervento del personale dei RAGIONE_SOCIALE, si descrivon fiamme che avevano già investito, con una certa velocità, visto che erano state appiccate non più di venti minuti prima dell’arrivo dei soccorsi, l’interno dell’abitazione e avevano raggiunto i muri perimetrali del fabbricato (cioè di una palazzina descritta come abitata).
Sicché, il motivo oltre che reiterativo di quello di appello, è anche non specifico (tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838).
2. Deriva da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente